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Pesaro MontecchioAugust
Pesaro MontecchioAugust
Agenzia immobiliare Montecchio Real Office
La Real Office Servizi Immobiliari è attiva nel settore immobiliare, operiamo con serietà e professionalità in intermediazioni di attività industriali, appartamenti, ville, case, ruderi e terreni ad Urbino . All’interno del nostro sito troverete un’ampia scelta di immobili in vendita I nostri servizi innovativi servono a far incontrare domanda e offerta nel modo più “dinamico e intelligente” visualizzando on line le offerte con video, foto, planimetrie e molto di più…
Perchè affidarsi a noi……..
Professionalità, serietà, dinamismo, riservatezza, attenzione alle esigenze della propria clientela, sono i punti di forza che caratterizzano Real Office.
Operiamo nel mercato immobiliare, garantendo professionalità e serietà che, unita ad un costante impegno offre al cliente un valido supporto nell’acquisto e nella vendita dell’immobile inoltre offriamo servizi di consulenza legale, tecnica, fiscale e notarile consentendo di acquistare con serenità.
La padronanza e la responsabilità con cui svolgiamo il nostro compito (che va ben oltre il “mettere in relazione due o più parti per la conclusione di un affare”), operazioni immobiliari di estrema importanza e la capacità di presentare una molteplicità di proposte tra cui ville, capannoni industriali, interi fabbricati, grandi proprietà ecc. Ci hanno permesso di acquisire la fiducia di una clientela molto selezionata.
L’acquisto o la vendita di una casa è un passo molto importante per ogni famiglia e spesso rappresenta i risparmi di una vita, proprio per questo si ha la necessità di avvalersi di personale altamente preparato. Architetti, notai, commercialisti, tecnici sono ogni giorno nostri patners proprio per tutelare al massimo questa esigenza.
Mutui
Real Office Servizi Immobiliari grazie a convenzioni stabilite con importanti Istituti di credito offre ai propri clienti servizi finanziari a condizioni molto vantaggiose in termini di tassi sia per mutui , mutuo liquidità , sostituzione del vecchio mutuo , consolidamento del debito, prestiti personali e cessione del quinto. Specializzata nelle operazioni di finanziamento e rivolto a tutte le categorie offriamo un’ampia gamma di prodotti finanziari personalizzati per rispondere alle esigenze dei privati e delle aziende. I nostri consulenti, dotati di una lunga esperienza e profonda conoscenza del mutui, sono a tua disposizione perchè tu possa scegliere il finanziamento adatto al tuo progetto-casa.
Agenzia immobiliare elenca alcuni annunci immobiliari
MONTECCHIO: bilocale arredato di 52 mq con due balconi composto da soggiorno con angolo cottura, camera matrimoniale e bagno sito in caseggiato di nuova costruzione al 1° piano con ascensore e posto auto privato, corredato da pannelli solari, termo cappotto e infissi in alluminio. Classe energetica: D – IPE: 66,502 kWh\ m2 anno. € 140.000 Rif. SVR146
MORCIOLA: appartamento indipendente in ottimo stato composto da soggiorno, cucina con terrazzo, camera matrimoniale, bagno, scale per accedere al piano superiore ( sottotetto alto ) con 2 camere, bagno, terrazzo. Completa la proprietà ampio garage e scoperto/giardino esclusivo. Classe energetica E – Ipe: 139,9 khw/m2 anno. € 225.000 tratt Rif/CVR73
RIO SALSO: Appartamento indipendente posto al piano primo, nuovo, su piccola palazzina cosi suddiviso: soggiorno con angolo cottura,camera matrimoniale, cameretta, 2 terrazzi e bagno. Al piano seminterrato, taverna, garage grande e piccolo scoperto esclusivo. Dotato di ogni confort e mirato ad avere un elevatissimo risparmio energetico. Ottime rifiniture, riscaldamento a pavimento, predisposizione impianto d’allarme e aria condizionata, pannelli fotovoltaici. Classe energetica: A – IPE: 35,83 kWh\ m2 anno. € 173.000 TRATT. Rif. FVR82
RIO SALSO: Appartamento indipendente disposto su due livelli, nuovo, su piccola palazzina cosi suddiviso: ampio soggiorno con angolo cottura,camera matrimoniale, cameretta, terrazzo, doppi servizi, taverna, garage grande e scoperto esclusivo. Dotato di ogni confort e mirato ad avere un elevatissimo risparmio energetico. Ottime rifiniture, riscaldamento a pavimento, predisposizione impianto d’allarme e aria condizionata, pannelli fotovoltaici. Classe energetica: A – IPE: 37,58 kWh\ m2 anno. € 215.000 TRATT. Rif. FVR81
RIO SALSO: Appartamento indipendente disposto su due livelli, nuovo, su piccola palazzina cosi suddiviso: ampio soggiorno con angolo cottura, 2 camere matrimoniali, terrazzo, doppi servizi, garage grande collegato con l’appartamento e scoperto esclusivo. Dotato di ogni confort e mirato ad avere un elevatissimo risparmio energetico. Ottime rifiniture, riscaldamento a pavimento, predisposizione impianto d’allarme e aria condizionata, pannelli fotovoltaici. Classe energetica: A – IPE: 32,82 kWh\ m2 anno. € 189.000 TRATT. Rif. FVR80
RIO SALSO: Appartamento indipendente di circa 80 mq, nuovo, su piccola palazzina cosi suddiviso: soggiorno con angolo cottura, camera matrimoniale, cameretta, terrazzo, doppi servizi, ampio garage e scoperto esclusivo. Dotato di ogni confort e mirato ad avere un elevatissimo risparmio energetico. Ottime rifiniture, riscaldamento a pavimento, predisposizione impianto d’allarme e aria condizionata, pannelli fotovoltaici. Rapporto qualità prezzo davvero eccellente! Classe energetica: A – IPE: 37,58 kWh\ m2 anno. € 160.000 TRATT. Rif. FVR79
VICINANZE MORCIOLA– Su palazzina bifamiliare, appartamento di circa 120 mq, posto al piano primo cosi suddiviso: cucinotto, ampio soggiorno con camino, 2 camere matrimoniali, cameretta, doppi servizi e 4 terrazzi. Al piano secondo mansarda di 127 mq circa, completa la proprietà garage grande e ampio scoperto privato. Da rivedere in alcuni aspetti, ottima soluzione anche per genitori e figlii. Classe energetica: G – IPE: 331,4 kWh\m2 anno. € 230.000 TRATT. Rif. CVR72
RIO SALSO- Appartamento di ampie metrature su palazzina bifamiliare, posto al piano primo cosi suddiviso: cucina abitabile, ampio soggiorno, 2 camere matrimoniali, cameretta, doppi servizi e 4 terrazzi. Al piano secondo mansarda di 127 mq circa, completa la proprietà garage di 63 mq circa e scoperto privato di 227 mq. Completamente grezzo internamente con la possibilità di scegliere tutti i materiali a proprio piacimento. Soluzione ideale anche per genitori e figli. Classe energetica: G – IPE: 267 kWh\m2 anno. € 180.000 TRATT. Rif. FVR78
MORCIOLA– Appartamento di recente costruzione su piccola palazzina posto al piano terra cosi suddiviso: cucinotto, soggiorno, camera matrimoniale, cameretta, bagno, garage grande di 33 mq circa e ampio scoperto esclusivo. Ingresso indipendente senza spese condominiali, ottima soluzione anche come investimento. Classe energetica: E – IPE: 134,9 kWh\m2 anno. € 155.000 TRATT. Rif. CVR71
MORCIOLA: appartamento indipendente di recente costruzione composto da soggiorno/cucina, 2 camere, bagno, balconi, scale interne per accedere a tavernetta posto al piano terra con bagno, ampio scoperto esclusivo, 2 posti auto. Classe energetica: E – IPE: 165,9 kWh\m2 anno. € 220.000 TRATT. Rif. CVR69
MONTECCHIO: In zona servita vendiamo stupendo appartamento luminoso e molto ben curato completo di arredamento e condizionatore, composto da soggiorno con angolo cottura , due camere, ampio bagno, due bei terrazzi. garage. Ottime rifiniture con parquet anche nella zona giorno. Classe energetica: E – IPE: 115,9 kWh\ m2 anno. € 145.000 tratt Rif/SVR145
