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Agenzia immobiliare Montecchio Real Office

La Real Office Servizi Immobiliari è attiva nel settore immobiliare, operiamo con serietà e professionalità in intermediazioni di attività industriali, appartamenti, ville, case, ruderi e terreni ad Urbino . All’interno del nostro sito troverete un’ampia scelta di immobili in vendita I nostri servizi innovativi servono a far incontrare domanda e offerta nel modo più “dinamico e intelligente” visualizzando on line le offerte con video, foto, planimetrie e molto di più…

Perchè affidarsi a noi……..

Professionalità, serietà, dinamismo, riservatezza, attenzione alle esigenze della propria clientela, sono i punti di forza che caratterizzano Real Office.

Operiamo nel mercato immobiliare, garantendo professionalità e serietà che, unita ad un costante impegno offre al cliente un valido supporto nell’acquisto e nella vendita dell’immobile inoltre offriamo servizi di consulenza legale, tecnica, fiscale e notarile consentendo di acquistare con serenità.

La padronanza e la responsabilità con cui svolgiamo il nostro compito (che va ben oltre il “mettere in relazione due o più parti per la conclusione di un affare”), operazioni immobiliari di estrema importanza e la capacità di presentare una molteplicità di proposte tra cui ville, capannoni industriali, interi fabbricati, grandi proprietà ecc. Ci hanno permesso di acquisire la fiducia di una clientela molto selezionata.

L’acquisto o la vendita di una casa è un passo molto importante per ogni famiglia e spesso rappresenta i risparmi di una vita, proprio per questo si ha la necessità di avvalersi di personale altamente preparato. Architetti, notai, commercialisti, tecnici sono ogni giorno nostri patners proprio per tutelare al massimo questa esigenza.

Mutui

Real Office Servizi Immobiliari grazie a convenzioni stabilite con importanti Istituti di credito offre ai propri clienti servizi finanziari a condizioni molto vantaggiose in termini di tassi sia per mutui , mutuo liquidità , sostituzione del vecchio mutuo , consolidamento del debito, prestiti personali e cessione del quinto. Specializzata nelle operazioni di finanziamento e rivolto a tutte le categorie offriamo un’ampia gamma di prodotti finanziari personalizzati per rispondere alle esigenze dei privati e delle aziende. I nostri consulenti, dotati di una lunga esperienza e profonda conoscenza del mutui, sono a tua disposizione perchè tu possa scegliere il finanziamento adatto al tuo progetto-casa.

Agenzia immobiliare  elenca alcuni annunci immobiliari

MONTECCHIO: bilocale arredato di 52 mq con due balconi composto da soggiorno con angolo cottura, camera matrimoniale e bagno sito in caseggiato di nuova costruzione al 1° piano con ascensore e posto auto privato, corredato da pannelli solari, termo cappotto e infissi in alluminio. Classe energetica: D – IPE: 66,502 kWh\ m2 anno. € 140.000 Rif. SVR146

MORCIOLA: appartamento indipendente in ottimo stato composto da soggiorno, cucina con terrazzo, camera matrimoniale, bagno, scale per accedere al piano superiore ( sottotetto alto ) con 2 camere, bagno, terrazzo. Completa la proprietà ampio garage e scoperto/giardino esclusivo. Classe energetica E – Ipe: 139,9 khw/m2 anno. € 225.000 tratt Rif/CVR73

RIO SALSO: Appartamento indipendente posto al piano primo, nuovo, su piccola palazzina cosi suddiviso: soggiorno con angolo cottura,camera matrimoniale, cameretta, 2 terrazzi e bagno. Al piano seminterrato, taverna, garage grande e piccolo scoperto esclusivo. Dotato di ogni confort e mirato ad avere un elevatissimo risparmio energetico. Ottime rifiniture, riscaldamento a pavimento, predisposizione impianto d’allarme e aria condizionata, pannelli fotovoltaici. Classe energetica: A – IPE: 35,83 kWh\ m2 anno. € 173.000 TRATT. Rif. FVR82

RIO SALSO: Appartamento indipendente disposto su due livelli, nuovo, su piccola palazzina cosi suddiviso: ampio soggiorno con angolo cottura,camera matrimoniale, cameretta, terrazzo, doppi servizi, taverna, garage grande e scoperto esclusivo. Dotato di ogni confort e mirato ad avere un elevatissimo risparmio energetico. Ottime rifiniture, riscaldamento a pavimento, predisposizione impianto d’allarme e aria condizionata, pannelli fotovoltaici. Classe energetica: A – IPE: 37,58 kWh\ m2 anno. € 215.000 TRATT. Rif. FVR81

RIO SALSO: Appartamento indipendente disposto su due livelli, nuovo, su piccola palazzina cosi suddiviso: ampio soggiorno con angolo cottura, 2 camere matrimoniali, terrazzo, doppi servizi, garage grande collegato con l’appartamento e scoperto esclusivo. Dotato di ogni confort e mirato ad avere un elevatissimo risparmio energetico. Ottime rifiniture, riscaldamento a pavimento, predisposizione impianto d’allarme e aria condizionata, pannelli fotovoltaici. Classe energetica: A – IPE: 32,82 kWh\ m2 anno. € 189.000 TRATT. Rif. FVR80

RIO SALSO: Appartamento indipendente di circa 80 mq, nuovo, su piccola palazzina cosi suddiviso: soggiorno con angolo cottura, camera matrimoniale, cameretta, terrazzo, doppi servizi, ampio garage e scoperto esclusivo. Dotato di ogni confort e mirato ad avere un elevatissimo risparmio energetico. Ottime rifiniture, riscaldamento a pavimento, predisposizione impianto d’allarme e aria condizionata, pannelli fotovoltaici. Rapporto qualità prezzo davvero eccellente! Classe energetica: A – IPE: 37,58 kWh\ m2 anno. € 160.000 TRATT. Rif. FVR79

VICINANZE MORCIOLA– Su palazzina bifamiliare, appartamento di circa 120 mq, posto al piano primo cosi suddiviso: cucinotto, ampio soggiorno con camino, 2 camere matrimoniali, cameretta, doppi servizi e 4 terrazzi. Al piano secondo mansarda di 127 mq circa, completa la proprietà garage grande e ampio scoperto privato. Da rivedere in alcuni aspetti, ottima soluzione anche per genitori e figlii. Classe energetica: G – IPE: 331,4 kWh\m2 anno. € 230.000 TRATT. Rif. CVR72

RIO SALSO- Appartamento di ampie metrature su palazzina bifamiliare, posto al piano primo cosi suddiviso: cucina abitabile, ampio soggiorno, 2 camere matrimoniali, cameretta, doppi servizi e 4 terrazzi. Al piano secondo mansarda di 127 mq circa, completa la proprietà garage di 63 mq circa e scoperto privato di 227 mq. Completamente grezzo internamente con la possibilità di scegliere tutti i materiali a proprio piacimento. Soluzione ideale anche per genitori e figli. Classe energetica: G – IPE: 267 kWh\m2 anno. € 180.000 TRATT. Rif. FVR78

MORCIOLA– Appartamento di recente costruzione su piccola palazzina posto al piano terra cosi suddiviso: cucinotto, soggiorno, camera matrimoniale, cameretta, bagno, garage grande di 33 mq circa e ampio scoperto esclusivo. Ingresso indipendente senza spese condominiali, ottima soluzione anche come investimento. Classe energetica: E – IPE: 134,9 kWh\m2 anno. € 155.000 TRATT. Rif. CVR71

MORCIOLA: appartamento indipendente di recente costruzione composto da soggiorno/cucina, 2 camere, bagno, balconi, scale interne per accedere a tavernetta posto al piano terra con bagno, ampio scoperto esclusivo, 2 posti auto. Classe energetica: E – IPE: 165,9 kWh\m2 anno. € 220.000 TRATT. Rif. CVR69

MONTECCHIO: In zona servita vendiamo stupendo appartamento luminoso e molto ben curato completo di arredamento e condizionatore, composto da soggiorno con angolo cottura , due camere, ampio bagno, due bei terrazzi. garage. Ottime rifiniture con parquet anche nella zona giorno. Classe energetica: E – IPE: 115,9 kWh\ m2 anno. € 145.000 tratt Rif/SVR145

MONTECCHIO CENTRO– Appartamento di recente costruzione su piccola palazzina, disposto su due livelli cosi suddiviso: cucina abitabile, soggiorno, 2 camere, ripostiglio, doppi servizi e 4 terrazzi. Ampio garage di 33 mq circa, ottime rifiniture in posizione esclusiva a due passi da tutti i principali servizi. Classe energetica: C – IPE: 76,958 kWh\m2 anno. € 230.000 TRATT. Rif. SVR144

MONTECCHIO CENTRO: bilocale con ingresso indipendente posto al piano terra composto da soggiorno con angolo cottura, camera matrimoniale, bagno, giardino e ampio garage. Classe energetica D – EPi: 77,196 kWh/m2 anno. € 129.000 Rif/SVR143

BELVEDERE FOGLIENSE– In posizione panoramica e molto tranquilla appartamento di recente costruzione su piccola palazzina cosi disposto: ampio e luminoso soggiorno con angolo cottura, camera matrimoniale, cameretta, ripostiglio e bagno. Al piano terra garage con bagno e lavanderia, scoperto privato e posto auto esterno. Completamente indipendente con possibilità di averlo arredato come da fotografie. Classe energetica: F – IPE: 144,8 kWh\m2 anno. € 180.000 TRATT. Rif. FVR76

MONTECCHIO CENTRO– Nella posizione più comoda e centrale del paese, appartamento di ampie metrature totalmente indipendente posto al secondo piano cosi composto: ampio soggiorno con angolo cottura, 2 camere matrimoniali e bagno. Collegato internamente si accede al piano superiore completamente praticabile di pari metrature dell’appartamento cosi suddiviso: soggiorno con angolo cottura, 2 camere matrimoniali,bagno e ampio ripostiglio. Completa la proprietà garage grande di 39 mq circa e scoperto privato di 110 mq. Soluzione ideale per genitori e figli con un ottimo rapporto metrature e prezzo. Classe energetica: F – IPE: 179 kWh\ m2 anno. € 230.000 TRATT. Rif. SVR141

CATTOLICA- VENDESI in bellissima posizione centrale a due passi dal mare su piccola palazzina, appartamento composto da: soggiorno con angolo cottura,camera,cameretta, ampio terrazzo di 50 mq circa è possibilità di posto auto coperto. Rifiniture di pregio con riscaldamento a pavimento, tapparelle elettriche, sanitari sospesi e videocitofono. Immobile completamente ARREDATO come da fotografie incluso anche di elettrodomestici, TV e aria condizionata. Classe energetica D – EPi: 127,23 kWh/m2 anno. € 410.000 TRATT. Rif. RVR33

PESARO – Bellissimo casale a soli 6 km da Pesaro e dal mare, disposto su 3 livelli per complessivi 480 mq circa, attualmente suddiviso in 2 appartamenti completamente indipendenti, Scoperto privato di 4.000 mq circa con alberi da frutto, capanno/ricovero attrezzi condonato dove poter realizzare anche una piccola dependance, cantina grande, garage di ampie metrature. Possibilità  di progetto già  ideato per una totale ristrutturazione o per realizzare anche una bella villa mantenendo la linea storica della struttura. Contesto paesaggistico e panoramico davvero esclusivo ad un ottimo prezzo anche considerando le ultime leggi in vigore per il recupero fiscale sulle ristrutturazioni! Classe energetica: F – IPE: 216,05 kWh\m2 anno. € 450.000 TRATT. Rif. P5VR1

OSTERIA NUOVA– Appartamento in posizione centralissima su piccola palazzina cosi suddiviso: soggiorno con angolo cottura, camera matrimoniale con cabina armadio, cameretta, bagno e terrazzo. Possibilità di averlo completamente arredato come da fotografie incluso nella cifra. ( Classe energetica: F – IPE: 130,3 kWh\m2 anno. € 110.000 TRATT. Rif. MVR47

TAVULLIA– Appartamento indipendente di circa 100 mq su deliziosa palazzina ottimamente rifinita, posto al piano primo disposto su due livelli cosi suddiviso: luminoso soggiorno con angolo cottura, 2 camere, cameretta, doppi servizi, grande terrazza di 50 mq, garage, posto auto esterno completa la proprietà  piccolo scoperto esclusivo. Ottime rifiniture e riscaldamento a pavimento. Classe energetica: D – EPi: 116,2 kWh\m2 anno. € 200.000 TRATT. Rif. RVR30

MONTELABBATE– Via Apsella: Su palazzina quadrifamiliare di recente costruzione stupendo appartamento cosi suddiviso: luminoso soggiorno, camera matrimoniale, cameretta, bagno, scala interna per accedere alla tavernetta dove è stata creata la cucina. Garage con possibilità di ricavare altro bagno, lavanderia, giardino privato completo di irrigazione automatica. Ottime le rifiniture con materiali di pregio, zanzariere, depuratore, doccia idromassaggio. Incluso nel prezzo tutto l’arredamento nuovo e di ottima qualità  altamente consigliata una visita per capire al meglio la cura adoperata per la creazione di un ambiate davvero confortevole. Classe energetica: E – Epi: 129,6 kWh\m2 anno. € 165.000 TRATT. Rif. MVR45

CATTOLICA- VENDESI in bellissima posizione centrale a due passi dal mare su piccola palazzina, bilocale, è possibilità di posto auto coperto. Rifiniture di pregio con riscaldamento a pavimento, tapparelle elettriche, sanitari sospesi e videocitofono. Immobile completamente ARREDATO come da fotografie incluso anche di elettrodomestici, TV e aria condizionata.Classe energetica D – EPi: 129,95 kWh/m2 anno. € 251.000 TRATT. Rif. RVR3

CATTOLICA CENTRO– in bellissima posizione centrale a due passi dal mare su piccola palazzina, bilocale, con piccolo scoperto privato, è possibilità di posto auto coperto. Rifiniture di pregio con riscaldamento a pavimento, tapparelle elettriche, sanitari sospesi e videocitofono. Immobile completamente ARREDATO come da fotografie incluso anche di elettrodomestici, TV e aria condizionata. Classe energetica D – Epi: 126,8 kWh/m2 anno. € 242.000 TRATT. Rif. RVR2

TAVULLIA– Bilocale di recente costruzione posto al piano terra su piccola palazzina ben rifinita cosi disposto: soggiorno angolo cottura, camera, bagno, 2 terrazzi, scala interna per accedere a un garage di circa 23 mq al piano seminterrato adattabile come tavernetta. Scoperto privato di 96 mq circa e posto auto esterno. Classe energetica: E – EPi: 92 kWh/m2 anno. € 150.000 TRATT. Rif. RVR17

TAVULLIA– Appartamento di nuova costruzione su piccola palazzina molto luminoso di 66 mq circa, cosi suddiviso: soggiorno con angolo cottura, camera, cameretta, ampio balcone di circa 35 mq e garage. Classe energetica: E – EPi: 75,7 kWh/m2 anno. € 175.000 TRATT. Rif. RVR16

GABICCE MARE: In prestigiosa palazzina fronte mare, proponiamo luminoso bilocale nuovo, mai abitato e parzialmente arredato. Posto al secondo piano con ascensore , così composto: soggiorno con angolo cottura, disimpegno , camera matrimoniale , bagno, ampi terrazzi, cantina e posto auto coperto. Ottime rifiniture, incluso anche di arredamento nuovo € 320.000 ( Classe energetica C – Epi: 67,48 kWh/m2 anno) Rif. RVR13

PADIGLIONE: appartamento indipendente di recente costruzione, composto da soggiorno, cucina, 2 camere, bagno, terrazzi. Ottime rifiniture con camino, parquet nella zona notte. Classe energetica E – EPi: 156,65 kWh/m2 anno. € 170.000 Rif/FVR74

CATTOLICA CENTRO– Vendiamo in bellissima posizione centrale a due passi dal mare su piccola palazzina, monolocale, con piccolo scoperto privato, ripostiglio/lavanderia è possibilità di posto auto coperto. Rifiniture di pregio con riscaldamento a pavimento, tapparelle elettriche, sanitari sospesi e videocitofono. Immobile completamente ARREDATO come da fotografie incluso anche di elettrodomestici, TV e aria condizionata. Classe energetica D – Epi: 129,37 kWh/m2 anno. € 200.000 TRATT. Rif. RVR1

MONTECCHIO– Appartamento su palazzina trifamiliare a due passi dal centro cosi disposto: cucina abitale, ampio soggiorno, 3 camere, 2 bagni, scoperto esclusivo, 2 posti auto coperti e cantina. Posizione molto tranquilla, possibilità per chi cerca una casa dalle metrature importanti nella più totale indipendenza. Classe energetica: G – EPi: 326,5 kWh/m2 anno. € 200.000 TRATT. Rif. SVR137

GABICCE MARE: Appartamento di recente costruzione, posto al terzo ed ultimo piano cosi suddiviso: soggiorno con angolo cottura, 2 camere, 2 terrazzi, bagno e garage. Ottime rifiniture, incluso nella cifra anche tutto l’arredamento. Ottima soluzione anche come investimento o come abitazione per le vacanze vista la vicinanza dal mare. Praticamente mai abitato! Classe energetica: E – EPi: 141,31 kWh/m2 anno € 225.000. Rif. RVR35

MORCIOLA– Appartamento di recente costruzione su quadri familiare cosi suddiviso: soggiorno con angolo cottura, 2 camere, bagno comoda scala interna per accedere ad ampia taverna con cucina, soggiorno con camino, bagno, ripostiglio e garage. Completa la proprietà scoperto privato, ottimo stato di manutenzione come nuovo. Classe energetica: E – EPi: 137,7 kWh/m2 anno € 190.000 TRATT. Rif. CVR67
10 KM DA URBINO: Immersa nel verde delle colline del Montefeltro, in un oasi di tranquillità e di assoluto relax, ampio casale recentemente ristrutturato disposto su 2 livelli per complessivi 320 mq circa composto da: ampio salone con camino, cucina, 7 camere e 7 bagni. Completa la proprietà 5.000 mq di terreno con splendida piscina e un grande pergolato, da cui si gode una vista meravigliosa. Si adatta bene per realizzazione di agriturismo o Bed and-Breakfast. Classe energetica F – EPi 183,3 kWh/m2 anno. € 550.000 RIF. UVR1

MONTELABBATE– Appartamento indipendente in ottimo stato di manutenzione disposto su due livelli cosi suddiviso: soggiorno con angolo cottura, camera matrimoniale, cameretta, 2 terrazzi, bagni al piano sottotetto altra camera matrimoniale, soggiorno bagno e terrazzo a tasca. Garage e piccolo scoperto privato. Classe energetica: E – IPE: 150,1 kWh\m2 anno. € 200.000 TRATT. Rif. MVR44

PESARO PERIFERIA– A pochi km da Pesaro vendiamo porzione di casa in bellissima e tranquilla zona collinare cosi suddivisa: Al piano terra cucina abitabile, ampio soggiorno, ripostiglio e bagno, il tutto collegato all’antica cantina molto grande con magazzini annessi e loggia. Al piano primo troviamo 5 camere, bagno, ripostiglio, mansarda bassa di pari metratura e terrazza di 69 mq circa. Completa la proprietà scoperto privato di 960 mq con ricovero attrezzi già condonato e terreno agricolo completamente pianeggiante con alcune piante da frutto di circa 2.000 mq. Da ristrutturare. Classe energetica: G – IPE: 166,536 kWh/m2 anno. € 420.000 TRATT. Rif.P6VR20

PESARO BORGO S. MARIA: Bilocale di recente costruzione posto al piano secondo cosi suddiviso: soggiorno con angolo cottura, camera matrimoniale, terrazzo e bagno. Possibilità di averlo arredato come da fotografie. Ottima soluzione anche come investimento. Classe energetica F – IPe 101,2 kWh/m2 anno. € 105.000 poco TRATT. Rif. MVR41

