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Pesaro MontecchioAugust
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ATTESTATO DI PRESTAZIONE ENERGETICA
Si definisce ATTESTATO DI PRESTAZIONE ENERGETICA il documento che viene redatto da un soggetto accreditato con lo scopo di informare il consumatore sul fabbisogno energetico dell’alloggio che andrà ad acquistare o locare. Il documento ha validità 10 anni a partire dal suo rilascio ed è aggiornato a ogni intervento di ristrutturazione o riqualificazione che modifichi la classe energetica dell’ unità immobiliare o dell’ edificio. Viene classificato dalla lettera A = Minor consumo fino alla lettera G = Maggior consumo energetico.
Il 6 giugno 2013 è entrato in vigore il Decreto Legge 4 giugno 2013 n° 63 “Disposizioni urgenti per il recepimento della Direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 maggio 2010, sulla prestazione energetica nell’edilizia per la definizione delle procedure d’infrazione avviate dalla Commissione europea.
Nel caso di vendita o di nuova locazione di edifici o unità immobiliari, ove l’ edificio o l’ unità non ne sia già dotato, il proprietario è tenuto a produrre l’ attestato di prestazione energetica e deve rendere disponibile l’ attestato al potenziale acquirente o al nuovo locatario all’ avvio delle rispettive trattative e consegnarlo alla fine delle medesime.
Nei contratti di vendita o nei nuovi contratti di locazione di edifici o di singole unità immobiliari è inserita apposita clausola con la quale l’ acquirente o il conduttore danno atto di aver ricevuto le informazioni e la documentazione, comprensiva dell’ attestato, in ordine alla attestazione della prestazione energetica degli edifici.
Nel caso di offerta di vendita o di locazione, i corrispondenti annunci tramite tutti i mezzi di comunicazione commerciali riportano l’indice di prestazione energetica dell’involucro edilizio e globale dell’edificio o dell’unita immobiliare e la classe energetica corrispondente.
In caso di violazione dell’obbligo di dotare di un attestato di prestazione energetica gli edifici o le unita’ immobiliari nel caso di vendita, il proprietario e’ punito con la sanzione amministrativa non inferiore a 3000 euro e non superiore a 18000 euro.
In caso di violazione dell’obbligo di dotare di un attestato di prestazione energetica gli edifici o le unita’ immobiliari nel caso di nuovo contratto di locazione, il proprietario e’ punito con la sanzione amministrativa non inferiore a 300 euro e non superiore a 1800 euro.
In caso di violazione dell’obbligo di riportare i parametri energetici nell’annuncio di offerta di vendita o locazione, il responsabile dell’annuncio e’ punito con la sanzione amministrativa non inferiore a 500 euro e non superiore a 3000 euro.
Per una maggiore informazione riguardante il Decreto-Legge 4 giugno 2013, n. 63 potete andare al seguente link
Nazzareno Casoli
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