MONTECCHIO CENTRO– Appartamento di recente costruzione su piccola palazzina, disposto su due livelli cosi suddiviso: cucina abitabile, soggiorno, 2 camere, ripostiglio, doppi servizi e 4 terrazzi. Ampio garage di 33 mq circa, ottime rifiniture in posizione esclusiva a due passi da tutti i principali servizi. Classe energetica: C – IPE: 76,958 kWh\m2 anno. € 230.000 TRATT. Rif. SVR144
MONTECCHIO CENTRO: bilocale con ingresso indipendente posto al piano terra composto da soggiorno con angolo cottura, camera matrimoniale, bagno, giardino e ampio garage. Classe energetica D – EPi: 77,196 kWh/m2 anno. € 129.000 Rif/SVR143
BELVEDERE FOGLIENSE– In posizione panoramica e molto tranquilla appartamento di recente costruzione su piccola palazzina cosi disposto: ampio e luminoso soggiorno con angolo cottura, camera matrimoniale, cameretta, ripostiglio e bagno. Al piano terra garage con bagno e lavanderia, scoperto privato e posto auto esterno. Completamente indipendente con possibilità di averlo arredato come da fotografie. Classe energetica: F – IPE: 144,8 kWh\m2 anno. € 180.000 TRATT. Rif. FVR76
MONTECCHIO CENTRO– Nella posizione più comoda e centrale del paese, appartamento di ampie metrature totalmente indipendente posto al secondo piano cosi composto: ampio soggiorno con angolo cottura, 2 camere matrimoniali e bagno. Collegato internamente si accede al piano superiore completamente praticabile di pari metrature dell’appartamento cosi suddiviso: soggiorno con angolo cottura, 2 camere matrimoniali,bagno e ampio ripostiglio. Completa la proprietà garage grande di 39 mq circa e scoperto privato di 110 mq. Soluzione ideale per genitori e figli con un ottimo rapporto metrature e prezzo. Classe energetica: F – IPE: 179 kWh\ m2 anno. € 230.000 TRATT. Rif. SVR141
CATTOLICA- VENDESI in bellissima posizione centrale a due passi dal mare su piccola palazzina, appartamento composto da: soggiorno con angolo cottura,camera,cameretta, ampio terrazzo di 50 mq circa è possibilità di posto auto coperto. Rifiniture di pregio con riscaldamento a pavimento, tapparelle elettriche, sanitari sospesi e videocitofono. Immobile completamente ARREDATO come da fotografie incluso anche di elettrodomestici, TV e aria condizionata. Classe energetica D – EPi: 127,23 kWh/m2 anno. € 410.000 TRATT. Rif. RVR33
PESARO – Bellissimo casale a soli 6 km da Pesaro e dal mare, disposto su 3 livelli per complessivi 480 mq circa, attualmente suddiviso in 2 appartamenti completamente indipendenti, Scoperto privato di 4.000 mq circa con alberi da frutto, capanno/ricovero attrezzi condonato dove poter realizzare anche una piccola dependance, cantina grande, garage di ampie metrature. Possibilità di progetto già ideato per una totale ristrutturazione o per realizzare anche una bella villa mantenendo la linea storica della struttura. Contesto paesaggistico e panoramico davvero esclusivo ad un ottimo prezzo anche considerando le ultime leggi in vigore per il recupero fiscale sulle ristrutturazioni! Classe energetica: F – IPE: 216,05 kWh\m2 anno. € 450.000 TRATT. Rif. P5VR1
OSTERIA NUOVA– Appartamento in posizione centralissima su piccola palazzina cosi suddiviso: soggiorno con angolo cottura, camera matrimoniale con cabina armadio, cameretta, bagno e terrazzo. Possibilità di averlo completamente arredato come da fotografie incluso nella cifra. ( Classe energetica: F – IPE: 130,3 kWh\m2 anno. € 110.000 TRATT. Rif. MVR47
TAVULLIA– Appartamento indipendente di circa 100 mq su deliziosa palazzina ottimamente rifinita, posto al piano primo disposto su due livelli cosi suddiviso: luminoso soggiorno con angolo cottura, 2 camere, cameretta, doppi servizi, grande terrazza di 50 mq, garage, posto auto esterno completa la proprietà piccolo scoperto esclusivo. Ottime rifiniture e riscaldamento a pavimento. Classe energetica: D – EPi: 116,2 kWh\m2 anno. € 200.000 TRATT. Rif. RVR30
MONTELABBATE– Via Apsella: Su palazzina quadrifamiliare di recente costruzione stupendo appartamento cosi suddiviso: luminoso soggiorno, camera matrimoniale, cameretta, bagno, scala interna per accedere alla tavernetta dove è stata creata la cucina. Garage con possibilità di ricavare altro bagno, lavanderia, giardino privato completo di irrigazione automatica. Ottime le rifiniture con materiali di pregio, zanzariere, depuratore, doccia idromassaggio. Incluso nel prezzo tutto l’arredamento nuovo e di ottima qualità altamente consigliata una visita per capire al meglio la cura adoperata per la creazione di un ambiate davvero confortevole. Classe energetica: E – Epi: 129,6 kWh\m2 anno. € 165.000 TRATT. Rif. MVR45
CATTOLICA- VENDESI in bellissima posizione centrale a due passi dal mare su piccola palazzina, bilocale, è possibilità di posto auto coperto. Rifiniture di pregio con riscaldamento a pavimento, tapparelle elettriche, sanitari sospesi e videocitofono. Immobile completamente ARREDATO come da fotografie incluso anche di elettrodomestici, TV e aria condizionata.Classe energetica D – EPi: 129,95 kWh/m2 anno. € 251.000 TRATT. Rif. RVR3
CATTOLICA CENTRO– in bellissima posizione centrale a due passi dal mare su piccola palazzina, bilocale, con piccolo scoperto privato, è possibilità di posto auto coperto. Rifiniture di pregio con riscaldamento a pavimento, tapparelle elettriche, sanitari sospesi e videocitofono. Immobile completamente ARREDATO come da fotografie incluso anche di elettrodomestici, TV e aria condizionata. Classe energetica D – Epi: 126,8 kWh/m2 anno. € 242.000 TRATT. Rif. RVR2
TAVULLIA– Bilocale di recente costruzione posto al piano terra su piccola palazzina ben rifinita cosi disposto: soggiorno angolo cottura, camera, bagno, 2 terrazzi, scala interna per accedere a un garage di circa 23 mq al piano seminterrato adattabile come tavernetta. Scoperto privato di 96 mq circa e posto auto esterno. Classe energetica: E – EPi: 92 kWh/m2 anno. € 150.000 TRATT. Rif. RVR17
TAVULLIA– Appartamento di nuova costruzione su piccola palazzina molto luminoso di 66 mq circa, cosi suddiviso: soggiorno con angolo cottura, camera, cameretta, ampio balcone di circa 35 mq e garage. Classe energetica: E – EPi: 75,7 kWh/m2 anno. € 175.000 TRATT. Rif. RVR16
GABICCE MARE: In prestigiosa palazzina fronte mare, proponiamo luminoso bilocale nuovo, mai abitato e parzialmente arredato. Posto al secondo piano con ascensore , così composto: soggiorno con angolo cottura, disimpegno , camera matrimoniale , bagno, ampi terrazzi, cantina e posto auto coperto. Ottime rifiniture, incluso anche di arredamento nuovo € 320.000 ( Classe energetica C – Epi: 67,48 kWh/m2 anno) Rif. RVR13
PADIGLIONE: appartamento indipendente di recente costruzione, composto da soggiorno, cucina, 2 camere, bagno, terrazzi. Ottime rifiniture con camino, parquet nella zona notte. Classe energetica E – EPi: 156,65 kWh/m2 anno. € 170.000 Rif/FVR74
CATTOLICA CENTRO– Vendiamo in bellissima posizione centrale a due passi dal mare su piccola palazzina, monolocale, con piccolo scoperto privato, ripostiglio/lavanderia è possibilità di posto auto coperto. Rifiniture di pregio con riscaldamento a pavimento, tapparelle elettriche, sanitari sospesi e videocitofono. Immobile completamente ARREDATO come da fotografie incluso anche di elettrodomestici, TV e aria condizionata. Classe energetica D – Epi: 129,37 kWh/m2 anno. € 200.000 TRATT. Rif. RVR1