COLLINE SANT’ANGELO IN LIZZOLA: Bilocale di recente costruzione su piccola palazzina composto da: soggiorno con angolo cottura, camera, bagno garage con lavanderia e doccia ampio scoperto privato di circa 110 mq. Ingresso indipendente ottime rifiniture. ( Classe energetica E – Epi: 129,50 kWh/m2 anno ) € 100.000 Rif. P9VR8

PESARO: A due passi dal mare in bellissima e comoda posizione appartamento posto al piano terra su piccola palazzina cosi composto: soggiorno con angolo cottura, camera matrimoniale, bagno, grazioso scoperto privato e garage. Ottima soluzione come investimento o per abitazione uso vacanze. (Classe Energetica: F – EPi: 172,9 kWh/m2 anno) Vera OCCASIONE!! € 139.000 Rif. P9VR23

PESARO PERIFERIA: appartamento grande su piccola palazzina costruita negli anni ’70, con bagno rifatto pochi anni fa e riammodernato in parte, di mq 135 circa con sala, cucina grande, 3 camere matrimoniali, bagno, balconi, soffitta. Al piano terra garage e cantina, 100 mq circa di scoperto esclusivo. Classe energetica G – Epi: 381 kWh/m2 annuo € 260.000 tratt Rif/P7VR2

VICINANZE GINESTRETO– Su palazzina bifamiliare appartamento di circa 85 mq, posto al piano secondo molto luminoso cosi composto: cucina abitabile, ampio salone con camino, camera matrimoniale con bagno interno, altra camera, bagno, 4 terrazzi, grande garage di circa 50 mq con lavanderia, giardino esclusivo di 170 mq circa con pozzo e posto auto scoperto. Accessoriato con vasca idromassaggio, impianto d’aria condizionata, tapparelle elettriche e sistema di recupero dell’acqua piovana per irrigazione del giardino. ( Classe energetica G – EPi: 184,70 kWh/m2 anno ) VERA OCCASIONE € 165.000 TRATT. Rif. P9VR20

MONTELABBATE: Vendiamo splendida villa ad un piano in classe energetica A, immersa nel verde di 150 mq composta da ampio reparto giorno , 3 camere, doppi servizi, ripostiglio, oltre 600 mq di giardino. info in agenzia. Riferimento MVR32

OSTERIA NUOVA: appartamento di recente costruzione composto da soggiorno con angolo cottura con camino, 2 camere, bagno, ampio terrazzo, garage. Buone rifiniture. Classe nergetica: E – Epi 81,5 kWh\m2 anno. € 175.000 Rif/MVR28

OSTERIA NUOVA: appartamento di recente costruzione di 80 mq circa composto da soggiorno, cucinotto, 3 camere, bagno, ampi balconi, garage. ( Classe energetica E – EPi: 123.00 kWh/m2 anno ) € 190.000 Rif/MVR27

MONTELABBATE– Appartamento indipendente su palazzina quadrifamiliare di recente costruzione, disposto su due livelli cosi suddiviso: soggiorno-angolo cottura con camino, camera, cameretta, bagno e 2 terrazzi, comoda scala per accedere alla taverna, garage e piccolo scoperto esclusivo. Ottime rifiniture. Classe energetica: E – EPi: 151,5 kWh/m2 anno. € 192.000 TRATT. Rif. MVR26

MORCIOLA: Appartamento posto al piano terra composto da soggiorno angolo cottura con cucina in muratura, disimpegno con armadio a muro, camera matrimoniale, cameretta, bagno con doccia, ampio giardino con impianto di irrigazione e barbecue. Al piano seminterrato cantina e garage. Ottime rifiniture, Classe energetica F – Epi: 204,9 kWh/mq anno € 135.000 TRATT. VERO AFFARE! Rif. CVR60

SANT’ANGELO IN LIZZOLA– In zona collinare nelle vicinanze di Sant’Angelo in Lizzola, appartamento di circa 97 mq su schiera realizzato in bioedilizia ad alto risparmio energetico composto da: soggiorno con angolo cottura, 2 camere, doppi servizi, garage e ampio scoperto esclusivo di circa 144 mq. Installati panelli fotovoltaici per la produzione di corrente elettrica e riscaldamento dell’acqua.Ottime rifiniture.Classe energetica B EPi: 63,90. € 242.000 TRATT. rif. P9VR12

SANT’ANGELO IN LIZZOLA– In zona collinare nelle vicinanze di Sant’Angelo in Lizzola, appartamento NON ARREDATO di circa 82 mq su schiera realizzato in bioedilizia ad alto risparmio energetico composto da: soggiorno con angolo cottura, 2 camere, doppi servizi, garage e ampio scoperto esclusivo di circa 165 mq. Installati panelli fotovoltaici per la produzione di corrente elettrica e riscaldamento dell’acqua. Ottime rifiniture.Classe energetica B EPi: 63,94. € 170.000 TRATT. rif. P9VR11

SANT’ANGELO IN LIZZOLA – In zona collinare nelle vicinanze di Sant’Angelo in Lizzola, appartamento NON ARREDATO di circa 93 mq su schiera realizzato in bioedilizia ad alto risparmio energetico composto da: soggiorno con angolo cottura, 2 camere, doppi servizi, garage e ampio scoperto esclusivo di circa 148 mq. Installati panelli fotovoltaici per la produzione di corrente elettrica e riscaldamento dell’acqua.Ottime rifiniture.Classe energetica B EPi: 59,10. € 235.000 TRATT. Rif. P9VR10

PESARO CENTRO: bilocale nuovo con ingresso indipendente composto da soggiorno angolo cottura, camera matrimoniale, bagno, ripostiglio, posto bici e moto ottime rifiniture. Assolutamente da vedere sopratutto per che volesse fare un investimento. Classe Energetica E – Epi: 164,4. €175.000 TRATT. Rif. P8VR2

PESARO MARE – In posizione unica ed esclusiva appartamento su piccola ed elegante villetta di recente costruzione, di circa 112 mq così suddiviso.: Angolo cottura, ampio e luminoso soggiorno con stupenda vista sul mare, 2 camere, doppi servizi, ripostiglio e lavanderia. Ottime rifiniture, travi a vista, climatizzatori in tutti gli ambienti, completamente autonomo. Interamente arredato con grandissimo gusto moderno. (Classe energetica E -EPi 122,7 kWh/m2 anno) € 695.000 TRATT. Rif. P8VR19

PESARO ZONA CELLETTA– Appartamento di recente costruzione su piccola palazzina cosi disposto: soggiorno con angolo cottura, camera matrimoniale, terrazzo, bagno e garage. Ottimo stato di manutenzione abitato pochissimo. ( Classe energetica: E – IPE: 85 kWh\m2 anno. € 180.000 TRATT. Rif. P5VR2

PESARO TOMBACCIA: Appartamento in prima periferia di Pesaro in buono stato di conservazione, composto da: soggiorno con angolo cottura, camera matrimoniale, cameretta, bagno e posto auto coperto. (Classe energetica E, EPi 100,3 kWh/m2 anno.) € 180.000 TRATT. Rif. P2VR3

PADIGLIONE -Su palazzina quadri familiare di recente costruzione, appartamento posto al piano primo cosi suddiviso: cucinotto, soggiorno con camino, camera, cameretta, 2 balconi, bagno, scoperto privato,garage con lavanderia e posto auto scoperto. Ingresso indipendente, ottimo stato di manutenzione, possibilità di averlo completamente arredato come da fotografie. Classe energetica: E – EPi: 134,6 kWh/m2 anno. € 145.000TRATT. Rif. FVR71

BORGO MASSANO: Appartamento su piccola palazzina con ingresso indipendente composto da: Soggiorno con angolo cottura, 2 camere matrimoniali, bagno, taverna , garage e scoperto esclusivo. ( Classe energetica E – EPi: 132,0 ) € 125.000 TRATT. OCCASIONE Rif. FVR7

BORGO SANTA MARIA: appartamento su villetta a schiera composto da sala, cucina abitabile, 2 camere, doppi servizi, garage e giardino.( Classe energetica G – EPi: 277,50 kWh/m2 anno ) € 225.000 RIF/P1VR27

PADIGLIONE: Appartamento indipendente di 68 mq circa composto da soggiorno – cucina, camera matrimoniale, cameretta , bagno, terrazzi , scoperto pavimentato , garage grande . ( Classe energetica E – EPi: 154,2) € 165.00,00 Rif/FVR60

A 5 KM DA PESARO: In zona collinare appartamento al piano terra su quadri familiare di recente costruzione in perfetto stato di manutenzione cosi composto: ampio soggiorno con angolo cottura, 2 camere, bagno, comoda scala interna per accedere a una bella taverna con bagno e garage. Completa la proprietà scoperto privato in parte pavimentato, ingresso indipendente, ottime rifiniture con riscaldamento a pavimento, parquet, impianto d’allarme. Classe energetica: F – EPi: 158,5 kWh\m2 anno. € 198.000 TRATT. Rif. P1VR33

PADIGLIONE: Vendesi appartamento su piccola palazzina di 80 mq, su 2 livelli, composto da: cucina, soggiorno, 2 camere, bagno, wc, garage, posto auto esterno e scoperto esclusivo. Completamente arredato con cucina in muratura. ( Classe energetica E – Epi: 122,10 kWh/m2 anno) € 170.000 TRATT. RIF.FVR48

PESARO CENTRO STORICO: A due passi da piazza del Popolo, attico di 136 mq circa, molto luminoso, recentemente ristrutturato da nuovo su elegante palazzina cosi composto: cucina abitabile, ampio soggiorno, 3 camere, doppi servizi, lavanderia, ripostiglio, cantina e possibilità di posto auto coperto. Magnifico panorama sulla città, ottime rifiniture, aria condizionata installata tapparelle ellettriche. ( Classe energetica F – Epi 191,6 kWh/m2 anno.) € 460.000 TRATT. Rif. P8VR21

PESARO CENTRO STORICO: Appartamento in zona esclusiva in buono stato di manutenzione, posto al 4 ed ultimo piano con ascensore cosi disposto: piccolo ingresso, cucina abitabile, soggiorno, 2 camere, bagno, soffitta ampia con lavanderia e posto auto coperto. Classe energetica: G – EPi: 221,8 kWh/m2 anno. € 330.000 Rif. P8VR30
Splendido Casale a due passi da PESARO: Completamente ristrutturato 15 anni fa, nel rispetto architettonico, distribuito su due livelli, per complessivi 360 mq circa, oltre annessi, con ampio parco di 4.000 mq completamente recintato con alberi. Situato in posizione comoda e molto ben accessibile, si presta molto bene per bed and breakfast o ristorante. Non sono sufficienti le parole per comprendere la bellezza del casale. C’è solo una cosa da fare: venirla a vedere… ( Classe energetica G – EPi: 366,60) Rif/P1VR26

PESARO PRIMA PERIFERIA: In zona molto tranquilla, appartamento nuovo su villetta trifamiliare posto al piano terra composto da: soggiorno con angolo cottura, camera matrimoniale, bagno, scala interna per accedere al piano interrato composto da due locali, bagno,ampio garage e scoperto esclusivo. Ottime rifiniture edificio realizzato in classe energetica A EPi: 30,3 kWh/m2 anno. € 300.000 TRATT. Rif. P1VR28

PESARO CENTRO-MARE: Bellissimo appartamento di nuova costruzione, composto da soggiorno con angolo cottura, 2 camere di cui una con bagno interno, bagno, loggia, balcone e box auto. Stupenda vista, ottime rifiniture dotato di tutti i confort assolutamente da vedere. Classe energetica: B -EPi: 36,50 kWh/m2 anno. € 360.000 TRATT. Rif. P8VR26

PESARO TORRACCIA: Appartamento nuovo posto al piano primo di 74 mq circa composto da soggiorno con angolo cottura, camera matrimoniale, cameretta, bagno, 2 terrazzi e garage. Ottime rifiniture, costruita con ottimi materiali per un appartamento in classe A, con spese di gestione davvero base, un ottimo investimento per il futuro. Classe energetica: A – EPi: 27,62 kWh\ m2 anno € 247.000 TRATT. Rif. P1VR9

PESARO TORRACCIA: Appartamento nuovo posto al piano primo di 74 mq circa composto da soggiorno con angolo cottura, camera matrimoniale, cameretta, bagno, 2 terrazzi e garage. Ottime rifiniture, costruita con ottimi materiali per un appartamento in classe A, con spese di gestione davvero base, un ottimo investimento per il futuro. Classe energetica: A – EPi: 26,34 kWh\ m2 anno € 247.000 TRATT. Rif. P1VR10

PADIGLIONE:Vendesi appartamento composto da: piccolo soggiorno/angolo cottura, camera matrimoniale, cameretta, bagno, 2balconi e garage. Ottimo investimento. ( Classe energetica E – IPE: 158,76 kWh\m2 anno anno ) €135,000 TRATT. RIF.FVR27

PESARO TORRACCIA: Appartamento nuovo posto al piano primo di 86 mq circa composto da cucinotto, soggiorno, camera matrimoniale, 2 camerette, doppi servizi, terrazzi e garage. Ottime rifiniture con ottimi materiali. Classe energetica: B – IPE: 40,45 kWh/m2 anno. € 270.000 TRATT. Rif. P1VR8

PADIGLIONE: Vendesi appartamentino indipendente posto al secondo ed ultimo piano composto da piccolo soggiorno con angolo cottura, camera matrimoniale con balconcino, cameretta, bagno, garage. ( Classe energetica E – IPE: 166,07 kWh\m2 anno anno ) € 130,000 TRATT. RIF.FVR25

PADIGLIONE– Bilocale di recente costruzione,composto da soggiorno con angolo cottura, camera matrimoniale, bagno, 2 terrazzi e ampio garage garage con lavanderia. Possibilità di averlo completamente ARREDATO come da fotografie, valida soluzione anche come investimento. Classe energetica: E – Epi: 92,2 kWh/m2 anno. €100.000 TRATT. Rif.FVR2

PESARO CENTRO STORICO: A due passi da piazza del popolo, bilocale posto al piano secondo cosi composto: piccolo ingresso, soggiorno con angolo cottura, camera matrimoniale, bagno completamente arredato, aria condizionata installata, ottima soluzione come investimento. Possibilità di avere posto auto coperto. (Classe energatica: G – EPi: 279,1 kWh/m2 anno). € 160.000 Rif. P8VR25

PESARO ZONA MARE: A due passi da viale Trieste, in una delle vie più esclusive e ricercate di Pesaro bellissima villa a schiera disposta su 4 livelli cosi composta: Al piano seminterrato ampia taverna con soggiorno, cucina, bagno, ripostiglio, 2 camini e luminosa veranda con bellissimo accesso diretto su giardino privato. Al piano rialzato, ampio soggiorno con angolo cottura, camera,bagno e terrazzo. Al piano primo cucinotto, soggiorno, 2 camere e bagno. Al piano terzo sottotetto con possibilità di ricavare altra camera o studio. Completa la proprietà garage doppio con ingresso indipendente. Ottima soluzione anche per genitori e figli. Informazioni in agenzia. Classe energetica: G – Epi: 219,5 kWh/m2 anno RIF. P8VR32

PESARO LORETO: Su piccola palazzina a due passi dal centro e dal mare, appartamento indipendente di circa 85 mq composto da: cucina, ampio soggiorno, 2 camere con cabina armadio, doppi servizi. Possibilità di garage o posto auto. Classe energetica: C – EPi==>70,50 kWh/m2 anno. € 375.000 TRATT. rif. P4VR5

PADIGLIONE: bilocale ampio composto da bel reparto giorno, camera matrimoniale, bagno, ripostiglio, terrazzo, garage. ( Classe energetica E – Epi: 147,00 kWh/m2 anno ) € 115.000 RIF/FVR10

RIO SALSO:VENDESI bilocale su piccola palazzina composto da soggiorno con angolo cottura,camera matrimoniale,bagno,balcone e garage. Ottime rifiniture. Classe Energetica G – EPi: 258,6 kWh/m2 anno. € 105.000 RIF. FVR1

PESARO CENTRO: Su piccola ed esclusiva palazzina appartamento posto al piano terra di 95 mq circa cosi suddiviso: cucinotto, ampio soggiorno, 1 camera matrimoniale con bagno interno, 2 camerette, bagno, ampio giardino esclusivo, garage e possibilità di cantina. Dotata di tutti i confort che una abitazione moderna richiede con ottime rifiniture realizzata in classe A. Classe energetica: A – IPE: 34,04 kWh\m2 anno. € 419.000 TRATT. Rif. P3VR1

BORGO SANTA MARIA– Appartamento condominiale in buono stato di manutenzione cosi composto: soggiorno con angolo cottura, 2 camere, ripostiglio, terrazzo, garage e cantina con doccia e lavanderia. Aria condizionata installata, possibilità di averlo arredato come da fotografie. Classe energetica: F – Epi: 107,6 kWh/m2 anno. € 145.000 Rif. P1VR31

PESARO BORGO S. MARIA: appartamento in buono stato di manutenzione di 75 mq circa composto da ampio soggiorno , cucina abitabile, camera matrimoniale, cameretta, bagno, balconi, garage e cantina. Classe energetica E – EPi 99,4 kWh/m2 anno. € 135.000 RIF. P1VR2

MONTECCHIO: appartamento indipendente di 63 mq circa posto al piano terra, composto da soggiorno/cucina, 2 camere , bagno con cabina doccia idromassaggio, ampio giardino/scoperto di 350 mq circa, garage grande. Classe energetica: C – EPi: 88,228 kWh/m2 anno. € 180.000 TRATT. Rif. SVR86

MORCIOLA– Appartamento in ottimo stato a due passi da tutte le comodità, composto da: ampio reparto giorno con angolo cottura,camera,cameretta, doppi servizi, ampia loggia di 15 mq, garage per un auto di 19 mq. Possibilità di realizzare la terza camera.Ottime rifiniture aria condizionata installata.(Classe energetica E – EPi: 95,50 kWh/m2 anno) VENDITA € 160.000 Rif. CVR6

PETRIANO– Casa completamente indipendente di circa 420 mq, su 3 livelli cosi suddivisa: al piano terra soggiorno con angolo cottura, bagno, ripostiglio e grande garage. Al piano primo, cucinotto, sala da pranzo, soggiorno, 3 camere e 2 bagni. Al piano secondo sottotetto completamente praticabile con un altezza minima di 1,80 m. Completa la proprietà scoperto esclusivo di circa 300 mq di cui una parte edificabile con ricovero attrezzi. Ideale per genitori e figli, con la possibilità di creare 2 appartamenti molto grandi e completamente indipendenti, o più unita abitative di metrature inferiori. Bellissima vista panoramica. Classe energetica: G – EPi: 260,85 kWh/m2 anno. € 260.000 TRATT. Rif. CVR58

VICINANZE MORCIOLA: Bilocale di recente costruzione cosi composto: soggiorno con angolo cottura, camera e bagno. Classe energetica G – EPi: 482,3 kWh/m2 anno. € 60.000 TRATT. Rif. CVR57

BOTTEGA– In via G.Leopardi su deliziosa palazzina, appartamento con ingresso indipendente posto al piano terra cosi suddiviso: soggiorno con angolo cottura, 2 camere matrimoniali e bagno. Comoda scala interna per accedere al piano seminterrato dove troviamo taverna di circa 30 mq con bagno e garage completo di lavanderia. Completa la proprietà scoperto privato di circa 103 mq, ottime rifiniture. Praticamente mai abitato come nuovo assolutamente da vedere. Classe energetica: E – Epi: 129,4 kWh/m2 anno. Informazioni in agenzia RIF. CVR56

MONTECCHIO CENTRO: appartamento di 100 mq circa molto luminoso composto da soggiorno – cucina con camino, 3 camere, doppi servizi, balconi, ripostiglio, garage. € 200.000 (Classe enrgetica F – EPi: 182.524 ) RIF/SVR75