MONTECCHIO– Appartamento su palazzina trifamiliare a due passi dal centro cosi disposto: cucina abitale, ampio soggiorno, 3 camere, 2 bagni, scoperto esclusivo, 2 posti auto coperti e cantina. Posizione molto tranquilla, possibilità per chi cerca una casa dalle metrature importanti nella più totale indipendenza. Classe energetica: G – EPi: 326,5 kWh/m2 anno. € 200.000 TRATT. Rif. SVR137
GABICCE MARE: Appartamento di recente costruzione, posto al terzo ed ultimo piano cosi suddiviso: soggiorno con angolo cottura, 2 camere, 2 terrazzi, bagno e garage. Ottime rifiniture, incluso nella cifra anche tutto l’arredamento. Ottima soluzione anche come investimento o come abitazione per le vacanze vista la vicinanza dal mare. Praticamente mai abitato! Classe energetica: E – EPi: 141,31 kWh/m2 anno € 225.000. Rif. RVR35
MORCIOLA– Appartamento di recente costruzione su quadri familiare cosi suddiviso: soggiorno con angolo cottura, 2 camere, bagno comoda scala interna per accedere ad ampia taverna con cucina, soggiorno con camino, bagno, ripostiglio e garage. Completa la proprietà scoperto privato, ottimo stato di manutenzione come nuovo. Classe energetica: E – EPi: 137,7 kWh/m2 anno € 190.000 TRATT. Rif. CVR67
10 KM DA URBINO: Immersa nel verde delle colline del Montefeltro, in un oasi di tranquillità e di assoluto relax, ampio casale recentemente ristrutturato disposto su 2 livelli per complessivi 320 mq circa composto da: ampio salone con camino, cucina, 7 camere e 7 bagni. Completa la proprietà 5.000 mq di terreno con splendida piscina e un grande pergolato, da cui si gode una vista meravigliosa. Si adatta bene per realizzazione di agriturismo o Bed and-Breakfast. Classe energetica F – EPi 183,3 kWh/m2 anno. € 550.000 RIF. UVR1
MONTELABBATE– Appartamento indipendente in ottimo stato di manutenzione disposto su due livelli cosi suddiviso: soggiorno con angolo cottura, camera matrimoniale, cameretta, 2 terrazzi, bagni al piano sottotetto altra camera matrimoniale, soggiorno bagno e terrazzo a tasca. Garage e piccolo scoperto privato. Classe energetica: E – IPE: 150,1 kWh\m2 anno. € 200.000 TRATT. Rif. MVR44
PESARO PERIFERIA– A pochi km da Pesaro vendiamo porzione di casa in bellissima e tranquilla zona collinare cosi suddivisa: Al piano terra cucina abitabile, ampio soggiorno, ripostiglio e bagno, il tutto collegato all’antica cantina molto grande con magazzini annessi e loggia. Al piano primo troviamo 5 camere, bagno, ripostiglio, mansarda bassa di pari metratura e terrazza di 69 mq circa. Completa la proprietà scoperto privato di 960 mq con ricovero attrezzi già condonato e terreno agricolo completamente pianeggiante con alcune piante da frutto di circa 2.000 mq. Da ristrutturare. Classe energetica: G – IPE: 166,536 kWh/m2 anno. € 420.000 TRATT. Rif.P6VR20
PESARO BORGO S. MARIA: Bilocale di recente costruzione posto al piano secondo cosi suddiviso: soggiorno con angolo cottura, camera matrimoniale, terrazzo e bagno. Possibilità di averlo arredato come da fotografie. Ottima soluzione anche come investimento. Classe energetica F – IPe 101,2 kWh/m2 anno. € 105.000 poco TRATT. Rif. MVR41
COLLINE SANT’ANGELO IN LIZZOLA: Bilocale di recente costruzione su piccola palazzina composto da: soggiorno con angolo cottura, camera, bagno garage con lavanderia e doccia ampio scoperto privato di circa 110 mq. Ingresso indipendente ottime rifiniture. ( Classe energetica E – Epi: 129,50 kWh/m2 anno ) € 100.000 Rif. P9VR8
PESARO: A due passi dal mare in bellissima e comoda posizione appartamento posto al piano terra su piccola palazzina cosi composto: soggiorno con angolo cottura, camera matrimoniale, bagno, grazioso scoperto privato e garage. Ottima soluzione come investimento o per abitazione uso vacanze. (Classe Energetica: F – EPi: 172,9 kWh/m2 anno) Vera OCCASIONE!! € 139.000 Rif. P9VR23
PESARO PERIFERIA: appartamento grande su piccola palazzina costruita negli anni ’70, con bagno rifatto pochi anni fa e riammodernato in parte, di mq 135 circa con sala, cucina grande, 3 camere matrimoniali, bagno, balconi, soffitta. Al piano terra garage e cantina, 100 mq circa di scoperto esclusivo. Classe energetica G – Epi: 381 kWh/m2 annuo € 260.000 tratt Rif/P7VR2
VICINANZE GINESTRETO– Su palazzina bifamiliare appartamento di circa 85 mq, posto al piano secondo molto luminoso cosi composto: cucina abitabile, ampio salone con camino, camera matrimoniale con bagno interno, altra camera, bagno, 4 terrazzi, grande garage di circa 50 mq con lavanderia, giardino esclusivo di 170 mq circa con pozzo e posto auto scoperto. Accessoriato con vasca idromassaggio, impianto d’aria condizionata, tapparelle elettriche e sistema di recupero dell’acqua piovana per irrigazione del giardino. ( Classe energetica G – EPi: 184,70 kWh/m2 anno ) VERA OCCASIONE € 165.000 TRATT. Rif. P9VR20
MONTELABBATE: Vendiamo splendida villa ad un piano in classe energetica A, immersa nel verde di 150 mq composta da ampio reparto giorno , 3 camere, doppi servizi, ripostiglio, oltre 600 mq di giardino. info in agenzia. Riferimento MVR32
OSTERIA NUOVA: appartamento di recente costruzione composto da soggiorno con angolo cottura con camino, 2 camere, bagno, ampio terrazzo, garage. Buone rifiniture. Classe nergetica: E – Epi 81,5 kWh\m2 anno. € 175.000 Rif/MVR28
OSTERIA NUOVA: appartamento di recente costruzione di 80 mq circa composto da soggiorno, cucinotto, 3 camere, bagno, ampi balconi, garage. ( Classe energetica E – EPi: 123.00 kWh/m2 anno ) € 190.000 Rif/MVR27
MONTELABBATE– Appartamento indipendente su palazzina quadrifamiliare di recente costruzione, disposto su due livelli cosi suddiviso: soggiorno-angolo cottura con camino, camera, cameretta, bagno e 2 terrazzi, comoda scala per accedere alla taverna, garage e piccolo scoperto esclusivo. Ottime rifiniture. Classe energetica: E – EPi: 151,5 kWh/m2 anno. € 192.000 TRATT. Rif. MVR26
MORCIOLA: Appartamento posto al piano terra composto da soggiorno angolo cottura con cucina in muratura, disimpegno con armadio a muro, camera matrimoniale, cameretta, bagno con doccia, ampio giardino con impianto di irrigazione e barbecue. Al piano seminterrato cantina e garage. Ottime rifiniture, Classe energetica F – Epi: 204,9 kWh/mq anno € 135.000 TRATT. VERO AFFARE! Rif. CVR60
SANT’ANGELO IN LIZZOLA– In zona collinare nelle vicinanze di Sant’Angelo in Lizzola, appartamento di circa 97 mq su schiera realizzato in bioedilizia ad alto risparmio energetico composto da: soggiorno con angolo cottura, 2 camere, doppi servizi, garage e ampio scoperto esclusivo di circa 144 mq. Installati panelli fotovoltaici per la produzione di corrente elettrica e riscaldamento dell’acqua.Ottime rifiniture.Classe energetica B EPi: 63,90. € 242.000 TRATT. rif. P9VR12
SANT’ANGELO IN LIZZOLA– In zona collinare nelle vicinanze di Sant’Angelo in Lizzola, appartamento NON ARREDATO di circa 82 mq su schiera realizzato in bioedilizia ad alto risparmio energetico composto da: soggiorno con angolo cottura, 2 camere, doppi servizi, garage e ampio scoperto esclusivo di circa 165 mq. Installati panelli fotovoltaici per la produzione di corrente elettrica e riscaldamento dell’acqua. Ottime rifiniture.Classe energetica B EPi: 63,94. € 170.000 TRATT. rif. P9VR11
SANT’ANGELO IN LIZZOLA – In zona collinare nelle vicinanze di Sant’Angelo in Lizzola, appartamento NON ARREDATO di circa 93 mq su schiera realizzato in bioedilizia ad alto risparmio energetico composto da: soggiorno con angolo cottura, 2 camere, doppi servizi, garage e ampio scoperto esclusivo di circa 148 mq. Installati panelli fotovoltaici per la produzione di corrente elettrica e riscaldamento dell’acqua.Ottime rifiniture.Classe energetica B EPi: 59,10. € 235.000 TRATT. Rif. P9VR10
PESARO CENTRO: bilocale nuovo con ingresso indipendente composto da soggiorno angolo cottura, camera matrimoniale, bagno, ripostiglio, posto bici e moto ottime rifiniture. Assolutamente da vedere sopratutto per che volesse fare un investimento. Classe Energetica E – Epi: 164,4. €175.000 TRATT. Rif. P8VR2
PESARO MARE – In posizione unica ed esclusiva appartamento su piccola ed elegante villetta di recente costruzione, di circa 112 mq così suddiviso.: Angolo cottura, ampio e luminoso soggiorno con stupenda vista sul mare, 2 camere, doppi servizi, ripostiglio e lavanderia. Ottime rifiniture, travi a vista, climatizzatori in tutti gli ambienti, completamente autonomo. Interamente arredato con grandissimo gusto moderno. (Classe energetica E -EPi 122,7 kWh/m2 anno) € 695.000 TRATT. Rif. P8VR19
PESARO ZONA CELLETTA– Appartamento di recente costruzione su piccola palazzina cosi disposto: soggiorno con angolo cottura, camera matrimoniale, terrazzo, bagno e garage. Ottimo stato di manutenzione abitato pochissimo. ( Classe energetica: E – IPE: 85 kWh\m2 anno. € 180.000 TRATT. Rif. P5VR2
PESARO TOMBACCIA: Appartamento in prima periferia di Pesaro in buono stato di conservazione, composto da: soggiorno con angolo cottura, camera matrimoniale, cameretta, bagno e posto auto coperto. (Classe energetica E, EPi 100,3 kWh/m2 anno.) € 180.000 TRATT. Rif. P2VR3
PADIGLIONE -Su palazzina quadri familiare di recente costruzione, appartamento posto al piano primo cosi suddiviso: cucinotto, soggiorno con camino, camera, cameretta, 2 balconi, bagno, scoperto privato,garage con lavanderia e posto auto scoperto. Ingresso indipendente, ottimo stato di manutenzione, possibilità di averlo completamente arredato come da fotografie. Classe energetica: E – EPi: 134,6 kWh/m2 anno. € 145.000TRATT. Rif. FVR71
BORGO MASSANO: Appartamento su piccola palazzina con ingresso indipendente composto da: Soggiorno con angolo cottura, 2 camere matrimoniali, bagno, taverna , garage e scoperto esclusivo. ( Classe energetica E – EPi: 132,0 ) € 125.000 TRATT. OCCASIONE Rif. FVR7
BORGO SANTA MARIA: appartamento su villetta a schiera composto da sala, cucina abitabile, 2 camere, doppi servizi, garage e giardino.( Classe energetica G – EPi: 277,50 kWh/m2 anno ) € 225.000 RIF/P1VR27
PADIGLIONE: Appartamento indipendente di 68 mq circa composto da soggiorno – cucina, camera matrimoniale, cameretta , bagno, terrazzi , scoperto pavimentato , garage grande . ( Classe energetica E – EPi: 154,2) € 165.00,00 Rif/FVR60
A 5 KM DA PESARO: In zona collinare appartamento al piano terra su quadri familiare di recente costruzione in perfetto stato di manutenzione cosi composto: ampio soggiorno con angolo cottura, 2 camere, bagno, comoda scala interna per accedere a una bella taverna con bagno e garage. Completa la proprietà scoperto privato in parte pavimentato, ingresso indipendente, ottime rifiniture con riscaldamento a pavimento, parquet, impianto d’allarme. Classe energetica: F – EPi: 158,5 kWh\m2 anno. € 198.000 TRATT. Rif. P1VR33
PADIGLIONE: Vendesi appartamento su piccola palazzina di 80 mq, su 2 livelli, composto da: cucina, soggiorno, 2 camere, bagno, wc, garage, posto auto esterno e scoperto esclusivo. Completamente arredato con cucina in muratura. ( Classe energetica E – Epi: 122,10 kWh/m2 anno) € 170.000 TRATT. RIF.FVR48
PESARO CENTRO STORICO: A due passi da piazza del Popolo, attico di 136 mq circa, molto luminoso, recentemente ristrutturato da nuovo su elegante palazzina cosi composto: cucina abitabile, ampio soggiorno, 3 camere, doppi servizi, lavanderia, ripostiglio, cantina e possibilità di posto auto coperto. Magnifico panorama sulla città , ottime rifiniture, aria condizionata installata tapparelle ellettriche. ( Classe energetica F – Epi 191,6 kWh/m2 anno.) € 460.000 TRATT. Rif. P8VR21
PESARO CENTRO STORICO: Appartamento in zona esclusiva in buono stato di manutenzione, posto al 4 ed ultimo piano con ascensore cosi disposto: piccolo ingresso, cucina abitabile, soggiorno, 2 camere, bagno, soffitta ampia con lavanderia e posto auto coperto. Classe energetica: G – EPi: 221,8 kWh/m2 anno. € 330.000 Rif. P8VR30
Splendido Casale a due passi da PESARO: Completamente ristrutturato 15 anni fa, nel rispetto architettonico, distribuito su due livelli, per complessivi 360 mq circa, oltre annessi, con ampio parco di 4.000 mq completamente recintato con alberi. Situato in posizione comoda e molto ben accessibile, si presta molto bene per bed and breakfast o ristorante. Non sono sufficienti le parole per comprendere la bellezza del casale. C’è solo una cosa da fare: venirla a vedere… ( Classe energetica G – EPi: 366,60) Rif/P1VR26
PESARO PRIMA PERIFERIA: In zona molto tranquilla, appartamento nuovo su villetta trifamiliare posto al piano terra composto da: soggiorno con angolo cottura, camera matrimoniale, bagno, scala interna per accedere al piano interrato composto da due locali, bagno,ampio garage e scoperto esclusivo. Ottime rifiniture edificio realizzato in classe energetica A EPi: 30,3 kWh/m2 anno. € 300.000 TRATT. Rif. P1VR28
PESARO CENTRO-MARE: Bellissimo appartamento di nuova costruzione, composto da soggiorno con angolo cottura, 2 camere di cui una con bagno interno, bagno, loggia, balcone e box auto. Stupenda vista, ottime rifiniture dotato di tutti i confort assolutamente da vedere. Classe energetica: B -EPi: 36,50 kWh/m2 anno. € 360.000 TRATT. Rif. P8VR26
PESARO TORRACCIA: Appartamento nuovo posto al piano primo di 74 mq circa composto da soggiorno con angolo cottura, camera matrimoniale, cameretta, bagno, 2 terrazzi e garage. Ottime rifiniture, costruita con ottimi materiali per un appartamento in classe A, con spese di gestione davvero base, un ottimo investimento per il futuro. Classe energetica: A – EPi: 27,62 kWh\ m2 anno € 247.000 TRATT. Rif. P1VR9
PESARO TORRACCIA: Appartamento nuovo posto al piano primo di 74 mq circa composto da soggiorno con angolo cottura, camera matrimoniale, cameretta, bagno, 2 terrazzi e garage. Ottime rifiniture, costruita con ottimi materiali per un appartamento in classe A, con spese di gestione davvero base, un ottimo investimento per il futuro. Classe energetica: A – EPi: 26,34 kWh\ m2 anno € 247.000 TRATT. Rif. P1VR10
PADIGLIONE:Vendesi appartamento composto da: piccolo soggiorno/angolo cottura, camera matrimoniale, cameretta, bagno, 2balconi e garage. Ottimo investimento. ( Classe energetica E – IPE: 158,76 kWh\m2 anno anno ) €135,000 TRATT. RIF.FVR27
PESARO TORRACCIA: Appartamento nuovo posto al piano primo di 86 mq circa composto da cucinotto, soggiorno, camera matrimoniale, 2 camerette, doppi servizi, terrazzi e garage. Ottime rifiniture con ottimi materiali. Classe energetica: B – IPE: 40,45 kWh/m2 anno. € 270.000 TRATT. Rif. P1VR8
PADIGLIONE: Vendesi appartamentino indipendente posto al secondo ed ultimo piano composto da piccolo soggiorno con angolo cottura, camera matrimoniale con balconcino, cameretta, bagno, garage. ( Classe energetica E – IPE: 166,07 kWh\m2 anno anno ) € 130,000 TRATT. RIF.FVR25