MORCIOLA – In posizione molto tranquilla e ben servita appartamento di recente costruzione cosi composto: soggiorno con angolo cottura, camera, cameretta, bagno, scoperto privato di 130 mq circa e garage. Possibilità di averlo completamento arredato come da fotografie incluso di elettrodomestici. Ottime stato di manutenzione come nuovo. Classe energetica: E -EPi: 117,3 kWh/m2 anno. € 150.000 Rif. CVR55

TAVULLIA: appartamento indipendente di recente costruzione composto da soggiorno, cucina, 2 camere, bagno, terrazzo, ampio garage. Ottime rifiniture e completa di cucina nuova in finta muratura. Classe energetica E – Epi: 140,9 kWh/m2 annuo € 155.000 Rif/RVR22

TAVULLIA : Su palazzina bifamiliare di recente costruzione, delizioso appartamento con ingresso indipendente , così disposto: soggiorno con angolo cottura, 2 camere, 2 terrazzi, bagno e sottotetto per uso ripostiglio. Al piano interrato grande cantina di 26 mq con lavanderia o possibilità di ricavare il secondo bagno. Garage ampio di 24 mq circa. Completa la proprietà giardino privato di circa 65 mq con irrigazione. Ottimo stato di manutenzione con buone rifiniture. Assolutamente da vedere! Prezzo interessante. Classe energetica: F – EPi: 236,1 kWh/m2 anno. € 160.000 trattabili. Rif. RVR36

VICINANZE MORCIOLA– Appartamento indipendente su palazzina quadrifamigliare di circa 100 mq disposto su due livelli cosi suddiviso: al piano terra ampio soggiorno con angolo cottura, bagno, al piano primo 2 camere matrimoniali, cameretta e bagno. Completa la proprietà piccolo scoperto esclusivo, ottimo stato di manuntenzione. Classe energetica: F – EPi: 112,5 kWh/m2 anno. € 170.000 TRATT. Rif. CVR48

MORCIOLA – Bellissimo appartamento di recente costruzione, totalmente indipendente disposto su due livelli di piccola palazzina cosi suddiviso: al piano primo ampio soggiorno, cucina a vista, 2 camere, bagno e terrazzo. Da un elegante scala interna si accede al piano sottotetto completamente praticabile e molto luminoso cosi composto: soggiorno con angolo cottura e camino, camera, bagno e ampio terrazzo a tasca. Completa la proprietà scoperto esclusivo e garage. Ottime rifiniture compreso di arredamento come nuovo. (Classe energetica F – EPi: 188,90 kWh/m2 anno) € 250.000 TRATT. Rif. CVR45

MORCIOLA: a due passi da tutti i servizi, appartamento indipendente disposto su due livelli composto da: al piano terra, reparto giorno con bagno di servizio e scoperto, al piano superiore con camera matrimoniale con terrazzo, cameretta e bagno. Garage al piano seminterrato. Classe energetica: F – EPi: 191,3 kWh/m2 anno. € 170.000 TRATT. Rif. CVR44

MORCIOLA: appartamento in contesto residenziale circondato dal verde in zona tranquilla e vicino a tutti i servizi. L’appartamento è composto da soggiorno angolo cottura ,cameretta camera matrimoniale, bagno, ampio terrazzo vivibile , garage, cantina, e posto auto. Possibilità di averlo arredato come da foto. ( Classe energetica F – EPi: 163,90 kWh/m2 anno ) € 150.000 Rif/CVR42

MONTECCHIO: appartamento ampio di 125 mq circa composto da sala, cucina con cucinotto, 3 ampie camere , bagno, balconi, più sottotetto di pari metratura dell’ immobile allo stato grezzo. Al piano terra un garage per un’ auto e giardino esclusivo. Possibilità di ricavare due appartamenti indipendenti. ( Classe energetica G – Epi: 292,40 kWh/m2 anno) € 210.000 Rif/SVR39

MONTECCHIO CENTRO: Appartamento indipendente composto da ampio reparto giorno con camino, due camere matrimoniali, cameretta, bagno, balconi. Al piano superiore mansarda completamente praticabile con soggiorno, cucinotto, camera, bagno. Al piano terra garage grande con giardino. Ideale anche per genitori e figli vista la possibilità di creare 2 appartamenti completamente indipendenti, posizione ottimale. Classe energetica F – EPi: 170,6 kWh/ m2 anno. € 230.000 tratt Rif/ SVR129

MONTECCHIO ZONA CENTRALE: appartamento ampio di oltre 130 mq posto al piano terra composto da sala, cucina , 3 camere , doppi servizi, balcone, 150 mq circa di scoperto e giardino. garage. CLASSE ENERGETICA non disponibile perché l’appartamento è in corso di realizzazione e/o ultimazione € 305.000 Rif/SVR18

MORCIOLA: bellissimo appartamento indipendente di recente costruzione composto da soggiorno, 2 camere, bagno, scale interne per accedere a tavernetta con camino, garage con bagno. Scoperto esclusivo, ottime rifiniture. VERA OCCASIONE assolutamente da vedere. Classe energetica E – EPi 154,6 kWh/m2 anno. €175.000 TRATT. Rif. CVR2

MONTECCHIO: attico di 100 mq circa composto da soggiorno/cucina, 3 camere , doppi servizi, ampio terrazzone di oltre 60 mq circa, garage per due auto. CLASSE ENERGETICA non disponibile perché l appartamento è in corso di realizzazione e/o ultimazione € 280.000 rif/SVR34

MONTECCHIO: Stupendo Attico di 100 mq circa composto da soggiorno, cucina, 3 camere, doppi servizi, ampio terrazzone panoramico, garage di 40 mq circa . Ottime rifiniture. CLASSE ENERGETICA non disponibile perché l appartamento è in corso di realizzazione e/o ultimazione € 280.000 RIF/SV33

ZONA COLLINARE VIC. SANT’ ANGELO IN LIZZOLA: casa bifamiliare di ampia dimensione posta su tre livelli composta da entrata indipendente con ampio scoperto esclusivo con pozzo, garage e tavernetta con camino e bagno, al piano terra locale uso magazzino di 70 mq circa con possibilità di ricavare un mini appartamentino, al piano secondo: ingresso , salone con terrazzo , cucinotto, 3 camere, doppi servizi. Al piano sottotetto molto alto e luminoso una zona giorno con camino dove si accede ad un terrazzo di 30 mq circa panoramicissimo, 2 camere matrimoniali, bagno, ripostiglio. Ottimo per più nuclei familiari. Buone condizioni. Classe energetica F – Epi: 199,43 kWh/m2 anno € 290.000 Tratt. Rif/SVR6

MONTECCHIO: Appartamento di 110 mq completamente indipendente composto da ingresso, soggiorno climatizzato, cucina abitabile con camino, bagno con vasca, due camere matrimoniali, cameretta singola, balconi. Completano la proprietà garage di 20 mq, legnaia e piccolo terreno scosceso con possibilità di orto. Impianto di riscaldamento nuovo a metano con caldaia a condensazione (risparmio energetico) depuratore privato. € 155.000 tratt. Classe energetica F – Epi: 142,6 kWh\m2 anno SVR124

MONTECCHIO: Appartamento di circa 80 mq con ingresso indipendente cosi suddiviso: cucina abitabile, soggiorno, 2 camere matrimoniali, ripostiglio, due terrazzi, garage doppio con lavanderia e doccia e ampio scoperto esclusivo. Classe energetica: G – EPi: 155,9 kWh/m2 anno. € 135.000 TRATT. Rif. SVR121

MONTECCHIO: Luminoso appartamento di recente costruzione composto da soggiorno con angolo cottura, camera matrimoniale, cameretta, bagno con vasca e porta finestra per accedere al terrazzo, ampio garage con predisposizione per lavanderia. Ottime condizioni. (Classe energetica C – EPi: 57,70 kWh/ m2 anno) ? 150.000 tratt Rif/SVR106

MONTECCHIO: appartamento indipendente disposto su due livelli per complessivi 100 mq circa composto da soggiorno/cucina, 3 camere , doppi servizi, ampi terrazzi, garage per un’ auto. ( Classe energetica C – EPi: 109,2 kWh/ m2 anno) € 237.000 Rif/SVR37

MONTECCHIO: appartamento indipendente di nuova costruzione composto da soggiorno con angolo cottura, camera matrimoniale, cameretta, bagno, ampia taverna con garage, giardino privato. € 235.000 RIF/SVR36

MONTECCHIO CENTRO: appartamento luminoso, di 75 mq circa composto da soggiorno con angolo cottura, 2 camere matrimoniali, bagno, terrazzi, garage grande. CLASSE ENERGETICA non disponibile perché l appartamento è in corso di realizzazione e/o ultimazione € 190.000 Rif/SVR32

MONTECCHIO: appartamento di 75 mq circa composto da reparto giorno con soggiorno/cucina, camera matrimoniale con terrazzo, camera grande, bagno, garage di 25 mq circa. CLASSE ENERGETICA non disponibile perché l appartamento è in corso di realizzazione e/o ultimazione € 190.000 Rif/SVR31

MONTECCHIO ZONA CENTRALE: appartamento composto da soggiorno/cucina, camera matrimoniale, cameretta, bagno, balcone, garage. CLASSE ENERGETICA non disponibile perché l appartamento è in corso di realizzazione e/o ultimazione € 150.000 RIF/SVR25

MONTECCHIO CENTRO: a due passi da tutti i servizi vendiamo appartamento su palazzina di nuova costruzione appartamento composto da soggiorno con angolo cottura, camera matrimoniale cameretta, bagno, balcone, garage per un’ auto. CLASSE ENERGETICA non disponibile perché l appartamento è in corso di realizzazione e/o ultimazione € 150.000 RIF/SVR30

MONTECCHIO: appartamento di 75 mq circa composto da soggiorno/cucina, 2 camere matrimoniali, bagno, balconi, ampio garage. CLASSE ENERGETICA non disponibile perché l appartamento è in corso di realizzazione e/o ultimazione € 190.000 RIF/SVR24

MONTECCHIO CENTRO: appartamento posto al terzo piano composto da soggiorno con angolo cottura, camera matrimoniale, cameretta, bagno, balcone, garage.CLASSE ENERGETICA non disponibile perché l appartamento è in corso di realizzazione e/o ultimazione € 150.000 RIF/SVR29

MONTECCHIO CENTRO: appartamento posto al piano primo di 75 mq circa composto da soggiorno con angolo cottura , 2 camere , bagno, balconi e garage grande . CLASSE ENERGETICA non disponibile perché l appartamento è in corso di realizzazione e/o ultimazione € 190.000 Rif/SVR23

MONTECCHIO CENTRO: appartamento di 75 mq circa composto da soggiorno/cucina, 2 camere matrimoniali, bagno, terrazzo, balcone, ampio garage di oltre 30 mq circa. CLASSE ENERGETICA non disponibile perché l appartamento è in corso di realizzazione e/o ultimazione € 198.000 RIF/SVR27

MONTECCHIO: appartamento posto al secondo piano composto da soggiorno con angolo cottura, camera matrimoniale, cameretta, balcone, garage per un’ auto. CLASSE ENERGETICA non disponibile perché l appartamento è in corso di realizzazione e/o ultimazione € 150.000 RIF/SVR26

MONTECCHIO: appartamento con taverna di recente costruzione con ingresso indipendente composto al piano primo da: cucinotto con cucina in muratura, soggiorno, camera, cameretta con balcone, bagno. Al piano terra ampia taverna con cucina in muratura e bagno. Parquet in tutte le stanze con rifiniture di pregio. DA VEDERE! Classe energetica: F – EPi 222 kWh/m2 anno. € 195.000 TRATT. Rif. SVR15

MONTECCHIO CENTRO: appartamento di 65 mq circa composto da soggiorno con angolo cottura, camera matrimoniale, cameretta, bagno, terrazzo, garage per un’ auto. CLASSE ENERGETICA non disponibile perché l appartamento è in corso di realizzazione e/o ultimazione € 148.000 Rif/SVR22

MONTECCHIO: appartamento posto al piano primo composto da soggiorno con angolo cottura, camera matrimoniale, cameretta, bagno, terrazzo, garage. CLASSE ENERGETICA non disponibile perché l appartamento è in corso di realizzazione e/o ultimazione € 148.000 Rif/SVR21

MONTECCHIO CENTRO: appartamento di 70 mq circa posto al piano terra composto da soggiorno con angolo cottura , 2 camere , bagno, 150 mq circa di scoperto e giardino. garage. CLASSE ENERGETICA non disponibile perché l appartamento è in corso di realizzazione e/o ultimazione € 178.000 Rif/SV20

MONTECCHIO: trilocale posto al piano terra composto da soggiorno con angolo cottura, camera matrimoniale, cameretta, bagno, garage. CLASSE ENERGETICA non disponibile perché l appartamento è in corso di realizzazione e/o ultimazione € 148.000 Rif/SVR19

MONTECCHIO: bilocale di recente costruzione composto da soggiorno con angolo cottura, camera matrimoniale, bagno, balconi e garage. ( Classe energetica F – EPi: 156,3 kWh m2/ anno ) € 115.000 tratt Rif/SVR9

MONTECCHIO: Appartamento in buono stato di manutenzione su piccola palazzina posto al terzo ed ultimo piano, cosi composto: cucinotto, soggiorno, camera matrimoniale, cameretta, grande balcone, terrazzo e garage. Aria condizionata e predisposizione per installazione termo-camino o stufa a pellet. Classe energetica – F EPi: 119,3 kWh/m2 anno. € 165.000 Rif. SVR101

MONTECCHIO: bilocale di 48 mq circa composto da ampia zona giorno e cucina, camera matrimoniale con balcone, bagno. ( Classe energetica G – EPi: 165,5 kWh/m2 anno ) € 80.000 tratt RIF/SVR10

PANTANO: Appartamento condominiale posto al secondo ultimo piano cosi suddiviso: cucina abitabile, soggiorno, 2 camere, bagno e garage. Classe energetica: G – Epi: 254,21 kWh/ m2 anno € 180.000 TRATT. Rif. P6VR18

MONTECCHIO: su via Torricelli appartamento in piccola palazzina tri-famigliare, completamente indipendente come nuovo, posto al piano terra di 130 mq circa composto da ampio salone, cucina abitabile, 3 camere, bagno, terrazzo, taverna-ripostiglio posto al piano seminterrato di 130 mq circa. ( Classe energetica F – EPi: 176,9 kWh/m2 anno ) € 175.000 TRATT. Rif. SVR51

MONTECCHIO: appartamento indipendente posto al primo piano composto da sala con camino, cucinotto, 2 camere, bagno, terrazzi, ampio garage e giardino esclusivo. Ottimo stato. Classe nergetica: F – EPi: 245,6 kWh/m2 anno. € 156.000 poco tratt. VERA OCCASIONE!! Rif. SVR38

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agenzia immobiliare Pesaro Real Office elenca la nuova legge del condominio tratta dalla gazzetta ufficiale

CODICE CIVILE CONDOMINIO, LEGGE 11 DICEMBRE 2012 N° 220, G.U. 293

La riforma del condominio in vigore dal 18 giugno 2013 è  stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 17 dicembre 2012 n. 293.

Art. 1 

  1. L'articolo 1117 del codice civile e' sostituito dal seguente: 
  «Art. 1117. - (Parti  comuni  dell'edificio).  -  Sono  oggetto  di
proprieta' comune dei proprietari delle  singole  unita'  immobiliari
dell'edificio, anche se aventi diritto a godimento periodico e se non
risulta il contrario dal titolo: 
    1) tutte le parti dell'edificio necessarie all'uso  comune,  come
il suolo su cui sorge l'edificio, le fondazioni, i  muri  maestri,  i
pilastri e le travi portanti, i tetti e i lastrici solari, le  scale,
i portoni di ingresso, i vestiboli, gli anditi, i portici, i  cortili
e le facciate; 
    2) le aree destinate a parcheggio nonche' i locali per i  servizi
in comune, come la portineria, incluso l'alloggio  del  portiere,  la
lavanderia,  gli  stenditoi  e  i  sottotetti   destinati,   per   le
caratteristiche strutturali e funzionali, all'uso comune; 
    3) le opere, le installazioni, i manufatti  di  qualunque  genere
destinati all'uso comune, come gli ascensori, i pozzi,  le  cisterne,
gli  impianti  idrici  e  fognari,   i   sistemi   centralizzati   di
distribuzione e di trasmissione per il gas, per l'energia  elettrica,
per  il  riscaldamento  ed  il  condizionamento  dell'aria,  per   la
ricezione radiotelevisiva e per l'accesso a qualunque altro genere di
flusso informativo, anche da satellite  o  via  cavo,  e  i  relativi
collegamenti fino al punto di diramazione  ai  locali  di  proprieta'
individuale dei  singoli  condomini,  ovvero,  in  caso  di  impianti
unitari, fino  al  punto  di  utenza,  salvo  quanto  disposto  dalle
normative di settore in materia di reti pubbliche».