PADIGLIONE– Bilocale di recente costruzione,composto da soggiorno con angolo cottura, camera matrimoniale, bagno, 2 terrazzi e ampio garage garage con lavanderia. Possibilità di averlo completamente ARREDATO come da fotografie, valida soluzione anche come investimento. Classe energetica: E – Epi: 92,2 kWh/m2 anno. €100.000 TRATT. Rif.FVR2
PESARO CENTRO STORICO: A due passi da piazza del popolo, bilocale posto al piano secondo cosi composto: piccolo ingresso, soggiorno con angolo cottura, camera matrimoniale, bagno completamente arredato, aria condizionata installata, ottima soluzione come investimento. Possibilità di avere posto auto coperto. (Classe energatica: G – EPi: 279,1 kWh/m2 anno). € 160.000 Rif. P8VR25
PESARO ZONA MARE: A due passi da viale Trieste, in una delle vie più esclusive e ricercate di Pesaro bellissima villa a schiera disposta su 4 livelli cosi composta: Al piano seminterrato ampia taverna con soggiorno, cucina, bagno, ripostiglio, 2 camini e luminosa veranda con bellissimo accesso diretto su giardino privato. Al piano rialzato, ampio soggiorno con angolo cottura, camera,bagno e terrazzo. Al piano primo cucinotto, soggiorno, 2 camere e bagno. Al piano terzo sottotetto con possibilità di ricavare altra camera o studio. Completa la proprietà garage doppio con ingresso indipendente. Ottima soluzione anche per genitori e figli. Informazioni in agenzia. Classe energetica: G – Epi: 219,5 kWh/m2 anno RIF. P8VR32
PESARO LORETO: Su piccola palazzina a due passi dal centro e dal mare, appartamento indipendente di circa 85 mq composto da: cucina, ampio soggiorno, 2 camere con cabina armadio, doppi servizi. Possibilità di garage o posto auto. Classe energetica: C – EPi==>70,50 kWh/m2 anno. € 375.000 TRATT. rif. P4VR5
PADIGLIONE: bilocale ampio composto da bel reparto giorno, camera matrimoniale, bagno, ripostiglio, terrazzo, garage. ( Classe energetica E – Epi: 147,00 kWh/m2 anno ) € 115.000 RIF/FVR10
RIO SALSO:VENDESI bilocale su piccola palazzina composto da soggiorno con angolo cottura,camera matrimoniale,bagno,balcone e garage. Ottime rifiniture. Classe Energetica G – EPi: 258,6 kWh/m2 anno. € 105.000 RIF. FVR1
PESARO CENTRO: Su piccola ed esclusiva palazzina appartamento posto al piano terra di 95 mq circa cosi suddiviso: cucinotto, ampio soggiorno, 1 camera matrimoniale con bagno interno, 2 camerette, bagno, ampio giardino esclusivo, garage e possibilità di cantina. Dotata di tutti i confort che una abitazione moderna richiede con ottime rifiniture realizzata in classe A. Classe energetica: A – IPE: 34,04 kWh\m2 anno. € 419.000 TRATT. Rif. P3VR1
BORGO SANTA MARIA– Appartamento condominiale in buono stato di manutenzione cosi composto: soggiorno con angolo cottura, 2 camere, ripostiglio, terrazzo, garage e cantina con doccia e lavanderia. Aria condizionata installata, possibilità di averlo arredato come da fotografie. Classe energetica: F – Epi: 107,6 kWh/m2 anno. € 145.000 Rif. P1VR31
PESARO BORGO S. MARIA: appartamento in buono stato di manutenzione di 75 mq circa composto da ampio soggiorno , cucina abitabile, camera matrimoniale, cameretta, bagno, balconi, garage e cantina. Classe energetica E – EPi 99,4 kWh/m2 anno. € 135.000 RIF. P1VR2
MONTECCHIO: appartamento indipendente di 63 mq circa posto al piano terra, composto da soggiorno/cucina, 2 camere , bagno con cabina doccia idromassaggio, ampio giardino/scoperto di 350 mq circa, garage grande. Classe energetica: C – EPi: 88,228 kWh/m2 anno. € 180.000 TRATT. Rif. SVR86
MORCIOLA– Appartamento in ottimo stato a due passi da tutte le comodità , composto da: ampio reparto giorno con angolo cottura,camera,cameretta, doppi servizi, ampia loggia di 15 mq, garage per un auto di 19 mq. Possibilità di realizzare la terza camera.Ottime rifiniture aria condizionata installata.(Classe energetica E – EPi: 95,50 kWh/m2 anno) VENDITA € 160.000 Rif. CVR6
PETRIANO– Casa completamente indipendente di circa 420 mq, su 3 livelli cosi suddivisa: al piano terra soggiorno con angolo cottura, bagno, ripostiglio e grande garage. Al piano primo, cucinotto, sala da pranzo, soggiorno, 3 camere e 2 bagni. Al piano secondo sottotetto completamente praticabile con un altezza minima di 1,80 m. Completa la proprietà scoperto esclusivo di circa 300 mq di cui una parte edificabile con ricovero attrezzi. Ideale per genitori e figli, con la possibilità di creare 2 appartamenti molto grandi e completamente indipendenti, o più unita abitative di metrature inferiori. Bellissima vista panoramica. Classe energetica: G – EPi: 260,85 kWh/m2 anno. € 260.000 TRATT. Rif. CVR58
VICINANZE MORCIOLA: Bilocale di recente costruzione cosi composto: soggiorno con angolo cottura, camera e bagno. Classe energetica G – EPi: 482,3 kWh/m2 anno. € 60.000 TRATT. Rif. CVR57
BOTTEGA– In via G.Leopardi su deliziosa palazzina, appartamento con ingresso indipendente posto al piano terra cosi suddiviso: soggiorno con angolo cottura, 2 camere matrimoniali e bagno. Comoda scala interna per accedere al piano seminterrato dove troviamo taverna di circa 30 mq con bagno e garage completo di lavanderia. Completa la proprietà scoperto privato di circa 103 mq, ottime rifiniture. Praticamente mai abitato come nuovo assolutamente da vedere. Classe energetica: E – Epi: 129,4 kWh/m2 anno. Informazioni in agenzia RIF. CVR56
MONTECCHIO CENTRO: appartamento di 100 mq circa molto luminoso composto da soggiorno – cucina con camino, 3 camere, doppi servizi, balconi, ripostiglio, garage. € 200.000 (Classe enrgetica F – EPi: 182.524 ) RIF/SVR75
MORCIOLA – In posizione molto tranquilla e ben servita appartamento di recente costruzione cosi composto: soggiorno con angolo cottura, camera, cameretta, bagno, scoperto privato di 130 mq circa e garage. Possibilità di averlo completamento arredato come da fotografie incluso di elettrodomestici. Ottime stato di manutenzione come nuovo. Classe energetica: E -EPi: 117,3 kWh/m2 anno. € 150.000 Rif. CVR55
TAVULLIA: appartamento indipendente di recente costruzione composto da soggiorno, cucina, 2 camere, bagno, terrazzo, ampio garage. Ottime rifiniture e completa di cucina nuova in finta muratura. Classe energetica E – Epi: 140,9 kWh/m2 annuo € 155.000 Rif/RVR22
TAVULLIA : Su palazzina bifamiliare di recente costruzione, delizioso appartamento con ingresso indipendente , così disposto: soggiorno con angolo cottura, 2 camere, 2 terrazzi, bagno e sottotetto per uso ripostiglio. Al piano interrato grande cantina di 26 mq con lavanderia o possibilità di ricavare il secondo bagno. Garage ampio di 24 mq circa. Completa la proprietà giardino privato di circa 65 mq con irrigazione. Ottimo stato di manutenzione con buone rifiniture. Assolutamente da vedere! Prezzo interessante. Classe energetica: F – EPi: 236,1 kWh/m2 anno. € 160.000 trattabili. Rif. RVR36
VICINANZE MORCIOLA– Appartamento indipendente su palazzina quadrifamigliare di circa 100 mq disposto su due livelli cosi suddiviso: al piano terra ampio soggiorno con angolo cottura, bagno, al piano primo 2 camere matrimoniali, cameretta e bagno. Completa la proprietà piccolo scoperto esclusivo, ottimo stato di manuntenzione. Classe energetica: F – EPi: 112,5 kWh/m2 anno. € 170.000 TRATT. Rif. CVR48
MORCIOLA – Bellissimo appartamento di recente costruzione, totalmente indipendente disposto su due livelli di piccola palazzina cosi suddiviso: al piano primo ampio soggiorno, cucina a vista, 2 camere, bagno e terrazzo. Da un elegante scala interna si accede al piano sottotetto completamente praticabile e molto luminoso cosi composto: soggiorno con angolo cottura e camino, camera, bagno e ampio terrazzo a tasca. Completa la proprietà scoperto esclusivo e garage. Ottime rifiniture compreso di arredamento come nuovo. (Classe energetica F – EPi: 188,90 kWh/m2 anno) € 250.000 TRATT. Rif. CVR45
MORCIOLA: a due passi da tutti i servizi, appartamento indipendente disposto su due livelli composto da: al piano terra, reparto giorno con bagno di servizio e scoperto, al piano superiore con camera matrimoniale con terrazzo, cameretta e bagno. Garage al piano seminterrato. Classe energetica: F – EPi: 191,3 kWh/m2 anno. € 170.000 TRATT. Rif. CVR44
MORCIOLA: appartamento in contesto residenziale circondato dal verde in zona tranquilla e vicino a tutti i servizi. L’appartamento è composto da soggiorno angolo cottura ,cameretta camera matrimoniale, bagno, ampio terrazzo vivibile , garage, cantina, e posto auto. Possibilità di averlo arredato come da foto. ( Classe energetica F – EPi: 163,90 kWh/m2 anno ) € 150.000 Rif/CVR42
MONTECCHIO: appartamento ampio di 125 mq circa composto da sala, cucina con cucinotto, 3 ampie camere , bagno, balconi, più sottotetto di pari metratura dell’ immobile allo stato grezzo. Al piano terra un garage per un’ auto e giardino esclusivo. Possibilità di ricavare due appartamenti indipendenti. ( Classe energetica G – Epi: 292,40 kWh/m2 anno) € 210.000 Rif/SVR39
MONTECCHIO CENTRO: Appartamento indipendente composto da ampio reparto giorno con camino, due camere matrimoniali, cameretta, bagno, balconi. Al piano superiore mansarda completamente praticabile con soggiorno, cucinotto, camera, bagno. Al piano terra garage grande con giardino. Ideale anche per genitori e figli vista la possibilità di creare 2 appartamenti completamente indipendenti, posizione ottimale. Classe energetica F – EPi: 170,6 kWh/ m2 anno. € 230.000 tratt Rif/ SVR129
MONTECCHIO ZONA CENTRALE: appartamento ampio di oltre 130 mq posto al piano terra composto da sala, cucina , 3 camere , doppi servizi, balcone, 150 mq circa di scoperto e giardino. garage. CLASSE ENERGETICA non disponibile perché l’appartamento è in corso di realizzazione e/o ultimazione € 305.000 Rif/SVR18
MORCIOLA: bellissimo appartamento indipendente di recente costruzione composto da soggiorno, 2 camere, bagno, scale interne per accedere a tavernetta con camino, garage con bagno. Scoperto esclusivo, ottime rifiniture. VERA OCCASIONE assolutamente da vedere. Classe energetica E – EPi 154,6 kWh/m2 anno. €175.000 TRATT. Rif. CVR2
MONTECCHIO: attico di 100 mq circa composto da soggiorno/cucina, 3 camere , doppi servizi, ampio terrazzone di oltre 60 mq circa, garage per due auto. CLASSE ENERGETICA non disponibile perché l appartamento è in corso di realizzazione e/o ultimazione € 280.000 rif/SVR34
MONTECCHIO: Stupendo Attico di 100 mq circa composto da soggiorno, cucina, 3 camere, doppi servizi, ampio terrazzone panoramico, garage di 40 mq circa . Ottime rifiniture. CLASSE ENERGETICA non disponibile perché l appartamento è in corso di realizzazione e/o ultimazione € 280.000 RIF/SV33
ZONA COLLINARE VIC. SANT’ ANGELO IN LIZZOLA: casa bifamiliare di ampia dimensione posta su tre livelli composta da entrata indipendente con ampio scoperto esclusivo con pozzo, garage e tavernetta con camino e bagno, al piano terra locale uso magazzino di 70 mq circa con possibilità di ricavare un mini appartamentino, al piano secondo: ingresso , salone con terrazzo , cucinotto, 3 camere, doppi servizi. Al piano sottotetto molto alto e luminoso una zona giorno con camino dove si accede ad un terrazzo di 30 mq circa panoramicissimo, 2 camere matrimoniali, bagno, ripostiglio. Ottimo per più nuclei familiari. Buone condizioni. Classe energetica F – Epi: 199,43 kWh/m2 anno € 290.000 Tratt. Rif/SVR6
MONTECCHIO: Appartamento di 110 mq completamente indipendente composto da ingresso, soggiorno climatizzato, cucina abitabile con camino, bagno con vasca, due camere matrimoniali, cameretta singola, balconi. Completano la proprietà garage di 20 mq, legnaia e piccolo terreno scosceso con possibilità di orto. Impianto di riscaldamento nuovo a metano con caldaia a condensazione (risparmio energetico) depuratore privato. € 155.000 tratt. Classe energetica F – Epi: 142,6 kWh\m2 anno SVR124
MONTECCHIO: Appartamento di circa 80 mq con ingresso indipendente cosi suddiviso: cucina abitabile, soggiorno, 2 camere matrimoniali, ripostiglio, due terrazzi, garage doppio con lavanderia e doccia e ampio scoperto esclusivo. Classe energetica: G – EPi: 155,9 kWh/m2 anno. € 135.000 TRATT. Rif. SVR121
MONTECCHIO: Luminoso appartamento di recente costruzione composto da soggiorno con angolo cottura, camera matrimoniale, cameretta, bagno con vasca e porta finestra per accedere al terrazzo, ampio garage con predisposizione per lavanderia. Ottime condizioni. (Classe energetica C – EPi: 57,70 kWh/ m2 anno) ? 150.000 tratt Rif/SVR106
MONTECCHIO: appartamento indipendente disposto su due livelli per complessivi 100 mq circa composto da soggiorno/cucina, 3 camere , doppi servizi, ampi terrazzi, garage per un’ auto. ( Classe energetica C – EPi: 109,2 kWh/ m2 anno) € 237.000 Rif/SVR37
MONTECCHIO: appartamento indipendente di nuova costruzione composto da soggiorno con angolo cottura, camera matrimoniale, cameretta, bagno, ampia taverna con garage, giardino privato. € 235.000 RIF/SVR36
MONTECCHIO CENTRO: appartamento luminoso, di 75 mq circa composto da soggiorno con angolo cottura, 2 camere matrimoniali, bagno, terrazzi, garage grande. CLASSE ENERGETICA non disponibile perché l appartamento è in corso di realizzazione e/o ultimazione € 190.000 Rif/SVR32
MONTECCHIO: appartamento di 75 mq circa composto da reparto giorno con soggiorno/cucina, camera matrimoniale con terrazzo, camera grande, bagno, garage di 25 mq circa. CLASSE ENERGETICA non disponibile perché l appartamento è in corso di realizzazione e/o ultimazione € 190.000 Rif/SVR31
MONTECCHIO ZONA CENTRALE: appartamento composto da soggiorno/cucina, camera matrimoniale, cameretta, bagno, balcone, garage. CLASSE ENERGETICA non disponibile perché l appartamento è in corso di realizzazione e/o ultimazione € 150.000 RIF/SVR25
MONTECCHIO CENTRO: a due passi da tutti i servizi vendiamo appartamento su palazzina di nuova costruzione appartamento composto da soggiorno con angolo cottura, camera matrimoniale cameretta, bagno, balcone, garage per un’ auto. CLASSE ENERGETICA non disponibile perché l appartamento è in corso di realizzazione e/o ultimazione € 150.000 RIF/SVR30
MONTECCHIO: appartamento di 75 mq circa composto da soggiorno/cucina, 2 camere matrimoniali, bagno, balconi, ampio garage. CLASSE ENERGETICA non disponibile perché l appartamento è in corso di realizzazione e/o ultimazione € 190.000 RIF/SVR24
MONTECCHIO CENTRO: appartamento posto al terzo piano composto da soggiorno con angolo cottura, camera matrimoniale, cameretta, bagno, balcone, garage.CLASSE ENERGETICA non disponibile perché l appartamento è in corso di realizzazione e/o ultimazione € 150.000 RIF/SVR29
MONTECCHIO CENTRO: appartamento posto al piano primo di 75 mq circa composto da soggiorno con angolo cottura , 2 camere , bagno, balconi e garage grande . CLASSE ENERGETICA non disponibile perché l appartamento è in corso di realizzazione e/o ultimazione € 190.000 Rif/SVR23
MONTECCHIO CENTRO: appartamento di 75 mq circa composto da soggiorno/cucina, 2 camere matrimoniali, bagno, terrazzo, balcone, ampio garage di oltre 30 mq circa. CLASSE ENERGETICA non disponibile perché l appartamento è in corso di realizzazione e/o ultimazione € 198.000 RIF/SVR27