Avvertenza: 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia,  ai   sensi
          dell'art.10,  commi  2  e  3,   del   testo   unico   delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985,  n.  1092,  al  solo
          fine di facilitare la lettura delle disposizioni  di  legge
          modificate o alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano
          invariati il valore e l'efficacia  degli  atti  legislativi
          qui trascritti.
Art. 2 

  1. Dopo l'articolo 1117 del codice civile sono inseriti i seguenti: 
  «Art. 1117-bis. - (Ambito di applicabilita'). - Le disposizioni del
presente capo si applicano, in quanto compatibili, in tutti i casi in
cui piu' unita' immobiliari o piu' edifici ovvero piu' condominii  di
unita' immobiliari  o  di  edifici  abbiano  parti  comuni  ai  sensi
dell'articolo 1117. 
  Art. 1117-ter. - (Modificazioni delle destinazioni  d'uso).  -  Per
soddisfare esigenze di interesse condominiale,  l'assemblea,  con  un
numero di voti che rappresenti i quattro quinti dei  partecipanti  al
condominio  e  i  quattro  quinti  del  valore  dell'edificio,   puo'
modificare la destinazione d'uso delle parti comuni. 
  La convocazione dell'assemblea deve essere affissa per non meno  di
trenta giorni consecutivi nei locali di maggior uso  comune  o  negli
spazi a tal  fine  destinati  e  deve  effettuarsi  mediante  lettera
raccomandata o equipollenti mezzi telematici, in  modo  da  pervenire
almeno venti giorni prima della data di convocazione. 
  La convocazione dell'assemblea, a pena di nullita',  deve  indicare
le parti comuni oggetto della modificazione e la  nuova  destinazione
d'uso. 
  La deliberazione deve contenere la dichiarazione espressa che  sono
stati effettuati gli adempimenti di cui ai precedenti commi. 
  Sono vietate le modificazioni delle destinazioni d'uso che  possono
recare pregiudizio alla stabilita' o alla sicurezza del fabbricato  o
che ne alterano il decoro architettonico. 
  Art. 1117-quater. - (Tutela delle destinazioni d'uso). - In caso di
attivita' che incidono negativamente  e  in  modo  sostanziale  sulle
destinazioni  d'uso  delle  parti  comuni,   l'amministratore   o   i
condomini,  anche  singolarmente,  possono  diffidare  l'esecutore  e
possono chiedere la convocazione dell'assemblea per  far  cessare  la
violazione, anche mediante azioni giudiziarie.  L'assemblea  delibera
in merito alla  cessazione  di  tali  attivita'  con  la  maggioranza
prevista dal secondo comma dell'articolo 1136».
Art. 3 

  1. L'articolo 1118 del codice civile e' sostituito dal seguente: 
  «Art. 1118. - (Diritti dei partecipanti sulle parti comuni).  -  Il
diritto di ciascun condomino sulle parti comuni, salvo che il  titolo
non disponga  altrimenti,  e'  proporzionale  al  valore  dell'unita'
immobiliare che gli appartiene. 
  Il condomino non puo' rinunziare al suo diritto sulle parti comuni. 
  Il condomino non puo' sottrarsi  all'obbligo  di  contribuire  alle
spese per la conservazione delle parti comuni, neanche modificando la
destinazione d'uso della propria  unita'  immobiliare,  salvo  quanto
disposto da leggi speciali. 
  Il   condomino   puo'   rinunciare    all'utilizzo    dell'impianto
centralizzato di riscaldamento  o  di  condizionamento,  se  dal  suo
distacco non derivano notevoli squilibri di funzionamento  o  aggravi
di spesa per gli altri condomini. In tal caso  il  rinunziante  resta
tenuto a concorrere al pagamento delle sole spese per la manutenzione
straordinaria dell'impianto e per la  sua  conservazione  e  messa  a
norma».
Art. 4 

  1. Al  primo  comma  dell'articolo  1119  del  codice  civile  sono
aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e con il consenso di tutti  i
partecipanti al condominio».
Note all'art. 4: 
              Si riporta  il  testo  dell'articolo  1119  del  codice
          civile, come modificato dalla legge qui pubblicata: 
              "Art. 1119. Indivisibilita'. 
              Le parti  comuni  dell'edificio  non  sono  soggette  a
          divisione, a  meno  che  la  divisione  possa  farsi  senza
          rendere piu' incomodo l'uso della cosa a ciascun  condomino
          e con il consenso di tutti i partecipanti al condominio.".
Art. 5 

  1. Dopo il primo comma dell'articolo 1120 del  codice  civile  sono
inseriti i seguenti: 
  «I  condomini,  con  la  maggioranza  indicata  dal  secondo  comma
dell'articolo 1136, possono disporre le innovazioni che, nel rispetto
della normativa di settore, hanno ad oggetto: 
    1) le opere e gli interventi volti a migliorare la sicurezza e la
salubrita' degli edifici e degli impianti; 
    2) le opere e gli interventi previsti per eliminare  le  barriere
architettoniche, per il contenimento  del  consumo  energetico  degli
edifici e per realizzare parcheggi destinati a servizio delle  unita'
immobiliari o dell'edificio, nonche' per  la  produzione  di  energia
mediante l'utilizzo di  impianti  di  cogenerazione,  fonti  eoliche,
solari o comunque rinnovabili da parte del condominio o di terzi  che
conseguano a titolo oneroso un diritto reale o personale di godimento
del lastrico solare o di altra idonea superficie comune; 
    3) l'installazione di impianti  centralizzati  per  la  ricezione
radiotelevisiva e per l'accesso a qualunque altro  genere  di  flusso
informativo, anche da satellite o via cavo, e i relativi collegamenti
fino alla diramazione per le  singole  utenze,  ad  esclusione  degli
impianti che  non  comportano  modifiche  in  grado  di  alterare  la
destinazione della cosa comune e di impedire agli altri condomini  di
farne uso secondo il loro diritto. 
  L'amministratore e' tenuto a  convocare  l'assemblea  entro  trenta
giorni  dalla  richiesta  anche  di  un  solo  condomino  interessato
all'adozione delle deliberazioni  di  cui  al  precedente  comma.  La
richiesta deve contenere  l'indicazione  del  contenuto  specifico  e
delle modalita' di esecuzione degli interventi proposti. In mancanza,
l'amministratore deve invitare senza indugio il condomino  proponente
a fornire le necessarie integrazioni».
Note all'art. 5: 
              Si riporta  il  testo  dell'articolo  1120  del  codice
          civile, come modificato dalla legge qui pubblicata: 
              "Art. 1120. Innovazioni. 
              I condomini, con la  maggioranza  indicata  dal  quinto
          comma  dell'articolo  1136,  possono  disporre   tutte   le
          innovazioni dirette al miglioramento o all'uso piu'  comodo
          o al maggior rendimento delle cose comuni. 
              I condomini, con la maggioranza  indicata  dal  secondo
          comma dell'articolo 1136, possono disporre  le  innovazioni
          che, nel rispetto della  normativa  di  settore,  hanno  ad
          oggetto: 
              1) le opere e gli  interventi  volti  a  migliorare  la
          sicurezza e la salubrita' degli edifici e degli impianti; 
              2) le opere e gli interventi previsti per eliminare  le
          barriere architettoniche, per il contenimento  del  consumo
          energetico  degli  edifici  e  per   realizzare   parcheggi
          destinati   a   servizio   delle   unita'   immobiliari   o
          dell'edificio,  nonche'  per  la  produzione   di   energia
          mediante l'utilizzo di  impianti  di  cogenerazione,  fonti
          eoliche,  solari  o  comunque  rinnovabili  da  parte   del
          condominio o di terzi che conseguano a  titolo  oneroso  un
          diritto reale o personale di godimento del lastrico  solare
          o di altra idonea superficie comune; 
              3) l'installazione di  impianti  centralizzati  per  la
          ricezione radiotelevisiva e per l'accesso a qualunque altro
          genere di flusso informativo,  anche  da  satellite  o  via
          cavo, e i relativi collegamenti fino alla  diramazione  per
          le singole utenze, ad esclusione  degli  impianti  che  non
          comportano modifiche in grado di alterare  la  destinazione
          della cosa comune e di impedire  agli  altri  condomini  di
          farne uso secondo il loro diritto. 
              L'amministratore  e'  tenuto  a  convocare  l'assemblea
          entro trenta  giorni  dalla  richiesta  anche  di  un  solo
          condomino interessato all'adozione delle  deliberazioni  di
          cui  al  precedente  comma.  La  richiesta  deve  contenere
          l'indicazione del contenuto specifico e delle modalita'  di
          esecuzione  degli   interventi   proposti.   In   mancanza,
          l'amministratore deve invitare senza indugio  il  condomino
          proponente a fornire le necessarie integrazioni. 
              Sono  vietate  le  innovazioni   che   possano   recare
          pregiudizio  alla   stabilita'   o   alla   sicurezza   del
          fabbricato, che ne alterino il decoro architettonico o  che
          rendano  talune  parti  comuni  dell'edificio   inservibili
          all'uso o al godimento anche di un solo condomino.".
Art. 6 

  1. L'articolo 1122 del codice civile e' sostituito dal seguente: 
  «Art. 1122. - (Opere su parti di proprieta' o uso  individuale).  -
Nell'unita'  immobiliare  di  sua  proprieta'  ovvero   nelle   parti
normalmente destinate all'uso comune, che siano state  attribuite  in
proprieta' esclusiva o destinate all'uso  individuale,  il  condomino
non puo' eseguire opere che rechino danno alle  parti  comuni  ovvero
determinino pregiudizio alla stabilita', alla sicurezza o  al  decoro
architettonico dell'edificio. 
  In ogni caso e' data preventiva notizia all'amministratore  che  ne
riferisce all'assemblea».
Art. 7 

  1. Dopo l'articolo 1122 del codice civile sono inseriti i seguenti: 
  «Art.  1122-bis.  -  (Impianti  non  centralizzati   di   ricezione
radiotelevisiva e di produzione di energia da fonti  rinnovabili).  -
Le installazioni di  impianti  non  centralizzati  per  la  ricezione
radiotelevisiva e per l'accesso a qualunque altro  genere  di  flusso
informativo, anche da satellite o via cavo, e i relativi collegamenti
fino al punto di diramazione per le singole utenze sono realizzati in
modo da recare il minor pregiudizio alle parti comuni e  alle  unita'
immobiliari di proprieta' individuale, preservando in  ogni  caso  il
decoro architettonico dell'edificio, salvo quanto previsto in materia
di reti pubbliche. 
  E' consentita l'installazione di  impianti  per  la  produzione  di
energia da fonti rinnovabili destinati al servizio di singole  unita'
del condominio sul lastrico solare, su ogni altra  idonea  superficie
comune e sulle parti di proprieta' individuale dell'interessato. 
  Qualora si rendano necessarie  modificazioni  delle  parti  comuni,
l'interessato ne da' comunicazione  all'amministratore  indicando  il
contenuto specifico e le modalita' di  esecuzione  degli  interventi.
L'assemblea puo' prescrivere, con la maggioranza  di  cui  al  quinto
comma  dell'articolo  1136,   adeguate   modalita'   alternative   di
esecuzione o imporre cautele a salvaguardia della  stabilita',  della
sicurezza o  del  decoro  architettonico  dell'edificio  e,  ai  fini
dell'installazione degli impianti di cui al secondo comma,  provvede,
a richiesta degli interessati, a ripartire l'uso del lastrico  solare
e delle altre superfici comuni, salvaguardando le  diverse  forme  di
utilizzo previste dal regolamento di condominio o comunque  in  atto.
L'assemblea, con la medesima maggioranza, puo'  altresi'  subordinare
l'esecuzione alla prestazione, da parte dell'interessato,  di  idonea
garanzia per i danni eventuali. 
  L'accesso alle unita' immobiliari di  proprieta'  individuale  deve
essere  consentito  ove  necessario  per  la  progettazione   e   per
l'esecuzione delle opere. Non sono  soggetti  ad  autorizzazione  gli
impianti destinati alle singole unita' abitative. 
  Art.  1122-ter.  -  (Impianti  di  videosorveglianza  sulle   parti
comuni). - Le deliberazioni concernenti l'installazione  sulle  parti
comuni   dell'edificio   di   impianti   volti   a   consentire    la
videosorveglianza su di esse sono  approvate  dall'assemblea  con  la
maggioranza di cui al secondo comma dell'articolo 1136».
Art. 8 

  1. All'articolo 1124 del codice civile sono apportate  le  seguenti
modificazioni: 
    a) il primo comma e' sostituito dal seguente: 
  «Le  scale  e  gli  ascensori  sono  mantenuti  e  sostituiti   dai
proprietari delle unita' immobiliari a cui servono. La spesa relativa
e' ripartita tra essi, per meta' in ragione del valore delle  singole
unita' immobiliari e  per  l'altra  meta'  esclusivamente  in  misura
proporzionale all'altezza di ciascun piano dal suolo»; 
    b) la rubrica  e'  sostituita  dalla  seguente:  «Manutenzione  e
sostituzione delle scale e degli ascensori».
Note all'art. 8: 
              Si riporta  il  testo  dell'articolo  1124  del  codice
          civile, come modificato dalla legge qui pubblicata: 
              "Art. 1124. Manutenzione e sostituzione delle  scale  e
          degli ascensori. 
              Le scale e gli ascensori sono  mantenuti  e  sostituiti
          dai proprietari delle unita' immobiliari a cui servono.  La
          spesa relativa e' ripartita tra essi, per meta' in  ragione
          del valore delle singole unita' immobiliari e  per  l'altra
          meta' esclusivamente in misura proporzionale all'altezza di
          ciascun piano dal suolo. 
              Al fine del concorso nella meta' della  spesa,  che  e'
          ripartita in ragione del valore, si considerano come  piani
          le cantine, i palchi morti, le soffitte o camere a tetto  e
          i  lastrici  solari,  qualora  non  siano   di   proprieta'
          comune.".
Art. 9 

  1. L'articolo 1129 del codice civile e' sostituito dal seguente: 
  «Art. 1129. - (Nomina, revoca ed obblighi  dell'amministratore).  -
Quando i condomini sono piu' di otto, se l'assemblea non vi provvede,
la nomina di un amministratore e' fatta dall'autorita' giudiziaria su
ricorso di uno o piu' condomini o dell'amministratore dimissionario. 
  Contestualmente all'accettazione della nomina  e  ad  ogni  rinnovo
dell'incarico, l'amministratore comunica i propri dati  anagrafici  e
professionali, il codice fiscale, o, se si tratta di societa',  anche
la sede legale e  la  denominazione,  il  locale  ove  si  trovano  i
registri di cui ai numeri 6)  e  7)  dell'articolo  1130,  nonche'  i
giorni  e  le  ore  in  cui  ogni   interessato,   previa   richiesta
all'amministratore, puo' prenderne gratuitamente visione e  ottenere,
previo rimborso della spesa, copia da lui firmata. 
  L'assemblea puo' subordinare  la  nomina  dell'amministratore  alla
presentazione  ai   condomini   di   una   polizza   individuale   di
assicurazione per la responsabilita' civile  per  gli  atti  compiuti
nell'esercizio del mandato. 
  L'amministratore e' tenuto altresi' ad adeguare i  massimali  della
polizza se nel periodo del suo incarico l'assemblea  deliberi  lavori
straordinari. Tale adeguamento non deve essere inferiore  all'importo
di  spesa  deliberato  e  deve  essere   effettuato   contestualmente
all'inizio dei lavori. Nel caso in cui l'amministratore  sia  coperto
da  una  polizza  di  assicurazione  per  la  responsabilita'  civile
professionale generale per l'intera attivita'  da  lui  svolta,  tale
polizza deve essere integrata con una dichiarazione  dell'impresa  di
assicurazione che  garantisca  le  condizioni  previste  dal  periodo
precedente per lo specifico condominio. 
  Sul luogo di  accesso  al  condominio  o  di  maggior  uso  comune,
accessibile  anche  ai  terzi,   e'   affissa   l'indicazione   delle
generalita',  del  domicilio  e  dei  recapiti,   anche   telefonici,
dell'amministratore. 
  In mancanza dell'amministratore, sul luogo di accesso al condominio
o di maggior uso comune,  accessibile  anche  ai  terzi,  e'  affissa
l'indicazione delle generalita' e  dei  recapiti,  anche  telefonici,
della   persona   che   svolge    funzioni    analoghe    a    quelle
dell'amministratore. 
  L'amministratore e' obbligato a far transitare le somme ricevute  a
qualunque titolo dai condomini o da terzi, nonche' quelle a qualsiasi
titolo erogate per conto  del  condominio,  su  uno  specifico  conto
corrente,  postale  o  bancario,  intestato  al  condominio;  ciascun
condomino, per  il  tramite  dell'amministratore,  puo'  chiedere  di
prendere  visione  ed  estrarre  copia,  a   proprie   spese,   della
rendicontazione periodica. 
  Alla  cessazione  dell'incarico  l'amministratore  e'  tenuto  alla
consegna di tutta la documentazione  in  suo  possesso  afferente  al
condominio e ai singoli condomini e ad eseguire le attivita'  urgenti
al fine di evitare pregiudizi agli interessi comuni senza diritto  ad
ulteriori compensi. 
  Salvo  che  sia  stato  espressamente  dispensato   dall'assemblea,
l'amministratore e' tenuto ad agire per la riscossione forzosa  delle
somme  dovute  dagli  obbligati  entro  sei   mesi   dalla   chiusura
dell'esercizio nel quale il credito esigibile e' compreso,  anche  ai
sensi  dell'articolo  63,  primo  comma,   delle   disposizioni   per
l'attuazione del presente codice. 
  L'incarico di amministratore ha durata di  un  anno  e  si  intende
rinnovato per eguale durata. L'assemblea convocata per la revoca o le
dimissioni delibera in ordine alla nomina del nuovo amministratore. 
  La revoca dell'amministratore puo' essere deliberata in ogni  tempo
dall'assemblea, con la maggioranza prevista per la sua nomina  oppure
con  le  modalita'  previste  dal  regolamento  di  condominio.  Puo'
altresi' essere disposta dall'autorita' giudiziaria,  su  ricorso  di
ciascun condomino, nel caso previsto dal quarto  comma  dell'articolo
1131, se non rende il conto della gestione, ovvero in caso  di  gravi
irregolarita'. Nei casi  in  cui  siano  emerse  gravi  irregolarita'
fiscali o di non ottemperanza a quanto disposto  dal  numero  3)  del
dodicesimo  comma  del  presente   articolo,   i   condomini,   anche
singolarmente, possono chiedere la  convocazione  dell'assemblea  per
far cessare la violazione e revocare il  mandato  all'amministratore.
In caso di mancata revoca da parte dell'assemblea, ciascun  condomino
puo' rivolgersi all'autorita' giudiziaria; in  caso  di  accoglimento
della domanda, il ricorrente, per le spese  legali,  ha  titolo  alla
rivalsa nei confronti del condominio, che a sua volta puo'  rivalersi
nei confronti dell'amministratore revocato. 
  Costituiscono, tra le altre, gravi irregolarita': 
    1) l'omessa convocazione dell'assemblea  per  l'approvazione  del
rendiconto condominiale, il ripetuto rifiuto di convocare l'assemblea
per la revoca e per la nomina del nuovo amministratore o negli  altri
casi previsti dalla legge; 
    2)  la  mancata  esecuzione   di   provvedimenti   giudiziari   e
amministrativi, nonche' di deliberazioni dell'assemblea; 
    3) la mancata apertura ed  utilizzazione  del  conto  di  cui  al
settimo comma; 
    4)  la  gestione   secondo   modalita'   che   possono   generare
possibilita' di confusione tra il  patrimonio  del  condominio  e  il
patrimonio personale dell'amministratore o di altri condomini; 
    5)  l'aver  acconsentito,  per  un  credito  insoddisfatto,  alla
cancellazione delle formalita' eseguite nei  registri  immobiliari  a
tutela dei diritti del condominio; 
    6)  qualora  sia  stata  promossa  azione  giudiziaria   per   la
riscossione delle somme dovute al condominio, l'aver omesso di curare
diligentemente l'azione e la conseguente esecuzione coattiva; 
    7) l'inottemperanza  agli  obblighi  di  cui  all'articolo  1130,
numeri 6), 7) e 9); 
    8) l'omessa, incompleta o inesatta comunicazione dei dati di  cui
al secondo comma del presente articolo. 
  In caso di revoca da parte dell'autorita' giudiziaria,  l'assemblea
non puo' nominare nuovamente l'amministratore revocato. 
  L'amministratore, all'atto dell'accettazione della nomina e del suo
rinnovo, deve specificare analiticamente, a pena  di  nullita'  della
nomina stessa, l'importo dovuto a titolo di compenso per  l'attivita'
svolta. 
  Per quanto non disciplinato dal presente articolo si  applicano  le
disposizioni di cui alla sezione I del capo IX  del  titolo  III  del
libro IV. 
  Il presente articolo si applica anche agli edifici  di  alloggi  di
edilizia popolare ed  economica,  realizzati  o  recuperati  da  enti
pubblici a totale partecipazione pubblica o  con  il  concorso  dello
Stato, delle regioni, delle province o dei comuni, nonche'  a  quelli
realizzati da enti pubblici non economici o  societa'  private  senza
scopo  di  lucro  con   finalita'   sociali   proprie   dell'edilizia
residenziale pubblica».
Art. 10 

  1. L'articolo 1130 del codice civile e' sostituito dal seguente: 
  «Art.    1130.    -    (Attribuzioni    dell'amministratore).     -
L'amministratore, oltre a quanto previsto dall'articolo 1129 e  dalle
vigenti disposizioni di legge, deve: 
    1)   eseguire   le   deliberazioni   dell'assemblea,   convocarla
annualmente per l'approvazione del  rendiconto  condominiale  di  cui
all'articolo  1130-bis  e  curare  l'osservanza  del  regolamento  di
condominio; 
    2) disciplinare l'uso  delle  cose  comuni  e  la  fruizione  dei
servizi nell'interesse comune, in  modo  che  ne  sia  assicurato  il
miglior godimento a ciascuno dei condomini; 
    3) riscuotere i contributi ed erogare le spese occorrenti per  la
manutenzione  ordinaria  delle  parti  comuni  dell'edificio  e   per
l'esercizio dei servizi comuni; 
    4) compiere gli atti  conservativi  relativi  alle  parti  comuni
dell'edificio; 
    5) eseguire gli adempimenti fiscali; 
    6)  curare  la  tenuta  del  registro  di  anagrafe  condominiale
contenente le generalita' dei singoli proprietari e dei  titolari  di
diritti reali e di diritti personali di  godimento,  comprensive  del
codice fiscale e della residenza o domicilio,  i  dati  catastali  di
ciascuna  unita'  immobiliare,  nonche'  ogni  dato   relativo   alle
condizioni  di  sicurezza.  Ogni  variazione  dei  dati  deve  essere
comunicata all'amministratore in forma scritta entro sessanta giorni.
L'amministratore, in caso di inerzia, mancanza o incompletezza  delle
comunicazioni, richiede  con  lettera  raccomandata  le  informazioni
necessarie alla tenuta  del  registro  di  anagrafe.  Decorsi  trenta
giorni, in caso di omessa  o  incompleta  risposta,  l'amministratore
acquisisce le informazioni  necessarie,  addebitandone  il  costo  ai
responsabili; 
    7) curare la tenuta del registro dei verbali delle assemblee, del
registro di nomina e revoca dell'amministratore  e  del  registro  di
contabilita'. Nel registro dei verbali delle assemblee sono  altresi'
annotate:  le  eventuali  mancate  costituzioni  dell'assemblea,   le
deliberazioni nonche' le brevi dichiarazioni rese dai  condomini  che
ne hanno  fatto  richiesta;  allo  stesso  registro  e'  allegato  il
regolamento di condominio, ove adottato. Nel  registro  di  nomina  e
revoca dell'amministratore sono annotate, in ordine  cronologico,  le
date della nomina  e  della  revoca  di  ciascun  amministratore  del
condominio, nonche' gli estremi del decreto in caso di  provvedimento
giudiziale. Nel registro di  contabilita'  sono  annotati  in  ordine
cronologico, entro trenta  giorni  da  quello  dell'effettuazione,  i
singoli movimenti in entrata ed in uscita. Tale registro puo' tenersi
anche con modalita' informatizzate; 
    8) conservare  tutta  la  documentazione  inerente  alla  propria
gestione riferibile sia al rapporto con i condomini  sia  allo  stato
tecnico-amministrativo dell'edificio e del condominio; 
    9) fornire al condomino  che  ne  faccia  richiesta  attestazione
relativa allo stato dei pagamenti degli oneri  condominiali  e  delle
eventuali liti in corso; 
    10) redigere il rendiconto condominiale annuale della gestione  e
convocare l'assemblea per la relativa approvazione entro  centottanta
giorni».
Art. 11 

  1. Dopo l'articolo 1130 del codice civile e' inserito il seguente: 
  «Art.  1130-bis.  -  (Rendiconto  condominiale).  -  Il  rendiconto
condominiale contiene le voci di entrata e di uscita  ed  ogni  altro
dato inerente alla situazione patrimoniale del condominio,  ai  fondi
disponibili ed alle eventuali riserve, che devono essere espressi  in
modo da consentire l'immediata verifica. Si compone di un registro di
contabilita', di  un  riepilogo  finanziario,  nonche'  di  una  nota
sintetica esplicativa della  gestione  con  l'indicazione  anche  dei
rapporti  in  corso   e   delle   questioni   pendenti.   L'assemblea
condominiale  puo',  in  qualsiasi  momento  o  per  piu'  annualita'
specificamente identificate, nominare un revisore  che  verifichi  la
contabilita' del condominio.  La  deliberazione  e'  assunta  con  la
maggioranza prevista per la nomina dell'amministratore e la  relativa
spesa e' ripartita fra tutti i condomini sulla base dei millesimi  di
proprieta'. I condomini e i titolari di diritti reali o di  godimento
sulle unita'  immobiliari  possono  prendere  visione  dei  documenti
giustificativi di spesa in ogni tempo ed  estrarne  copia  a  proprie
spese. Le  scritture  e  i  documenti  giustificativi  devono  essere
conservati per dieci anni dalla data della relativa registrazione. 
  L'assemblea  puo'  anche  nominare,  oltre  all'amministratore,  un
consiglio di  condominio  composto  da  almeno  tre  condomini  negli
edifici di almeno dodici unita' immobiliari. Il consiglio ha funzioni
consultive e di controllo».
Art. 12 

  1. Al primo comma dell'articolo 1131 del codice civile, le  parole:
«dall'articolo   precedente»   sono   sostituite   dalle    seguenti:
«dall'articolo 1130».
Note all'art. 12: 
              Si riporta il testo del primo comma dell'articolo  1131
          del  codice  civile,  come  modificato  dalla   legge   qui
          pubblicata: 
              "Art. 1131. Rappresentanza. 
              Nei limiti delle attribuzioni  stabilite  dall'articolo
          1130 o dei maggiori poteri conferitigli dal regolamento  di
          condominio  o  dall'assemblea,   l'amministratore   ha   la
          rappresentanza dei partecipanti e puo'  agire  in  giudizio
          sia contro i condomini sia contro i terzi. 
              (Omissis).".
Art. 13 

  1. L'articolo 1134 del codice civile e' sostituito dal seguente: 
  «Art. 1134. - (Gestione di iniziativa individuale). - Il  condomino
che ha assunto la gestione delle parti  comuni  senza  autorizzazione
dell'amministratore o dell'assemblea  non  ha  diritto  al  rimborso,
salvo che si tratti di spesa urgente». 
  2. All'articolo 1135 del codice civile sono apportate  le  seguenti
modificazioni: 
    a) al primo comma, il numero 4) e' sostituito dal seguente: 
      «4)  alle  opere   di   manutenzione   straordinaria   e   alle
innovazioni,  costituendo  obbligatoriamente  un  fondo  speciale  di
importo pari all'ammontare dei lavori»; 
    b) e' aggiunto, in fine, il seguente comma: 
  «L'assemblea puo'  autorizzare  l'amministratore  a  partecipare  e
collaborare a progetti, programmi e iniziative territoriali  promossi
dalle istituzioni locali o da  soggetti  privati  qualificati,  anche
mediante opere di risanamento di parti comuni degli immobili  nonche'
di demolizione, ricostruzione e messa in sicurezza statica,  al  fine
di  favorire  il  recupero  del  patrimonio  edilizio  esistente,  la
vivibilita' urbana, la sicurezza e la sostenibilita' ambientale della
zona in cui il condominio e' ubicato».
Art. 14 

  1. L'articolo 1136 del codice civile e' sostituito dal seguente: 
  «Art.  1136.  -  (Costituzione  dell'assemblea  e  validita'  delle
deliberazioni). - L'assemblea in prima convocazione  e'  regolarmente
costituita con l'intervento di tanti condomini  che  rappresentino  i
due terzi del  valore  dell'intero  edificio  e  la  maggioranza  dei
partecipanti al condominio. 
  Sono valide le deliberazioni approvate con un numero  di  voti  che
rappresenti la maggioranza degli intervenuti e almeno  la  meta'  del
valore dell'edificio. 
  Se l'assemblea  in  prima  convocazione  non  puo'  deliberare  per
mancanza  di  numero  legale,  l'assemblea  in  seconda  convocazione
delibera in un giorno successivo a quello  della  prima  e,  in  ogni
caso, non oltre dieci giorni dalla medesima. L'assemblea  in  seconda
convocazione e' regolarmente costituita  con  l'intervento  di  tanti
condomini che rappresentino almeno un terzo  del  valore  dell'intero
edificio e un terzo dei partecipanti al condominio. La  deliberazione
e' valida se approvata dalla maggioranza  degli  intervenuti  con  un
numero  di  voti  che  rappresenti  almeno  un   terzo   del   valore
dell'edificio. 
  Le  deliberazioni  che   concernono   la   nomina   e   la   revoca
dell'amministratore o le liti attive e passive relative a materie che
esorbitano  dalle  attribuzioni  dell'amministratore   medesimo,   le
deliberazioni  che  concernono  la  ricostruzione   dell'edificio   o
riparazioni straordinarie di notevole entita' e le  deliberazioni  di
cui agli articoli 1117-quater, 1120, secondo comma, 1122-ter  nonche'
1135, terzo comma, devono essere sempre approvate con la  maggioranza
stabilita dal secondo comma del presente articolo. 
  Le  deliberazioni  di  cui  all'articolo  1120,  primo   comma,   e
all'articolo  1122-bis,  terzo   comma,   devono   essere   approvate
dall'assemblea con un numero di voti che rappresenti  la  maggioranza
degli intervenuti ed almeno i due terzi del valore dell'edificio. 
  L'assemblea non puo' deliberare, se non consta che tutti gli aventi
diritto sono stati regolarmente convocati. 
  Delle  riunioni  dell'assemblea  si  redige  processo  verbale   da
trascrivere nel registro tenuto dall'amministratore».
Art. 15 

  1. L'articolo 1137 del codice civile e' sostituito dal seguente: 
  «Art. 1137. - (Impugnazione delle deliberazioni dell'assemblea).  -
Le  deliberazioni  prese  dall'assemblea  a  norma   degli   articoli
precedenti sono obbligatorie per tutti i condomini. 
  Contro le deliberazioni contrarie alla legge o  al  regolamento  di
condominio ogni condomino assente, dissenziente o astenuto puo' adire
l'autorita'  giudiziaria  chiedendone  l'annullamento   nel   termine
perentorio  di  trenta  giorni,  che   decorre   dalla   data   della
deliberazione  per  i  dissenzienti  o  astenuti  e  dalla  data   di
comunicazione della deliberazione per gli assenti. 
  L'azione  di   annullamento   non   sospende   l'esecuzione   della
deliberazione, salvo che la sospensione sia  ordinata  dall'autorita'
giudiziaria. 
  L'istanza per ottenere la sospensione  proposta  prima  dell'inizio
della causa di merito non sospende ne' interrompe il termine  per  la
proposizione dell'impugnazione della deliberazione.  Per  quanto  non
espressamente previsto, la sospensione e' disciplinata dalle norme di
cui al libro IV, titolo I, capo  III,  sezione  I,  con  l'esclusione
dell'articolo  669-octies,  sesto  comma,  del  codice  di  procedura
civile».
Art. 16 

  1. All'articolo 1138 del codice civile sono apportate  le  seguenti
modificazioni: 
    a) il terzo comma e' sostituito dal seguente: 
  «Il  regolamento  deve  essere  approvato  dall'assemblea  con   la
maggioranza  stabilita  dal  secondo  comma  dell'articolo  1136   ed
allegato al registro indicato dal numero 7) dell'articolo 1130.  Esso
puo' essere impugnato a norma dell'articolo 1107»; 
    b) e' aggiunto, in fine, il seguente comma: 
  «Le norme del  regolamento  non  possono  vietare  di  possedere  o
detenere animali domestici».
Note all'art. 16: 
              Si riporta  il  testo  dell'articolo  1138  del  codice
          civile, come modificato dalla legge qui pubblicata: 
              "Art. 1138. Regolamento di condominio. 
              Quando in  un  edificio  il  numero  dei  condomini  e'
          superiore a dieci, deve essere formato un  regolamento,  il
          quale contenga le norme circa l'uso delle cose comuni e  la
          ripartizione delle spese, secondo i diritti e gli  obblighi
          spettanti a ciascun condomino,  nonche'  le  norme  per  la
          tutela  del  decoro   dell'edificio   e   quelle   relative
          all'amministrazione. 
              Ciascun condomino puo'  prendere  l'iniziativa  per  la
          formazione del regolamento di condominio o per la revisione
          di quello esistente. 
              Il regolamento deve essere approvato dall'assemblea con
          la maggioranza stabilita dal  secondo  comma  dell'articolo
          1136  ed  allegato  al  registro  indicato  dal  numero  7)
          dell'articolo 1130. Esso  puo'  essere  impugnato  a  norma
          dell'articolo 1107. 
              Le norme del regolamento  non  possono  in  alcun  modo
          menomare i diritti di ciascun  condomino,  quali  risultano
          dagli atti di acquisto e dalle  convenzioni,  e  in  nessun
          caso possono  derogare  alle  disposizioni  degli  articoli
          1118, secondo comma, 1119, 1120, 1129, 1131, 1132,  1136  e
          1137. 
              Le  norme  del  regolamento  non  possono  vietare   di
          possedere o detenere animali domestici.".
Art. 17 

  1. Al numero 1) del  primo  comma  dell'articolo  2659  del  codice
civile  sono  aggiunte,  in  fine,  le  seguenti  parole:  «.  Per  i
condominii  devono   essere   indicati   l'eventuale   denominazione,
l'ubicazione e il codice fiscale».
Note all'art. 17: 
              Si riporta il testo  del  numero  1)  del  primo  comma
          dell'articolo 2659 del codice civile, come modificato dalla
          legge qui pubblicata: 
              "Art. 2659. Nota di trascrizione. 
              Chi domanda la trascrizione di un atto  tra  vivi  deve
          presentare  al  conservatore  dei   registri   immobiliari,
          insieme con  la  copia  del  titolo,  una  nota  in  doppio
          originale, nella quale devono essere indicati: 
              1) il cognome ed il nome, il luogo e data di nascita  e
          il numero di codice fiscale delle parti, nonche' il  regime
          patrimoniale delle stesse,  se  coniugate,  secondo  quanto
          risulta  da  loro  dichiarazione  resa  nel  titolo  o   da
          certificato   dell'ufficiale   di    stato    civile;    la
          denominazione o la ragione sociale, la sede e il numero  di
          codice fiscale delle  persone  giuridiche,  delle  societa'
          previste dai capi II, III e  IV  del  titolo  V  del  libro
          quinto  e  delle   associazioni   non   riconosciute,   con
          l'indicazione,  per  queste  ultime  e  per   le   societa'
          semplici, anche delle  generalita'  delle  persone  che  le
          rappresentano secondo l'atto costitutivo. Per i  condominii
          devono   essere   indicati    l'eventuale    denominazione,
          l'ubicazione e il codice fiscale. 
              (Omissis).".
Art. 18 

  1. L'articolo 63 delle disposizioni  per  l'attuazione  del  codice
civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto  30  marzo
1942, n. 318, e' sostituito dal seguente: 
  «Art. 63. - Per la riscossione dei contributi in base allo stato di
ripartizione  approvato   dall'assemblea,   l'amministratore,   senza
bisogno di autorizzazione di questa,  puo'  ottenere  un  decreto  di
ingiunzione immediatamente esecutivo, nonostante opposizione,  ed  e'
tenuto a comunicare  ai  creditori  non  ancora  soddisfatti  che  lo
interpellino i dati dei condomini morosi. 
  I creditori non possono agire  nei  confronti  degli  obbligati  in
regola  con  i  pagamenti,  se  non  dopo  l'escussione  degli  altri
condomini. 
  In caso di mora nel pagamento dei contributi che si  sia  protratta
per un semestre, l'amministratore puo' sospendere il condomino moroso
dalla  fruizione  dei  servizi  comuni  suscettibili   di   godimento
separato. 
  Chi subentra nei diritti di un condomino e' obbligato  solidalmente
con questo al pagamento dei contributi relativi all'anno in corso e a
quello precedente. 
  Chi cede diritti su unita' immobiliari resta obbligato solidalmente
con l'avente causa per i contributi maturati fino al momento  in  cui
e'  trasmessa  all'amministratore  copia  autentica  del  titolo  che
determina il trasferimento del diritto».
Art. 19 

  1. L'articolo 64 delle disposizioni  per  l'attuazione  del  codice
civile e disposizioni transitorie e' sostituito dal seguente: 
  «Art. 64. - Sulla revoca  dell'amministratore,  nei  casi  indicati
dall'undicesimo  comma  dell'articolo  1129  e   dal   quarto   comma
dell'articolo 1131 del codice, il tribunale  provvede  in  camera  di
consiglio,  con  decreto  motivato,   sentito   l'amministratore   in
contraddittorio con il ricorrente. 
  Contro il provvedimento del tribunale puo' essere proposto  reclamo
alla corte d'appello nel termine di dieci giorni dalla  notificazione
o dalla comunicazione».
Art. 20 

  1. All'articolo 66 delle disposizioni per l'attuazione  del  codice
civile e disposizioni transitorie, il terzo comma e'  sostituito  dai
seguenti: 
  «L'avviso  di  convocazione,   contenente   specifica   indicazione
dell'ordine del giorno, deve essere comunicato almeno  cinque  giorni
prima della data fissata per  l'adunanza  in  prima  convocazione,  a
mezzo di posta raccomandata, posta  elettronica  certificata,  fax  o
tramite consegna a mano, e deve contenere l'indicazione del  luogo  e
dell'ora della riunione. In caso  di  omessa,  tardiva  o  incompleta
convocazione degli aventi diritto, la  deliberazione  assembleare  e'
annullabile ai sensi dell'articolo 1137 del  codice  su  istanza  dei
dissenzienti o assenti perche' non ritualmente convocati. 
  L'assemblea in seconda convocazione non puo' tenersi  nel  medesimo
giorno solare della prima. 
  L'amministratore ha facolta' di fissare piu'  riunioni  consecutive
in modo da assicurare lo svolgimento dell'assemblea in termini brevi,
convocando gli aventi diritto con un  unico  avviso  nel  quale  sono
indicate  le  ulteriori  date  ed  ore  di   eventuale   prosecuzione
dell'assemblea validamente costituitasi».
Note all'art. 20: 
              Si riporta il testo del terzo comma,  dell'articolo  66
          delle disposizioni per l'attuazione  del  codice  civile  e
          disposizioni transitorie, come modificato dalla  legge  qui
          pubblicata: 
              "Art. 66. 
              (Omissis). 
              L'avviso   di   convocazione,   contenente    specifica
          indicazione dell'ordine del giorno, deve essere  comunicato
          almeno  cinque  giorni  prima  della   data   fissata   per
          l'adunanza  in  prima  convocazione,  a  mezzo   di   posta
          raccomandata, posta elettronica certificata, fax o  tramite
          consegna a mano, e deve contenere l'indicazione del luogo e
          dell'ora della riunione.  In  caso  di  omessa,  tardiva  o
          incompleta   convocazione   degli   aventi   diritto,    la
          deliberazione   assembleare   e'   annullabile   ai   sensi
          dell'articolo 1137 del codice su istanza dei dissenzienti o
          assenti perche' non ritualmente convocati. 
              L'assemblea in seconda convocazione  non  puo'  tenersi
          nel medesimo giorno solare della prima. 
              L'amministratore ha facolta' di fissare  piu'  riunioni
          consecutive   in   modo   da   assicurare   lo   volgimento
          dell'assemblea in  termini  brevi,  convocando  gli  aventi
          diritto con un unico avviso  nel  quale  sono  indicate  le
          ulteriori   date   ed   ore   di   eventuale   prosecuzione
          dell'assemblea validamente costituitasi.".
Art. 21 