MONTECCHIO: appartamento posto al secondo piano composto da soggiorno con angolo cottura, camera matrimoniale, cameretta, balcone, garage per un’ auto. CLASSE ENERGETICA non disponibile perché l appartamento è in corso di realizzazione e/o ultimazione € 150.000 RIF/SVR26
MONTECCHIO: appartamento con taverna di recente costruzione con ingresso indipendente composto al piano primo da: cucinotto con cucina in muratura, soggiorno, camera, cameretta con balcone, bagno. Al piano terra ampia taverna con cucina in muratura e bagno. Parquet in tutte le stanze con rifiniture di pregio. DA VEDERE! Classe energetica: F – EPi 222 kWh/m2 anno. € 195.000 TRATT. Rif. SVR15
MONTECCHIO CENTRO: appartamento di 65 mq circa composto da soggiorno con angolo cottura, camera matrimoniale, cameretta, bagno, terrazzo, garage per un’ auto. CLASSE ENERGETICA non disponibile perché l appartamento è in corso di realizzazione e/o ultimazione € 148.000 Rif/SVR22
MONTECCHIO: appartamento posto al piano primo composto da soggiorno con angolo cottura, camera matrimoniale, cameretta, bagno, terrazzo, garage. CLASSE ENERGETICA non disponibile perché l appartamento è in corso di realizzazione e/o ultimazione € 148.000 Rif/SVR21
MONTECCHIO CENTRO: appartamento di 70 mq circa posto al piano terra composto da soggiorno con angolo cottura , 2 camere , bagno, 150 mq circa di scoperto e giardino. garage. CLASSE ENERGETICA non disponibile perché l appartamento è in corso di realizzazione e/o ultimazione € 178.000 Rif/SV20
MONTECCHIO: trilocale posto al piano terra composto da soggiorno con angolo cottura, camera matrimoniale, cameretta, bagno, garage. CLASSE ENERGETICA non disponibile perché l appartamento è in corso di realizzazione e/o ultimazione € 148.000 Rif/SVR19
MONTECCHIO: bilocale di recente costruzione composto da soggiorno con angolo cottura, camera matrimoniale, bagno, balconi e garage. ( Classe energetica F – EPi: 156,3 kWh m2/ anno ) € 115.000 tratt Rif/SVR9
MONTECCHIO: Appartamento in buono stato di manutenzione su piccola palazzina posto al terzo ed ultimo piano, cosi composto: cucinotto, soggiorno, camera matrimoniale, cameretta, grande balcone, terrazzo e garage. Aria condizionata e predisposizione per installazione termo-camino o stufa a pellet. Classe energetica – F EPi: 119,3 kWh/m2 anno. € 165.000 Rif. SVR101
MONTECCHIO: bilocale di 48 mq circa composto da ampia zona giorno e cucina, camera matrimoniale con balcone, bagno. ( Classe energetica G – EPi: 165,5 kWh/m2 anno ) € 80.000 tratt RIF/SVR10
PANTANO: Appartamento condominiale posto al secondo ultimo piano cosi suddiviso: cucina abitabile, soggiorno, 2 camere, bagno e garage. Classe energetica: G – Epi: 254,21 kWh/ m2 anno € 180.000 TRATT. Rif. P6VR18
MONTECCHIO: su via Torricelli appartamento in piccola palazzina tri-famigliare, completamente indipendente come nuovo, posto al piano terra di 130 mq circa composto da ampio salone, cucina abitabile, 3 camere, bagno, terrazzo, taverna-ripostiglio posto al piano seminterrato di 130 mq circa. ( Classe energetica F – EPi: 176,9 kWh/m2 anno ) € 175.000 TRATT. Rif. SVR51
MONTECCHIO: appartamento indipendente posto al primo piano composto da sala con camino, cucinotto, 2 camere, bagno, terrazzi, ampio garage e giardino esclusivo. Ottimo stato. Classe nergetica: F – EPi: 245,6 kWh/m2 anno. € 156.000 poco tratt. VERA OCCASIONE!! Rif. SVR38
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agenzia immobiliare Pesaro Real Office elenca la nuova legge del condominio tratta dalla gazzetta ufficiale
CODICE CIVILE CONDOMINIO, LEGGE 11 DICEMBRE 2012 N° 220, G.U. 293
La riforma del condominio in vigore dal 18 giugno 2013 è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 17 dicembre 2012 n. 293.
Art. 1 1. L'articolo 1117 del codice civile e' sostituito dal seguente: «Art. 1117. - (Parti comuni dell'edificio). - Sono oggetto di proprieta' comune dei proprietari delle singole unita' immobiliari dell'edificio, anche se aventi diritto a godimento periodico e se non risulta il contrario dal titolo: 1) tutte le parti dell'edificio necessarie all'uso comune, come il suolo su cui sorge l'edificio, le fondazioni, i muri maestri, i pilastri e le travi portanti, i tetti e i lastrici solari, le scale, i portoni di ingresso, i vestiboli, gli anditi, i portici, i cortili e le facciate; 2) le aree destinate a parcheggio nonche' i locali per i servizi in comune, come la portineria, incluso l'alloggio del portiere, la lavanderia, gli stenditoi e i sottotetti destinati, per le caratteristiche strutturali e funzionali, all'uso comune; 3) le opere, le installazioni, i manufatti di qualunque genere destinati all'uso comune, come gli ascensori, i pozzi, le cisterne, gli impianti idrici e fognari, i sistemi centralizzati di distribuzione e di trasmissione per il gas, per l'energia elettrica, per il riscaldamento ed il condizionamento dell'aria, per la ricezione radiotelevisiva e per l'accesso a qualunque altro genere di flusso informativo, anche da satellite o via cavo, e i relativi collegamenti fino al punto di diramazione ai locali di proprieta' individuale dei singoli condomini, ovvero, in caso di impianti unitari, fino al punto di utenza, salvo quanto disposto dalle normative di settore in materia di reti pubbliche».
Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art.10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Art. 2 1. Dopo l'articolo 1117 del codice civile sono inseriti i seguenti: «Art. 1117-bis. - (Ambito di applicabilita'). - Le disposizioni del presente capo si applicano, in quanto compatibili, in tutti i casi in cui piu' unita' immobiliari o piu' edifici ovvero piu' condominii di unita' immobiliari o di edifici abbiano parti comuni ai sensi dell'articolo 1117. Art. 1117-ter. - (Modificazioni delle destinazioni d'uso). - Per soddisfare esigenze di interesse condominiale, l'assemblea, con un numero di voti che rappresenti i quattro quinti dei partecipanti al condominio e i quattro quinti del valore dell'edificio, puo' modificare la destinazione d'uso delle parti comuni. La convocazione dell'assemblea deve essere affissa per non meno di trenta giorni consecutivi nei locali di maggior uso comune o negli spazi a tal fine destinati e deve effettuarsi mediante lettera raccomandata o equipollenti mezzi telematici, in modo da pervenire almeno venti giorni prima della data di convocazione. La convocazione dell'assemblea, a pena di nullita', deve indicare le parti comuni oggetto della modificazione e la nuova destinazione d'uso. La deliberazione deve contenere la dichiarazione espressa che sono stati effettuati gli adempimenti di cui ai precedenti commi. Sono vietate le modificazioni delle destinazioni d'uso che possono recare pregiudizio alla stabilita' o alla sicurezza del fabbricato o che ne alterano il decoro architettonico. Art. 1117-quater. - (Tutela delle destinazioni d'uso). - In caso di attivita' che incidono negativamente e in modo sostanziale sulle destinazioni d'uso delle parti comuni, l'amministratore o i condomini, anche singolarmente, possono diffidare l'esecutore e possono chiedere la convocazione dell'assemblea per far cessare la violazione, anche mediante azioni giudiziarie. L'assemblea delibera in merito alla cessazione di tali attivita' con la maggioranza prevista dal secondo comma dell'articolo 1136».