  1. L'articolo 67 delle disposizioni  per  l'attuazione  del  codice
civile e disposizioni transitorie e' sostituito dal seguente: 
  «Art. 67. - Ogni condomino puo' intervenire all'assemblea  anche  a
mezzo di rappresentante, munito di delega  scritta.  Se  i  condomini
sono piu' di venti, il delegato non puo'  rappresentare  piu'  di  un
quinto dei condomini e del valore proporzionale. 
  Qualora un'unita' immobiliare appartenga in proprieta'  indivisa  a
piu'  persone,  queste  hanno  diritto  a  un   solo   rappresentante
nell'assemblea, che e' designato  dai  comproprietari  interessati  a
norma dell'articolo 1106 del codice. 
  Nei  casi  di  cui  all'articolo  1117-bis  del  codice,  quando  i
partecipanti  sono  complessivamente  piu'   di   sessanta,   ciascun
condominio deve designare, con la  maggioranza  di  cui  all'articolo
1136,  quinto  comma,   del   codice,   il   proprio   rappresentante
all'assemblea per la gestione ordinaria delle  parti  comuni  a  piu'
condominii e per la nomina dell'amministratore. In mancanza,  ciascun
partecipante puo' chiedere  che  l'autorita'  giudiziaria  nomini  il
rappresentante del proprio condominio. Qualora alcuni dei  condominii
interessati  non  abbiano   nominato   il   proprio   rappresentante,
l'autorita' giudiziaria provvede alla nomina su ricorso anche di  uno
solo dei rappresentanti gia' nominati, previa diffida  a  provvedervi
entro un congruo termine. La  diffida  ed  il  ricorso  all'autorita'
giudiziaria sono notificati  al  condominio  cui  si  riferiscono  in
persona dell'amministratore o, in mancanza, a tutti i condomini. 
  Ogni limite o condizione al potere di rappresentanza  si  considera
non apposto. Il rappresentante risponde con le regole del  mandato  e
comunica tempestivamente  all'amministratore  di  ciascun  condominio
l'ordine  del  giorno  e  le  decisioni  assunte  dall'assemblea  dei
rappresentanti  dei   condominii.   L'amministratore   riferisce   in
assemblea. 
  All'amministratore non possono  essere  conferite  deleghe  per  la
partecipazione a qualunque assemblea. 
  L'usufruttuario di un  piano  o  porzione  di  piano  dell'edificio
esercita il diritto di voto negli affari che attengono  all'ordinaria
amministrazione e al semplice godimento  delle  cose  e  dei  servizi
comuni. 
  Nelle  altre  deliberazioni,  il  diritto   di   voto   spetta   ai
proprietari, salvi i casi in cui  l'usufruttuario  intenda  avvalersi
del diritto di cui all'articolo 1006 del codice ovvero si  tratti  di
lavori od opere ai sensi degli articoli 985  e  986  del  codice.  In
tutti questi casi l'avviso di convocazione deve essere comunicato sia
all'usufruttuario sia al nudo proprietario. 
  Il nudo proprietario e l'usufruttuario rispondono solidalmente  per
il pagamento dei contributi dovuti all'amministrazione condominiale».
Art. 22 

  1. L'articolo 68 delle disposizioni  per  l'attuazione  del  codice
civile e disposizioni transitorie e' sostituito dal seguente: 
  «Art. 68. - Ove non precisato dal  titolo  ai  sensi  dell'articolo
1118, per gli effetti indicati dagli articoli 1123, 1124, 1126 e 1136
del codice, il valore proporzionale di ciascuna unita' immobiliare e'
espresso in millesimi in apposita tabella allegata al regolamento  di
condominio. 
  Nell'accertamento dei valori di cui al primo  comma  non  si  tiene
conto del canone  locatizio,  dei  miglioramenti  e  dello  stato  di
manutenzione di ciascuna unita' immobiliare».
Art. 23 

  1. L'articolo 69 delle disposizioni  per  l'attuazione  del  codice
civile e disposizioni transitorie e' sostituito dal seguente: 
  «Art. 69. - I valori proporzionali delle singole unita' immobiliari
espressi nella tabella millesimale di  cui  all'articolo  68  possono
essere rettificati o modificati all'unanimita'. Tali  valori  possono
essere rettificati o modificati,  anche  nell'interesse  di  un  solo
condomino, con la maggioranza prevista  dall'articolo  1136,  secondo
comma, del codice, nei seguenti casi: 
    1) quando risulta che sono conseguenza di un errore; 
    2) quando, per le mutate condizioni di una  parte  dell'edificio,
in conseguenza di sopraelevazione, di incremento di  superfici  o  di
incremento o diminuzione delle unita' immobiliari,  e'  alterato  per
piu' di un quinto il  valore  proporzionale  dell'unita'  immobiliare
anche di un  solo  condomino.  In  tal  caso  il  relativo  costo  e'
sostenuto da chi ha dato luogo alla variazione. 
  Ai soli fini della  revisione  dei  valori  proporzionali  espressi
nella tabella millesimale allegata al regolamento  di  condominio  ai
sensi dell'articolo 68, puo' essere convenuto in giudizio  unicamente
il condominio in persona  dell'amministratore.  Questi  e'  tenuto  a
darne   senza   indugio   notizia   all'assemblea   dei    condomini.
L'amministratore che non adempie a quest'obbligo puo' essere revocato
ed e' tenuto al risarcimento degli eventuali danni. 
  Le norme di cui al presente articolo si applicano per la  rettifica
o la revisione delle tabelle per la ripartizione delle spese  redatte
in applicazione dei criteri legali o convenzionali».
Art. 24 

  1. L'articolo 70 delle disposizioni  per  l'attuazione  del  codice
civile e disposizioni transitorie e' sostituito dal seguente: 
  «Art. 70. - Per le infrazioni al  regolamento  di  condominio  puo'
essere stabilito, a titolo di sanzione, il  pagamento  di  una  somma
fino ad euro 200 e, in caso di recidiva, fino ad euro 800.  La  somma
e' devoluta al fondo di cui l'amministratore  dispone  per  le  spese
ordinarie».
Art. 25 

  1. Dopo l'articolo  71  delle  disposizioni  per  l'attuazione  del
codice civile e disposizioni transitorie sono inseriti i seguenti: 
  «Art. 71-bis. - Possono svolgere l'incarico  di  amministratore  di
condominio coloro: 
    a) che hanno il godimento dei diritti civili; 
    b) che non sono stati condannati per delitti contro  la  pubblica
amministrazione, l'amministrazione della giustizia, la fede pubblica,
il patrimonio o per ogni altro delitto non colposo per  il  quale  la
legge commina la pena della reclusione non inferiore, nel  minimo,  a
due anni e, nel massimo, a cinque anni; 
    c) che non sono stati sottoposti a misure di prevenzione divenute
definitive, salvo che non sia intervenuta la riabilitazione; 
    d) che non sono interdetti o inabilitati; 
    e) il cui nome non  risulta  annotato  nell'elenco  dei  protesti
cambiari; 
    f) che hanno  conseguito  il  diploma  di  scuola  secondaria  di
secondo grado; 
    g) che hanno  frequentato  un  corso  di  formazione  iniziale  e
svolgono  attivita'   di   formazione   periodica   in   materia   di
amministrazione condominiale. 
  I requisiti di cui alle lettere f) e g) del primo  comma  non  sono
necessari qualora l'amministratore sia nominato tra i condomini dello
stabile. 
  Possono svolgere l'incarico di amministratore di  condominio  anche
societa' di cui al titolo V del libro V del codice. In  tal  caso,  i
requisiti  devono   essere   posseduti   dai   soci   illimitatamente
responsabili, dagli amministratori e  dai  dipendenti  incaricati  di
svolgere le funzioni di amministrazione dei condominii a  favore  dei
quali la societa' presta i servizi. 
  La perdita dei requisiti di cui alle lettere a), b), c), d)  ed  e)
del  primo  comma  comporta  la  cessazione  dall'incarico.  In  tale
evenienza  ciascun  condomino   puo'   convocare   senza   formalita'
l'assemblea per la nomina del nuovo amministratore. 
  A quanti hanno svolto attivita' di  amministrazione  di  condominio
per almeno un anno, nell'arco dei tre anni precedenti  alla  data  di
entrata in vigore  della  presente  disposizione,  e'  consentito  lo
svolgimento dell'attivita' di amministratore anche  in  mancanza  dei
requisiti di cui alle lettere f) e g) del primo  comma.  Resta  salvo
l'obbligo di formazione periodica. 
  Art. 71-ter. - Su richiesta dell'assemblea,  che  delibera  con  la
maggioranza di cui al secondo comma dell'articolo  1136  del  codice,
l'amministratore  e'  tenuto  ad  attivare  un  sito   internet   del
condominio che consenta agli aventi diritto di consultare ed estrarre
copia in formato  digitale  dei  documenti  previsti  dalla  delibera
assembleare. Le spese  per  l'attivazione  e  la  gestione  del  sito
internet sono poste a carico dei condomini. 
  Art. 71-quater - Per controversie  in  materia  di  condominio,  ai
sensi dell'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 4 marzo 2010,
n. 28, si intendono quelle derivanti dalla violazione  o  dall'errata
applicazione delle disposizioni del libro III, titolo VII,  capo  II,
del codice e degli articoli da 61 a 72  delle  presenti  disposizioni
per l'attuazione del codice. 
  La  domanda  di  mediazione  deve  essere  presentata,  a  pena  di
inammissibilita', presso un organismo  di  mediazione  ubicato  nella
circoscrizione del tribunale nella quale il condominio e' situato. 
  Al procedimento  e'  legittimato  a  partecipare  l'amministratore,
previa delibera assembleare da assumere con  la  maggioranza  di  cui
all'articolo 1136, secondo comma, del codice. 
  Se i termini di comparizione davanti al mediatore non consentono di
assumere la delibera di cui al terzo comma, il mediatore dispone,  su
istanza del condominio, idonea proroga della prima comparizione. 
  La proposta di mediazione deve essere approvata dall'assemblea  con
la maggioranza di cui all'articolo 1136, secondo comma,  del  codice.
Se non si raggiunge la predetta  maggioranza,  la  proposta  si  deve
intendere non accettata. 
  Il mediatore fissa il termine per la proposta di  conciliazione  di
cui all'articolo 11 del decreto legislativo  4  marzo  2010,  n.  28,
tenendo conto della necessita' per l'amministratore di munirsi  della
delibera assembleare».
Art. 26 

  1. Dopo l'articolo 155  delle  disposizioni  per  l'attuazione  del
codice civile e disposizioni transitorie e' inserito il seguente: 
  «Art.  155-bis.  -  L'assemblea,  ai  fini  dell'adeguamento  degli
impianti non centralizzati di cui all'articolo 1122-bis, primo comma,
del codice, gia'  esistenti  alla  data  di  entrata  in  vigore  del
predetto  articolo,  adotta  le  necessarie   prescrizioni   con   le
maggioranze di cui all'articolo 1136, commi primo, secondo  e  terzo,
del codice».
Art. 27 

  1. All'articolo 2, comma 1, della legge 9 gennaio 1989, n.  13,  le
parole: «con le maggioranze previste dall'articolo  1136,  secondo  e
terzo comma, del codice civile» sono sostituite dalle seguenti:  «con
le maggioranze previste dal  secondo  comma  dell'articolo  1120  del
codice civile».
Note all'art. 27: 
              Si riporta il testo dell'articolo  2,  comma  1,  della
          legge 9 gennaio 1989, n. 13 (Disposizioni per  favorire  il
          superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche
          negli edifici privati.), come modificato  dalla  legge  qui
          pubblicata: 
              "Art. 2. 1. Le deliberazioni che hanno per  oggetto  le
          innovazioni da attuare negli  edifici  privati  dirette  ad
          eliminare le barriere architettoniche di  cui  all'articolo
          27, primo comma, della legge 30  marzo  1971,  n.  118,  ed
          all'articolo 1, primo comma,  del  decreto  del  Presidente
          della  Repubblica  27  aprile  1978,  n.  384,  nonche'  la
          realizzazione di percorsi attrezzati e la installazione  di
          dispositivi di segnalazione atti a  favorire  la  mobilita'
          dei  ciechi  all'interno  degli   edifici   privati,   sono
          approvate dall'assemblea del  condominio,  in  prima  o  in
          seconda  convocazione,  con  le  maggioranze  previste  dal
          secondo comma dell'articolo 1120 del codice civile. 
              (Omissis).".
Art. 28 

  1. All'articolo 26, comma 2, della legge 9 gennaio 1991, n. 10,  le
parole:  «semplice  delle  quote  millesimali   rappresentate   dagli
intervenuti in assemblea»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «degli
intervenuti, con un numero di voti che rappresenti  almeno  un  terzo
del valore dell'edificio». 
  2. All'articolo 26, comma 5, della legge 9 gennaio 1991, n. 10,  le
parole: «l'assemblea di condominio decide a  maggioranza,  in  deroga
agli articoli 1120 e 1136 del codice civile»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «l'assemblea di  condominio  delibera  con  le  maggioranze
previste dal secondo comma dell'articolo 1120 del codice civile».
Note all'art. 28: 
              Si riporta il testo dell'articolo  26,  commi  2  e  5,
          della legge 9 gennaio 1991, n. 10 (Norme  per  l'attuazione
          del Piano energetico nazionale in materia di uso  razionale
          dell'energia, di risparmio energetico e di  sviluppo  delle
          fonti rinnovabili di energia.), come modificato dalla legge
          qui pubblicata: 
              "Art. 26. Progettazione, messa in opera ed esercizio di
          edifici e di impianti. 
              (Omissis). 
              2. Per gli interventi sugli edifici  e  sugli  impianti
          volti   al   contenimento   del   consumo   energetico   ed
          all'utilizzazione   delle   fonti   di   energia   di   cui
          all'articolo 1,  individuati  attraverso  un  attestato  di
          certificazione  energetica  o   una   diagnosi   energetica
          realizzata da un tecnico abilitato, le pertinenti decisioni
          condominiali sono valide se  adottate  con  la  maggioranza
          degli intervenuti, con un numero di  voti  che  rappresenti
          almeno un terzo del valore dell'edificio. 
              (Omissis). 
              5. Per le innovazioni relative all'adozione di  sistemi
          di termoregolazione e di contabilizzazione del calore e per
          il conseguente riparto degli oneri di riscaldamento in base
          al  consumo  effettivamente  registrato,   l'assemblea   di
          condominio delibera con le maggioranze previste dal secondo
          comma dell'articolo 1120 del codice civile. 
              (Omissis).".
Art. 29 

  1. All'articolo 2-bis, comma 13, del decreto-legge 23 gennaio 2001,
n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 20  marzo  2001,  n.
66, le parole: «l'articolo 1136, terzo comma,  dello  stesso  codice»
sono sostituite dalle  seguenti:  «l'articolo  1120,  secondo  comma,
dello stesso codice».
Note all'art. 29: 
              Si riporta il testo dell'articolo 2-bis, comma 13,  del
          decreto legge  23  gennaio  2001,  n.  5,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge   20   marzo   2001,   n.   66
          (Disposizioni urgenti per il  differimento  di  termini  in
          materia  di  trasmissioni  radiotelevisive   analogiche   e
          digitali,  nonche'   per   il   risanamento   di   impianti
          radiotelevisivi.),  come   modificato   dalla   legge   qui
          pubblicata: 
              "Art. 2-bis. Trasmissioni radiotelevisive  digitali  su
          frequenze terrestri. Sistemi audiovisivi terrestri. 
              (Omissis). 
              13. Al fine di favorire lo  sviluppo  e  la  diffusione
          delle nuove tecnologie di radiodiffusione da satellite,  le
          opere di installazione di nuovi impianti  sono  innovazioni
          necessarie ai sensi dell'articolo 1120,  primo  comma,  del
          codice   civile.   Per   l'approvazione   delle    relative
          deliberazioni si applica l'articolo  1120,  secondo  comma,
          dello stesso codice. Le disposizioni di cui  ai  precedenti
          periodi non costituiscono titolo per il  riconoscimento  di
          benefici fiscali. 

              (Omissis).".
Art. 30 

  1.  I  contributi  per  le  spese  di  manutenzione   ordinaria   e
straordinaria nonche' per le innovazioni sono prededucibili ai  sensi
dell'articolo 111  del  regio  decreto  16  marzo  1942,  n.  267,  e
successive   modificazioni,   se   divenute   esigibili   ai    sensi
dell'articolo 63, primo comma, delle  disposizioni  per  l'attuazione
del  codice  civile  e  disposizioni  transitorie,  come   sostituito
dall'articolo  18  della  presente  legge,   durante   le   procedure
concorsuali.
Note all'art. 30: 
              Si  riporta  il  testo  dell'articolo  111,  del  regio
          decreto 16 marzo 1942, n. 267 (Disciplina  del  fallimento,
          del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata
          e della liquidazione coatta amministrativa.): 
              "Art. 111. Ordine di distribuzione delle somme. 
              Le somme ricavate dalla liquidazione  dell'attivo  sono
          erogate nel seguente ordine: 
                1) per il pagamento dei crediti prededucibili; 
                2)  per  il  pagamento  dei   crediti   ammessi   con
          prelazione sulle cose vendute  secondo  l'ordine  assegnato
          dalla legge; 
                3) per il pagamento dei  creditori  chirografari,  in
          proporzione dell'ammontare del credito per cui ciascuno  di
          essi fu ammesso, compresi i creditori  indicati  al  n.  2,
          qualora non sia stata ancora realizzata la garanzia, ovvero
          per la parte per cui rimasero non soddisfatti da questa. 
              Sono considerati  crediti  prededucibili  quelli  cosi'
          qualificati da  una  specifica  disposizione  di  legge,  e
          quelli sorti in occasione o  in  funzione  delle  procedure
          concorsuali di cui alla presente legge; tali  crediti  sono
          soddisfatti con preferenza ai  sensi  del  primo  comma  n.
          1).".
Art. 31 

  1. All'articolo 23, primo comma, del codice  di  procedura  civile,
dopo le parole:  «per  le  cause  tra  condomini»  sono  inserite  le
seguenti: «, ovvero tra condomini e condominio,».
Note all'art. 31: 
              Si riporta il testo dell'articolo 23, primo comma,  del
          codice di procedura civile, come modificato dalla legge qui
          pubblicata: 
              "Art. 23. Foro per le cause tra soci e tra condomini. 
              Per le cause tra soci  e'  competente  il  giudice  del
          luogo dove ha sede la societa'; per le cause tra condomini,
          ovvero tra condomini e condominio,  il  giudice  del  luogo
          dove si trovano i beni comuni o la maggior parte di essi. 
              (Omissis).".
Art. 32 

  1. Le disposizioni di cui alla presente  legge  entrano  in  vigore
dopo sei mesi  dalla  data  di  pubblicazione  della  medesima  nella
Gazzetta Ufficiale. 
  La presente legge, munita del sigillo dello Stato,  sara'  inserita
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato. 
    Data a Roma, addi' 11 dicembre 2012 

                             NAPOLITANO 

                                Monti, Presidente del  Consiglio  dei
                                Ministri 

Visto, il Guardasigilli: Severino 

agenzia immobiliare Pesaro Real Office ha elencato la nuova legge del condominio tratta dalla gazzetta ufficiale

alcuni approfondimenti e leggi sul condominio

https://www.condominioelocazioni.it/index_file/news4.htm

https://www.lastampa.it/2013/06/27/italia/i-tuoi-diritti/casa-e-condominio/focus/tutto-sulla-riforma-del-condominio-LDs5OgmKHNJoYkVeh003YO/pagina.html

https://www.altalex.com/index.php?idnot=13128

https://www.lavorincasa.it/articoli/in/normative/riforma-del-condominio/

La locazione, in diritto, costituisce il contratto con il quale una parte (detta locatore) si obbliga a permettere a un altro soggetto (conduttore o locatario) l’utilizzo di una cosa per un dato tempo in cambio di un determinato corrispettivo.


 


Contratti di locazione


 


Esistono per legge i seguenti contratti di locazione:


 


Contratti di locazione a canone libero ( 4+4 )


 


Contratti di locazione a canone concordato o calmierato


 


Contratti di locazione di natura transitoria


 


Contratti di locazione per finalità turistiche


 


Contratti di locazione per studenti universitari


 


Contratti di locazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica


 


Contratti di locazione di immobile di interesse storico od artistico


 


Contratti di locazione ad uso diverso da quello di abitazione


 


Contratti di locazione stipulati dagli enti locali in qualità di conduttori per soddisfare esigenze abitative di carattere transitorio


 


Contratti di sublocazione


 


Contratti di Comodato


 


Contratti di affitto d’azienda


 


Esamineremo solo alcuni dei contratti di locazioni, quelli più comuni, ad esempio:


 


Affitto a canone libero


 


I contratti di locazione di immobili adibiti ad uso abitativo, di seguito denominati “contratti di locazione”, sono stipulati o rinnovati, successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dei commi 1 e 3 dell’articolo 2.


 


A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, per la stipula di validi contratti di locazione è richiesta la forma scritta.


 


Le parti possono stipulare contratti di locazione di durata non inferiore a quattro anni, decorsi i quali i contratti sono rinnovati per un periodo di quattro anni, fatti salvi i casi in cui il locatore intenda adibire l’immobile agli usi o effettuare sullo stesso le opere di cui all’articolo 3, ovvero vendere l’immobile alle condizioni e con le modalità di cui al medesimo articolo 3. Alla seconda scadenza del contratto, ciascuna delle parti ha diritto di attivare la procedura per il rinnovo a nuove condizioni o per la rinuncia al rinnovo del contratto, comunicando la propria intenzione con lettera raccomandata da inviare all’altra parte almeno sei mesi prima della scadenza. La parte interpellata deve rispondere a mezzo lettera raccomandata entro sessanta giorni dalla data di ricezione della raccomandata di cui al secondo periodo. In mancanza di risposta o di accordo il contratto si intenderà scaduto alla data di cessazione della locazione. In mancanza della comunicazione di cui al secondo periodo il contratto è rinnovato tacitamente alle medesime condizioni.


 


Contratti di locazione a canone concordato o calmierato


 


Grazie alla legge nr. 431 del 9 dicembre 1998, vengono definiti i nuovo contratti di locazione


cosidetti ” a canone concordato”. Tale contratto non supera il famoso contratto tradizionale 4+4,


ma lo affianca. Rispetto a quest’ ultimo il “canone concordato” prevede che le parti siano più


libere, pur rispettando quanto stabilito da appositi accordi definiti in sede locale fra le


organizzazione dei proprietari e degli inquilini, nella pattuizione del valore del canone, della durata


e di altre condizioni contrattuali minori. La legge stessa comunque pone già un limite in merito alla


durata minima di questi nuovi contratti ( 3 anni più 2 anni di rinnovo automatico eccetto la facoltà


del proprietario di disdettare in alcune casistiche ben previste dalla legge).


Inoltre la stessa legge prevede agevolazioni fiscali: solo per i comuni ad alta densità abitativa


(Pesaro è fra questi), riduzione di un ulteriore 30% del reddito imponibile derivante al proprietario


da tali contratti; per tutti i comuni, una riduzione della base imponibile su cui calcolare l’ imposta di


registro che porta tale base imponibile al 70 %.


Con la definizione dell’ accordo locale fra le organizzazioni proprietari/conduttori , si sono definiti i


canoni ( divisi in diverse fasce), i parametri oggettivi e quelli soggettivi legati alla formazione dei


suddetti canoni.


Inoltre i comuni decidono per tale tipologia di contratto una riduzione dell’ imu ( vedi per es. delibera


del comune di Pesaro con la quale si determina un imu agevolata su tali


contratti fra privati, a patto che il conduttore risulti dalla residenza anagrafica soggetto che utilizza


la relativa unità immobiliare come abitazione principale.


Ricapitolando un proprietario che cede in locazione nel Comune di Pesaro ad un altro


privato un appartamento con contratto a canone concordato usufruisce dei seguenti


“benefici/agevolazioni/vantaggi”:


1) reddito imponibile irpef ridotto di un ulteriore 30 %


2) imu agevolata sempre che, e dal momento in


cui il conduttore prenda la residenza ( abitazione principale) nel relativo alloggio.


3) riduzione dell’ imposta di registro del 30 %.


4) durata minore del contratto ( 3+2 rispetto al tradizionale 4+4)


 


——————————————————————————————-


 


Per i Conduttori che stipulano contratti a canone concordato vi sono le seguenti agevolazioni fiscali:


 


Agevolazione irpef di € 495,80 se il redditto lordo non superi € 15.493,71


 


Agevolazione irpef di € 247,90 se il redditto lordo è compreso tra € 15.493,71 e € 30.987,41


 


Contratti di locazione di natura transitoria


 


Concepito per rapporti di breve durata come può capitare sempre più spesso per i lavoratori fuori sede, sono di durata minima di un mese e massima di 18 mesi. Il canone è determinato dall’accordo territoriale. Non vi sono agevolazioni per questo tipo di contratto.


 


Contratti di locazione per finalità turistiche


 


Le locazioni di alloggi effettuate per soddisfare finalità turistiche sono regolate dalle sole norme del codice civile, che lascia ampia discrezionalità alla volontà delle parti. Il legislatore ha evidenziato che la locazione per finalità turistiche non risponde a un’esigenza abitativa primaria (una locazione con finalità turistiche presuppone, infatti, che il conduttore abbia a sua disposizione un altro immobile da adibire a propria abitazione principale), e, pertanto, è rimessa alla libera volontà delle parti contraenti la ricerca dell’accordo più conveniente.


 


I redditi percepiti vanno dichiarati nel quadro del modello Unico, se sono relativi a contratti di locazione stipulati per una durata non superiore ai trenta giorni . Per questo tipo di contratti non sussiste alcun obbligo di registrazione.


Pertanto, redditi relativi a più contratti di locazione, inferiori ai trenta giorni con locatari diversi, andranno sommati . Le spese inerenti la produzione del reddito (ad esempio l’intermediazione pagata all’agenzia immobiliare che ha procurato il cliente) potranno essere portate in deduzione.


Per i contratti superiori ai trenta giorni, per i quali, invece, sussiste l’obbligo di registrazione, oltre al 2 per cento dell’imposta di registro sul canone pattuito, il relativo reddito andrà dichiarato tra i redditi di fabbricati.


 


Contratti per studenti universitari


 


Possono essere stipulati nei Comuni sede di Università o di corsi universitari distaccati o nei comuni limitrofi. La durata minima è di 6 mesi e quella massima di 36. ( art. 5 comma 2 L. 9 dicembre 1998, n. 431)


Il contratto può essere stipulato da uno studente iscritto ad un corso universitario o parauniversitario, residente in Comune diverso da quello di iscrizione universitaria oppure da gruppi di studenti oppure da aziende per il diritto allo studio.


Per il proprietario sono previste le stesse agevolazioni stabilite per i contratti convenzionati.


 


La legge sugli affitti


 


Legge 9 dicembre 1998, n. 431


 


pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 292 del 15 dicembre 1998 – Supplemento Ordinario n. 203/L


 



Capo I



LOCAZIONE DI IMMOBILI ADIBITI AD USO ABITATIVO



Art. 1.


(Ambito di applicazione).


 


1. I contratti di locazione di immobili adibiti ad uso abitativo, di seguito denominati “contratti di locazione”, sono stipulati o rinnovati, successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dei commi 1 e 3 dell’articolo 2.


 


2. Le disposizioni di cui agli articoli 2, 3, 4, 7, 8 e 13 della presente legge non si applicano:


a) ai contratti di locazione relativi agli immobili vincolati ai sensi della legge 1° giugno 1939, n. 1089, o inclusi nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, che sono sottoposti esclusivamente alla disciplina di cui agli articoli 1571 e seguenti del codice civile qualora non siano stipulati secondo le modalità di cui al comma 3 dell’articolo 2 della presente legge;


b) agli alloggi di edilizia residenziale pubblica, ai quali si applica la relativa normativa vigente, statale e regionale;


c) agli alloggi locati esclusivamente per finalità turistiche.



3. Le disposizioni di cui agli articoli 2, 3, 4, 7 e 13 della presente legge non si applicano ai contratti di locazione stipulati dagli enti locali in qualità di conduttori per soddisfare esigenze abitative di carattere transitorio, ai quali si applicano le disposizioni di cui agli articoli 1571 e seguenti del codice civile. A tali contratti non si applica l’articolo 56 della legge 27 luglio 1978, n. 392.



4. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, per la stipula di validi contratti di locazione è richiesta la forma scritta.



Art. 2.


(Modalità di stipula e di rinnovo dei contratti di locazione).


 


1. Le parti possono stipulare contratti di locazione di durata non inferiore a quattro anni, decorsi i quali i contratti sono rinnovati per un periodo di quattro anni, fatti salvi i casi in cui il locatore intenda adibire l’immobile agli usi o effettuare sullo stesso le opere di cui all’articolo 3, ovvero vendere l’immobile alle condizioni e con le modalità di cui al medesimo articolo 3. Alla seconda scadenza del contratto, ciascuna delle parti ha diritto di attivare la procedura per il rinnovo a nuove condizioni o per la rinuncia al rinnovo del contratto, comunicando la propria intenzione con lettera raccomandata da inviare all’altra parte almeno sei mesi prima della scadenza. La parte interpellata deve rispondere a mezzo lettera raccomandata entro sessanta giorni dalla data di ricezione della raccomandata di cui al secondo periodo. In mancanza di risposta o di accordo il contratto si intenderà scaduto alla data di cessazione della locazione. In mancanza della comunicazione di cui al secondo periodo il contratto è rinnovato tacitamente alle medesime condizioni.


 


2. Per i contratti stipulati o rinnovati ai sensi del comma 1, i contraenti possono avvalersi dell’assistenza delle organizzazioni della proprietà edilizia e dei conduttori.


 


3. In alternativa a quanto previsto dal comma 1, le parti possono stipulare contratti di locazione, definendo il valore del canone, la durata del contratto, anche in relazione a quanto previsto dall’articolo 5, comma 1, nel rispetto comunque di quanto previsto dal comma 5 del presente articolo, ed altre condizioni contrattuali sulla base di quanto stabilito in appositi accordi definiti in sede locale fra le organizzazioni della proprietà edilizia e le organizzazioni dei conduttori maggiormente rappresentative, che provvedono alla definizione di contratti-tipo. Al fine di promuovere i predetti accordi, i comuni, anche in forma associata, provvedono a convocare le predette organizzazioni entro sessanta giorni dalla emanazione del decreto di cui al comma 2 dell’articolo 4. I medesimi accordi sono depositati, a cura delle organizzazioni firmatarie, presso ogni comune dell’area territoriale interessata.


 


4. Per favorire la realizzazione degli accordi di cui al comma 3, i comuni possono deliberare, nel rispetto dell’equilibrio di bilancio, aliquote dell’imposta comunale sugli immobili (ICI) più favorevoli per i proprietari che concedono in locazione a titolo di abitazione principale immobili alle condizioni definite dagli accordi stessi. I comuni che adottano tali delibere possono derogare al limite minimo stabilito, ai fini della determinazione delle aliquote, dalla normativa vigente al momento in cui le delibere stesse sono assunte. I comuni di cui all’articolo 1 del decreto-legge 30 dicembre 1988, n. 551, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 1989, n. 61, e successive modificazioni, per la stessa finalità di cui al primo periodo possono derogare al limite massimo stabilito dalla normativa vigente in misura non superiore al 2 per mille, limitatamente agli immobili non locati per i quali non risultino essere stati registrati contratti di locazione da almeno due anni.


 


5. I contratti di locazione stipulati ai sensi del comma 3 non possono avere durata inferiore ai tre anni, ad eccezione di quelli di cui all’articolo 5. Alla prima scadenza del contratto, ove le parti non concordino sul rinnovo del medesimo, il contratto è prorogato di diritto per due anni fatta salva la facoltà di disdetta da parte del locatore che intenda adibire l’immobile agli usi o effettuare sullo stesso le opere di cui all’articolo 3, ovvero vendere l’immobile alle condizioni e con le modalità di cui al medesimo articolo 3. Alla scadenza del periodo di proroga biennale ciascuna delle parti ha diritto di attivare la procedura per il rinnovo a nuove condizioni o per la rinuncia al rinnovo del contratto comunicando la propria intenzione con lettera raccomandata da inviare all’altra parte almeno sei mesi prima della scadenza. In mancanza della comunicazione il contratto è rinnovato tacitamente alle medesime condizioni.


 


6. I contratti di locazione stipulati prima della data di entrata in vigore della presente legge che si rinnovino tacitamente sono disciplinati dal comma 1 del presente articolo.


 


Art. 3.


(Disdetta del contratto da parte del locatore).



1. Alla prima scadenza dei contratti stipulati ai sensi del comma 1 dell’articolo 2 e alla prima scadenza dei contratti stipulati ai sensi del comma 3 del medesimo articolo, il locatore può avvalersi della facoltà di diniego del rinnovo del contratto, dandone comunicazione al conduttore con preavviso di almeno sei mesi, per i seguenti motivi:


a) quando il locatore intenda destinare l’immobile ad uso abitativo, commerciale, artigianale o professionale proprio, del coniuge, dei genitori, dei figli o dei parenti entro il secondo grado;


b) quando il locatore, persona giuridica, società o ente pubblico o comunque con finalità pubbliche, sociali, mutualistiche, cooperative, assistenziali, culturali o di culto intenda destinare l’immobile all’esercizio delle attività dirette a perseguire le predette finalità ed offra al conduttore altro immobile idoneo e di cui il locatore abbia la piena disponibilità;


c) quando il conduttore abbia la piena disponibilità di un alloggio libero ed idoneo nello stesso comune;


d) quando l’immobile sia compreso in un edificio gravemente danneggiato che debba essere ricostruito o del quale debba essere assicurata la stabilità e la permanenza del conduttore sia di ostacolo al compimento di indispensabili lavori;


e) quando l’immobile si trovi in uno stabile del quale è prevista l’integrale ristrutturazione, ovvero si intenda operare la demolizione o la radicale trasformazione per realizzare nuove costruzioni, ovvero, trattandosi di immobile sito all’ultimo piano, il proprietario intenda eseguire sopraelevazioni a norma di legge e per eseguirle sia indispensabile per ragioni tecniche lo sgombero dell’immobile stesso;


f) quando, senza che si sia verificata alcuna legittima successione nel contratto, il conduttore non occupi continuativamente l’immobile senza giustificato motivo;


g) quando il locatore intenda vendere l’immobile a terzi e non abbia la proprietà di altri immobili ad uso abitativo oltre a quello eventualmente adibito a propria abitazione. In tal caso al conduttore è riconosciuto il diritto di prelazione, da esercitare con le modalità di cui agli articoli 38 e 39 della legge 27 luglio 1978, n. 392.


 


2. Nei casi di disdetta del contratto da parte del locatore per i motivi di cui al comma 1, lettere d) ed e), il possesso, per l’esecuzione dei lavori ivi indicati, della concessione o dell’autorizzazione edilizia è condizione di procedibilità dell’azione di rilascio. I termini di validità della concessione o dell’autorizzazione decorrono dall’effettiva disponibilità a seguito del rilascio dell’immobile. Il conduttore ha diritto di prelazione, da esercitare con le modalità di cui all’articolo 40 della legge 27 luglio 1978, n. 392, se il proprietario, terminati i lavori, concede nuovamente in locazione l’immobile. Nella comunicazione del locatore deve essere specificato, a pena di nullità, il motivo, fra quelli tassativamente indicati al comma 1, sul quale la disdetta è fondata.


 


3. Qualora il locatore abbia riacquistato la disponibilità dell’alloggio a seguito di illegittimo esercizio della facoltà di disdetta ai sensi del presente articolo, il locatore stesso è tenuto a corrispondere un risarcimento al conduttore da determinare in misura non inferiore a trentasei mensilità dell’ultimo canone di locazione percepito.


 


4. Per la procedura di diniego di rinnovo si applica l’articolo 30 della legge 27 luglio 1978, n. 392, e successive modificazioni.


 


5. Nel caso in cui il locatore abbia riacquistato, anche con procedura giudiziaria, la disponibilità dell’alloggio e non lo adibisca, nel termine di dodici mesi dalla data in cui ha riacquistato la disponibilità, agli usi per i quali ha esercitato facoltà di disdetta ai sensi del presente articolo, il conduttore ha diritto al ripristino del rapporto di locazione alle medesime condizioni di cui al contratto disdettato o, in alternativa, al risarcimento di cui al comma 3.


 


6. Il conduttore, qualora ricorrano gravi motivi, può recedere in qualsiasi momento dal contratto, dando comunicazione al locatore con preavviso di sei mesi.


 


Capo II


 


CONTRATTI DI LOCAZIONE STIPULATI IN BASE AD ACCORDI DEFINITI IN SEDE LOCALE


 


Art. 4.


(Convenzione nazionale).



1. Al fine di favorire la realizzazione degli accordi di cui al comma 3 dell’articolo 2, il Ministro dei lavori pubblici convoca le organizzazioni della proprietà edilizia e dei conduttori maggiormente rappresentative a livello nazionale entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e, successivamente, ogni tre anni a decorrere dalla medesima data, al fine di promuovere una convenzione, di seguito denominata “convenzione nazionale”, che individui i criteri generali per la definizione dei canoni, anche in relazione alla durata dei contratti, alla rendita catastale dell’immobile e ad altri parametri oggettivi, nonché delle modalità per garantire particolari esigenze delle parti. In caso di mancanza di accordo delle parti, i predetti criteri generali sono stabiliti dal Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro delle finanze, con il decreto di cui al comma 2 del presente articolo, sulla base degli orientamenti prevalenti espressi dalle predette organizzazioni. I criteri generali definiti ai sensi del presente comma costituiscono la base per la realizzazione degli accordi locali di cui al comma 3 dell’articolo 2 e il loro rispetto costituisce condizione per l’applicazione dei benefici di cui all’articolo 8.



2. I criteri generali di cui al comma 1 sono indicati in apposito decreto del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla conclusione della convenzione nazionale ovvero dalla constatazione, da parte del Ministro dei lavori pubblici, della mancanza di accordo delle parti, trascorsi novanta giorni dalla loro convocazione. Con il medesimo decreto sono stabilite le modalità di applicazione dei benefici di cui all’articolo 8 per i contratti di locazione stipulati ai sensi del comma 3 dell’articolo 2 in conformità ai criteri generali di cui al comma 1 del presente articolo.



3. Entro quattro mesi dalla data di emanazione del decreto di cui al comma 2, il Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro delle finanze, fissa con apposito decreto le condizioni alle quali possono essere stipulati i contratti di cui al comma 3 dell’articolo 2, nel caso in cui non vengano convocate da parte dei comuni le organizzazioni della proprietà edilizia e dei conduttori ovvero non siano definiti gli accordi di cui al medesimo comma 3 dell’articolo 2.



4. Fermo restando quanto stabilito dall’articolo 60, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, con apposito atto di indirizzo e coordinamento, da adottare con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, ai sensi dell’articolo 8 della legge 15 marzo 1997, n. 59, sono definiti, in sostituzione di quelli facenti riferimento alla legge 27 luglio 1978, n. 392, e successive modificazioni, criteri in materia di determinazione da parte delle regioni dei canoni di locazione per gli alloggi di edilizia residenziale pubblica. Gli attuali criteri di determinazione dei canoni restano validi fino all’adeguamento da parte delle regioni ai criteri stabiliti ai sensi del presente comma.



Art. 5.


(Contratti di locazione di natura transitoria).


 


1. Il decreto di cui al comma 2 dell’articolo 4 definisce le condizioni e le modalità per la stipula di contratti di locazione di natura transitoria anche di durata inferiore ai limiti previsti dalla presente legge per soddisfare particolari esigenze delle parti.


 


2. In alternativa a quanto previsto dal comma 1, possono essere stipulati contratti di locazione per soddisfare le esigenze abitative di studenti universitari sulla base di contratti-tipo definiti dagli accordi di cui al comma 3.


 


3. È facoltà dei comuni sede di università o di corsi universitari distaccati, eventualmente d’intesa con comuni limitrofi, promuovere specifici accordi locali per la definizione, sulla base dei criteri stabiliti ai sensi del comma 2 dell’articolo 4, di contratti-tipo relativi alla locazione di immobili ad uso abitativo per studenti universitari. Agli accordi partecipano, oltre alle organizzazioni di cui al comma 3 dell’articolo 2, le aziende per il diritto allo studio e le associazioni degli studenti, nonché cooperative ed enti non lucrativi operanti nel settore.


 


Capo III


 


ESECUZIONE DEI PROVVEDIMENTI DI RILASCIO DEGLI IMMOBILI ADIBITI AD USO ABITATIVO


 


Art. 6.


(Rilascio degli immobili).



1. Nei comuni indicati all’articolo 1 del decreto-legge 30 dicembre 1988, n. 551, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 1989, n. 61, e successive modificazioni, le esecuzioni dei provvedimenti di rilascio di immobili adibiti ad uso abitativo per finita locazione sono sospese per un periodo di centottanta giorni a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.



2. Il locatore ed il conduttore di immobili adibiti ad uso abitativo, per i quali penda provvedimento esecutivo di rilascio per finita locazione, avviano entro il termine di sospensione di cui al comma 1, a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, anche tramite le rispettive organizzazioni sindacali, trattative per la stipula di un nuovo contratto di locazione in base alle procedure definite all’articolo 2 della presente legge.



3. Trascorso il termine di cui al comma 1 ed in mancanza di accordo fra le parti per il rinnovo della locazione, i conduttori interessati possono chiedere, entro e non oltre i trenta giorni dalla scadenza del termine fissato dal comma 1, con istanza rivolta al pretore competente ai sensi dell’articolo 26, primo comma, del codice di procedura civile, che sia nuovamente fissato il giorno dell’esecuzione. Si applicano i commi dal secondo al settimo dell’articolo 11 del decreto-legge 23 gennaio 1982, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1982, n. 94. Avverso il decreto del pretore è ammessa opposizione al tribunale che giudica con le modalità di cui all’articolo 618 del codice di procedura civile. Il decreto con cui il pretore fissa nuovamente la data dell’esecuzione vale anche come autorizzazione all’ufficiale giudiziario a servirsi dell’assistenza della forza pubblica.



4. Per i provvedimenti esecutivi di rilascio per finita locazione emessi dopo la data di entrata in vigore della presente legge, il conduttore può chiedere una sola volta, con istanza rivolta al pretore competente ai sensi dell’articolo 26, primo comma, del codice di procedura civile, che sia nuovamente fissato il giorno dell’esecuzione entro un termine di sei mesi salvi i casi di cui al comma 5. Si applicano i commi dal secondo al settimo dell’articolo 11 del citato decreto-legge n. 9 del 1982, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 94 del 1982. Avverso il decreto del pretore il locatore ed il conduttore possono proporre opposizione per qualsiasi motivo al tribunale che giudica con le modalità di cui all’articolo 618 del codice di procedura civile.



5. Il differimento del termine delle esecuzioni di cui ai commi 3 e 4 può essere fissato fino a diciotto mesi nei casi in cui il conduttore abbia compiuto i 65 anni di età, abbia cinque o più figli a carico, sia iscritto nelle liste di mobilità, percepisca un trattamento di disoccupazione o di integrazione salariale, sia formalmente assegnatario di alloggio di edilizia residenziale pubblica ovvero di ente previdenziale o assicurativo, sia prenotatario di alloggio cooperativo in corso di costruzione, sia acquirente di un alloggio in costruzione, sia proprietario di alloggio per il quale abbia iniziato azione di rilascio. Il medesimo differimento del termine delle esecuzioni può essere fissato nei casi in cui il conduttore o uno dei componenti il nucleo familiare, convivente con il conduttore da almeno sei mesi, sia portatore di handicap o malato terminale.



6. Durante i periodi di sospensione delle esecuzioni di cui al comma 1 del presente articolo e al comma quarto dell’articolo 11 del citato decreto-legge n. 9 del 1982, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 94 del 1982, nonché per i periodi di cui all’articolo 3 del citato decreto-legge n. 551 del 1988, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 61 del 1989, come successivamente prorogati, e comunque fino all’effettivo rilascio, i conduttori sono tenuti a corrispondere, ai sensi dell’articolo 1591 del codice civile, una somma mensile pari all’ammontare del canone dovuto alla cessazione del contratto, al quale si applicano automaticamente ogni anno aggiornamenti in misura pari al settantacinque per cento della variazione, accertata dall’Istituto nazionale di statistica (ISTAT), dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati verificatasi nell’anno precedente; l’importo cosí determinato è maggiorato del venti per cento. La corresponsione di tale maggiorazione esime il conduttore dall’obbligo di risarcire il maggior danno ai sensi dell’articolo 1591 del codice civile. Durante i predetti periodi di sospensione sono dovuti gli oneri accessori di cui all’articolo 9 della legge 27 luglio 1978, n. 392, e successive modificazioni. In caso di inadempimento, il conduttore decade dal beneficio, comunque concesso, della sospensione dell’esecuzione del provvedimento di rilascio, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 55 della citata legge n. 392 del 1978.



7. Fatto salvo quanto previsto dai commi 2-bis e 2-ter dell’articolo 1 del citato decreto-legge n. 551 del 1988, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 61 del 1989, nonché quanto previsto dai commi primo, secondo e terzo dell’articolo 17 del citato decreto-legge n. 9 del 1982, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 94 del 1982, è data priorità ai destinatari di provvedimenti di rilascio con data di esecuzione fissata entro il termine di tre mesi.



Art. 7.


(Condizione per la messa in esecuzione del provvedimento di rilascio dell’immobile).


 


1. Condizione per la messa in esecuzione del provvedimento di rilascio dell’immobile locato è la dimostrazione che il contratto di locazione è stato registrato, che l’immobile è stato denunciato ai fini dell’applicazione dell’ICI e che il reddito derivante dall’immobile medesimo è stato dichiarato ai fini dell’applicazione delle imposte sui redditi. Ai fini della predetta dimostrazione, nel precetto di cui all’articolo 480 del codice di procedura civile devono essere indicati gli estremi di registrazione del contratto di locazione, gli estremi dell’ultima denuncia dell’unità immobiliare alla quale il contratto si riferisce ai fini dell’applicazione dell’ICI, gli estremi dell’ultima dichiarazione dei redditi nella quale il reddito derivante dal contratto è stato dichiarato nonché gli estremi delle ricevute di versamento dell’ICI relative all’anno precedente a quello di competenza.


 


Capo IV


 


MISURE DI SOSTEGNO AL MERCATO DELLE LOCAZIONI


 


Art. 8.


(Agevolazioni fiscali).



1. Nei comuni di cui all’articolo 1 del decreto-legge 30 dicembre 1988, n. 551, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 1989, n. 61, e successive modificazioni, il reddito imponibile derivante al proprietario dai contratti stipulati o rinnovati ai sensi del comma 3 dell’articolo 2 a seguito di accordo definito in sede locale e nel rispetto dei criteri indicati dal decreto di cui al comma 2 dell’articolo 4, ovvero nel rispetto delle condizioni fissate dal decreto di cui al comma 3 del medesimo articolo 4, determinato ai sensi dell’articolo 34 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, è ulteriormente ridotto del 30 per cento. Per i suddetti contratti il corrispettivo annuo ai fini della determinazione della base imponibile per l’applicazione dell’imposta proporzionale di registro è assunto nella misura minima del 70 per cento.



2. Il locatore, per usufruire dei benefici di cui al comma 1, deve indicare nella dichiarazione dei redditi gli estremi di registrazione del contratto di locazione nonché quelli della denuncia dell’immobile ai fini dell’applicazione dell’ICI.



3. Le agevolazioni di cui al presente articolo non si applicano ai contratti di locazione volti a soddisfare esigenze abitative di natura transitoria, fatta eccezione per i contratti di cui al comma 2 dell’articolo 5 e per i contratti di cui al comma 3 dell’articolo 1.



4. Il Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), su proposta del Ministro dei lavori pubblici, di intesa con i Ministri dell’interno e di grazia e giustizia, provvede, ogni ventiquattro mesi, all’aggiornamento dell’elenco dei comuni di cui al comma 1, anche articolando ed ampliando i criteri previsti dall’articolo 1 del decreto-legge 29 ottobre 1986, n. 708, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1986, n. 899. La proposta del Ministro dei lavori pubblici è formulata avuto riguardo alle risultanze dell’attività dell’Osservatorio della condizione abitativa di cui all’articolo 12. Qualora le determinazioni del CIPE comportino un aumento del numero dei beneficiari dell’agevolazione fiscale prevista dal comma 1, è corrispondentemente aumentata, con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, la percentuale di determinazione della base imponibile prevista dal medesimo comma. Tale aumento non si applica ai contratti stipulati prima della data di entrata in vigore del predetto decreto del Ministro delle finanze.



5. Al comma 1 dell’articolo 23 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: “I redditi derivanti da contratti di locazione di immobili ad uso abitativo, se non percepiti, non concorrono a formare il reddito dal momento della conclusione del procedimento giurisdizionale di convalida di sfratto per morosità del conduttore. Per le imposte versate sui canoni venuti a scadenza e non percepiti come da accertamento avvenuto nell’ambito del procedimento giurisdizionale di convalida di sfratto per morosità è riconosciuto un credito di imposta di pari ammontare”.



6. Per l’attuazione dei commi da 1 a 4 è autorizzata la spesa di lire 4 miliardi per l’anno 1999, di lire 157,5 miliardi per l’anno 2000, di lire 247,5 miliardi per l’anno 2001, di lire 337,5 miliardi per l’anno 2002, di lire 427,5 miliardi per l’anno 2003 e di lire 360 miliardi a decorrere dall’anno 2004.



7. Per l’attuazione del comma 5 è autorizzata la spesa di lire 94 miliardi per l’anno 2000 e di lire 60 miliardi a decorrere dall’anno 2001.



Art. 9.


(Disposizioni per i fondi per la previdenza complementare).


 


1. I fondi per la previdenza complementare regolamentati dal decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, che detengono direttamente beni immobili possono optare per la libera determinazione dei canoni di locazione oppure per l’applicazione dei contratti previsti dall’articolo 2, comma 3, della presente legge. Nel primo caso, tuttavia, i redditi derivanti dalle locazioni dei suddetti immobili sono soggetti all’IRPEG.


 


Art. 10.


(Ulteriori agevolazioni fiscali).



1. Con provvedimento collegato alla manovra finanziaria per il triennio 2000-2002 è istituito, a decorrere dall’anno 2001, un fondo per la copertura delle minori entrate derivanti dalla concessione, secondo modalità determinate dal medesimo provvedimento collegato, di una detrazione ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche in favore dei conduttori, appartenenti a determinate categorie di reddito, di alloggi locati a titolo di abitazione principale, da stabilire anche nell’ambito di una generale revisione dell’imposizione sugli immobili. Per gli esercizi successivi al triennio 2000-2002, alla dotazione del fondo si provvede con stanziamento determinato dalla legge finanziaria, ai sensi dell’articolo 11, comma 3, lettera d),della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.



2. Le detrazioni di cui al comma 1 non sono cumulabili con i contributi previsti dal comma 3 dell’articolo 11.



Art. 11.


(Fondo nazionale).


 


1. Presso il Ministero dei lavori pubblici è istituito il Fondo nazionale per il sostegno all’accesso alle abitazioni in locazione, la cui dotazione annua è determinata dalla legge finanziaria, ai sensi dell’articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.


 


2. Per ottenere i contributi di cui al comma 3 i conduttori devono dichiarare sotto la propria responsabilità che il contratto di locazione è stato registrato.


 


3. Le somme assegnate al Fondo di cui al comma 1 sono utilizzate per la concessione, ai conduttori aventi i requisiti minimi individuati con le modalità di cui al comma 4, di contributi integrativi per il pagamento dei canoni di locazione dovuti ai proprietari degli immobili, di proprietà sia pubblica sia privata, nonché, qualora le disponibilità del Fondo lo consentano, per sostenere le iniziative intraprese dai comuni anche attraverso la costituzione di agenzie o istituti per la locazione o attraverso attività di promozione in convenzione con cooperative edilizie per la locazione, tese a favorire la mobilità nel settore della locazione attraverso il reperimento di alloggi da concedere in locazione per periodi determinati.


 


4. Il Ministro dei lavori pubblici, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, definisce, con proprio decreto, i requisiti minimi necessari per beneficiare dei contributi integrativi di cui al comma 3 e i criteri per la determinazione dell’entità dei contributi stessi in relazione al reddito familiare e all’incidenza sul reddito medesimo del canone di locazione.


 


5. Le risorse assegnate al Fondo di cui al comma 1 sono ripartite tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. La ripartizione è effettuata ogni anno, su proposta del Ministro dei lavori pubblici, dal CIPE, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano anche in rapporto alla quota di risorse messe a disposizione dalle singole regioni e province autonome ai sensi del comma 6.


 


6. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono concorrere al finanziamento degli interventi di cui al comma 3 con proprie risorse iscritte nei rispettivi bilanci.


 


7. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono alla ripartizione fra i comuni delle risorse di cui al comma 6 nonché di quelle ad esse attribuite ai sensi del comma 5, sulla base di parametri che premino anche la disponibilità dei comuni a concorrere con proprie risorse alla realizzazione degli interventi di cui al comma 3.


 


8. I comuni definiscono l’entità e le modalità di erogazione dei contributi di cui al comma 3, individuando con appositi bandi pubblici i requisiti dei conduttori che possono beneficiarne, nel rispetto dei criteri e dei requisiti minimi di cui al comma 4.


 


9. Per gli anni 1999, 2000 e 2001, ai fini della concessione dei contributi integrativi di cui al comma 3, è assegnata al Fondo una quota, pari a lire 600 miliardi per ciascuno degli anni 1999, 2000 e 2001, delle risorse di cui alla legge 14 febbraio 1963, n. 60, relative alle annualità 1996, 1997 e 1998. Tali disponibilità sono versate all’entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, con decreti del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, ad apposita unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici. Le predette risorse, accantonate dalla deliberazione del CIPE del 6 maggio 1998, non sono trasferite ai sensi dell’articolo 61 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e restano nella disponibilità della Sezione autonoma della Cassa depositi e prestiti per il predetto versamento.


 


10. Il Ministero dei lavori pubblici provvederà, a valere sulle risorse del Fondo di cui al comma 1, ad effettuare il versamento all’entrata del bilancio dello Stato nell’anno 2003 delle somme occorrenti per la copertura delle ulteriori minori entrate derivanti, in tale esercizio, dall’applicazione dell’articolo 8, commi da 1 a 4, pari a lire 67,5 miliardi, intendendosi ridotta per un importo corrispondente l’autorizzazione di spesa per l’anno medesimo determinata ai sensi del comma 1 del presente articolo.


 


11. Le disponibilità del Fondo sociale, istituito ai sensi dell’articolo 75 della legge 27 luglio 1978, n. 392, sono versate all’entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica al Fondo di cui al comma 1.


 


Capo V


 


DISPOSIZIONI FINALI


 


Art. 12.


(Osservatorio della condizione abitativa).



1. L’Osservatorio della condizione abitativa, istituito dall’articolo 59 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, è costituito presso il Ministero dei lavori pubblici ed effettua la raccolta dei dati nonché il monitoraggio permanente della situazione abitativa. Il Ministro dei lavori pubblici, con proprio decreto da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, definisce l’organizzazione e le funzioni dell’Osservatorio, anche ai fini del collegamento con gli osservatori istituiti dalle regioni con propri provvedimenti.



Art. 13.


(Patti contrari alla legge).


 


1. È nulla ogni pattuizione volta a determinare un importo del canone di locazione superiore a quello risultante dal contratto scritto e registrato.


 


2. Nei casi di nullità di cui al comma 1 il conduttore, con azione proponibile nel termine di sei mesi dalla riconsegna dell’immobile locato, può chiedere la restituzione delle somme corrisposte in misura superiore al canone risultante dal contratto scritto e registrato.


 


3. È nulla ogni pattuizione volta a derogare ai limiti di durata del contratto stabiliti dalla presente legge.


 


4. Per i contratti di cui al comma 3 dell’articolo 2 è nulla ogni pattuizione volta ad attribuire al locatore un canone superiore a quello massimo definito, per immobili aventi le medesime caratteristiche e appartenenti alle medesime tipologie, dagli accordi definiti in sede locale. Per i contratti stipulati in base al comma 1 dell’articolo 2, sono nulli, ove in contrasto con le disposizioni della presente legge, qualsiasi obbligo del conduttore nonché qualsiasi clausola o altro vantaggio economico o normativo diretti ad attribuire al locatore un canone superiore a quello contrattualmente stabilito.


 


5. Nei casi di nullità di cui al comma 4 il conduttore, con azione proponibile nel termine di sei mesi dalla riconsegna dell’immobile locato, può richiedere la restituzione delle somme indebitamente versate. Nei medesimi casi il conduttore può altresí richiedere, con azione proponibile dinanzi al pretore, che la locazione venga ricondotta a condizioni conformi a quanto previsto dal comma 1 dell’articolo 2 ovvero dal comma 3 dell’articolo 2. Tale azione è altresí consentita nei casi in cui il locatore ha preteso l’instaurazione di un rapporto di locazione di fatto, in violazione di quanto previsto dall’articolo 1, comma 4, e nel giudizio che accerta l’esistenza del contratto di locazione il pretore determina il canone dovuto, che non può eccedere quello definito ai sensi del comma 3 dell’articolo 2 ovvero quello definito ai sensi dell’articolo 5, commi 2 e 3, nel caso di conduttore che abiti stabilmente l’alloggio per i motivi ivi regolati; nei casi di cui al presente periodo il pretore stabilisce la restituzione delle somme eventualmente eccedenti.


 


6. I riferimenti alla registrazione del contratto di cui alla presente legge non producono effetti se non vi è obbligo di registrazione del contratto stesso.


 


Art. 14.


(Disposizioni transitorie e abrogazione di norme).



1. In sede di prima applicazione dell’articolo 4 della presente legge, non trova applicazione il termine di novanta giorni di cui al comma 2 del medesimo articolo 4.



2. Con l’attuazione del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, nell’articolo 6 e nell’articolo 13, comma 5, della presente legge al pretore si intende sostituito il tribunale in composizione monocratica e al tribunale il tribunale in composizione collegiale.



3. Sono abrogati l’articolo 11 del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, nonché gli articoli 1-bis, 2, 3, 4, 5 e 8 del decreto-legge 30 dicembre 1988, n. 551, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 1989, n. 61.



4. Sono altresí abrogati gli articoli 1, 3, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 54, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 75, 76, 77, 78, 79, limitatamente alle locazioni abitative, e 83 della legge 27 luglio 1978, n. 392, e successive modificazioni.



5. Ai contratti per la loro intera durata ed ai giudizi in corso alla data di entrata in vigore della presente legge continuano ad applicarsi ad ogni effetto le disposizioni normative in materia di locazioni vigenti prima di tale data.



Art. 15.


(Copertura finanziaria).


 


1. All’onere derivante dall’attuazione dei commi da 1 a 5 dell’articolo 8, valutato in lire 4 miliardi per l’anno 1999 e in lire 420 miliardi a decorrere dall’anno 2000, si provvede mediante utilizzo delle proiezioni per i medesimi anni degli stanziamenti iscritti, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell’ambito dell’unità previsionale di base di parte corrente “Fondo speciale” dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l’anno finanziario 1998, allo scopo parzialmente utilizzando, quanto a lire 4 miliardi per l’anno 1999 e quanto a lire 299 miliardi per l’anno 2000, l’accantonamento relativo al Ministero dei lavori pubblici, nonché, quanto a lire 107 miliardi per l’anno 2000, l’accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei ministri e, quanto a lire 14 miliardi per l’anno 2000, l’accantonamento relativo al Ministero di grazia e giustizia.


 


2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.


 


Guide utili sull’ affitto


 


i vari tipi di contratto di locazione https://www.tutelati.it/contratti.htm


 


la locazione : https://it.wikipedia.org/wiki/Locazione


 


la registrazione del contratto di locazione https://www.dirittierisposte.it/Schede/Locazioni/Adempimenti-fiscali/registrazione_del_contratto_di_locazione_e_relative_imposte_id1118755_art.aspx

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