Art. 3 1. L'articolo 1118 del codice civile e' sostituito dal seguente: «Art. 1118. - (Diritti dei partecipanti sulle parti comuni). - Il diritto di ciascun condomino sulle parti comuni, salvo che il titolo non disponga altrimenti, e' proporzionale al valore dell'unita' immobiliare che gli appartiene. Il condomino non puo' rinunziare al suo diritto sulle parti comuni. Il condomino non puo' sottrarsi all'obbligo di contribuire alle spese per la conservazione delle parti comuni, neanche modificando la destinazione d'uso della propria unita' immobiliare, salvo quanto disposto da leggi speciali. Il condomino puo' rinunciare all'utilizzo dell'impianto centralizzato di riscaldamento o di condizionamento, se dal suo distacco non derivano notevoli squilibri di funzionamento o aggravi di spesa per gli altri condomini. In tal caso il rinunziante resta tenuto a concorrere al pagamento delle sole spese per la manutenzione straordinaria dell'impianto e per la sua conservazione e messa a norma».
Art. 4 1. Al primo comma dell'articolo 1119 del codice civile sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e con il consenso di tutti i partecipanti al condominio».
Note all'art. 4: Si riporta il testo dell'articolo 1119 del codice civile, come modificato dalla legge qui pubblicata: "Art. 1119. Indivisibilita'. Le parti comuni dell'edificio non sono soggette a divisione, a meno che la divisione possa farsi senza rendere piu' incomodo l'uso della cosa a ciascun condomino e con il consenso di tutti i partecipanti al condominio.".
Art. 5 1. Dopo il primo comma dell'articolo 1120 del codice civile sono inseriti i seguenti: «I condomini, con la maggioranza indicata dal secondo comma dell'articolo 1136, possono disporre le innovazioni che, nel rispetto della normativa di settore, hanno ad oggetto: 1) le opere e gli interventi volti a migliorare la sicurezza e la salubrita' degli edifici e degli impianti; 2) le opere e gli interventi previsti per eliminare le barriere architettoniche, per il contenimento del consumo energetico degli edifici e per realizzare parcheggi destinati a servizio delle unita' immobiliari o dell'edificio, nonche' per la produzione di energia mediante l'utilizzo di impianti di cogenerazione, fonti eoliche, solari o comunque rinnovabili da parte del condominio o di terzi che conseguano a titolo oneroso un diritto reale o personale di godimento del lastrico solare o di altra idonea superficie comune; 3) l'installazione di impianti centralizzati per la ricezione radiotelevisiva e per l'accesso a qualunque altro genere di flusso informativo, anche da satellite o via cavo, e i relativi collegamenti fino alla diramazione per le singole utenze, ad esclusione degli impianti che non comportano modifiche in grado di alterare la destinazione della cosa comune e di impedire agli altri condomini di farne uso secondo il loro diritto. L'amministratore e' tenuto a convocare l'assemblea entro trenta giorni dalla richiesta anche di un solo condomino interessato all'adozione delle deliberazioni di cui al precedente comma. La richiesta deve contenere l'indicazione del contenuto specifico e delle modalita' di esecuzione degli interventi proposti. In mancanza, l'amministratore deve invitare senza indugio il condomino proponente a fornire le necessarie integrazioni».
Note all'art. 5: Si riporta il testo dell'articolo 1120 del codice civile, come modificato dalla legge qui pubblicata: "Art. 1120. Innovazioni. I condomini, con la maggioranza indicata dal quinto comma dell'articolo 1136, possono disporre tutte le innovazioni dirette al miglioramento o all'uso piu' comodo o al maggior rendimento delle cose comuni. I condomini, con la maggioranza indicata dal secondo comma dell'articolo 1136, possono disporre le innovazioni che, nel rispetto della normativa di settore, hanno ad oggetto: 1) le opere e gli interventi volti a migliorare la sicurezza e la salubrita' degli edifici e degli impianti; 2) le opere e gli interventi previsti per eliminare le barriere architettoniche, per il contenimento del consumo energetico degli edifici e per realizzare parcheggi destinati a servizio delle unita' immobiliari o dell'edificio, nonche' per la produzione di energia mediante l'utilizzo di impianti di cogenerazione, fonti eoliche, solari o comunque rinnovabili da parte del condominio o di terzi che conseguano a titolo oneroso un diritto reale o personale di godimento del lastrico solare o di altra idonea superficie comune; 3) l'installazione di impianti centralizzati per la ricezione radiotelevisiva e per l'accesso a qualunque altro genere di flusso informativo, anche da satellite o via cavo, e i relativi collegamenti fino alla diramazione per le singole utenze, ad esclusione degli impianti che non comportano modifiche in grado di alterare la destinazione della cosa comune e di impedire agli altri condomini di farne uso secondo il loro diritto. L'amministratore e' tenuto a convocare l'assemblea entro trenta giorni dalla richiesta anche di un solo condomino interessato all'adozione delle deliberazioni di cui al precedente comma. La richiesta deve contenere l'indicazione del contenuto specifico e delle modalita' di esecuzione degli interventi proposti. In mancanza, l'amministratore deve invitare senza indugio il condomino proponente a fornire le necessarie integrazioni. Sono vietate le innovazioni che possano recare pregiudizio alla stabilita' o alla sicurezza del fabbricato, che ne alterino il decoro architettonico o che rendano talune parti comuni dell'edificio inservibili all'uso o al godimento anche di un solo condomino.".
Art. 6 1. L'articolo 1122 del codice civile e' sostituito dal seguente: «Art. 1122. - (Opere su parti di proprieta' o uso individuale). - Nell'unita' immobiliare di sua proprieta' ovvero nelle parti normalmente destinate all'uso comune, che siano state attribuite in proprieta' esclusiva o destinate all'uso individuale, il condomino non puo' eseguire opere che rechino danno alle parti comuni ovvero determinino pregiudizio alla stabilita', alla sicurezza o al decoro architettonico dell'edificio. In ogni caso e' data preventiva notizia all'amministratore che ne riferisce all'assemblea».
Art. 7 1. Dopo l'articolo 1122 del codice civile sono inseriti i seguenti: «Art. 1122-bis. - (Impianti non centralizzati di ricezione radiotelevisiva e di produzione di energia da fonti rinnovabili). - Le installazioni di impianti non centralizzati per la ricezione radiotelevisiva e per l'accesso a qualunque altro genere di flusso informativo, anche da satellite o via cavo, e i relativi collegamenti fino al punto di diramazione per le singole utenze sono realizzati in modo da recare il minor pregiudizio alle parti comuni e alle unita' immobiliari di proprieta' individuale, preservando in ogni caso il decoro architettonico dell'edificio, salvo quanto previsto in materia di reti pubbliche. E' consentita l'installazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili destinati al servizio di singole unita' del condominio sul lastrico solare, su ogni altra idonea superficie comune e sulle parti di proprieta' individuale dell'interessato. Qualora si rendano necessarie modificazioni delle parti comuni, l'interessato ne da' comunicazione all'amministratore indicando il contenuto specifico e le modalita' di esecuzione degli interventi. L'assemblea puo' prescrivere, con la maggioranza di cui al quinto comma dell'articolo 1136, adeguate modalita' alternative di esecuzione o imporre cautele a salvaguardia della stabilita', della sicurezza o del decoro architettonico dell'edificio e, ai fini dell'installazione degli impianti di cui al secondo comma, provvede, a richiesta degli interessati, a ripartire l'uso del lastrico solare e delle altre superfici comuni, salvaguardando le diverse forme di utilizzo previste dal regolamento di condominio o comunque in atto. L'assemblea, con la medesima maggioranza, puo' altresi' subordinare l'esecuzione alla prestazione, da parte dell'interessato, di idonea garanzia per i danni eventuali. L'accesso alle unita' immobiliari di proprieta' individuale deve essere consentito ove necessario per la progettazione e per l'esecuzione delle opere. Non sono soggetti ad autorizzazione gli impianti destinati alle singole unita' abitative. Art. 1122-ter. - (Impianti di videosorveglianza sulle parti comuni). - Le deliberazioni concernenti l'installazione sulle parti comuni dell'edificio di impianti volti a consentire la videosorveglianza su di esse sono approvate dall'assemblea con la maggioranza di cui al secondo comma dell'articolo 1136».
Art. 8 1. All'articolo 1124 del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni: a) il primo comma e' sostituito dal seguente: «Le scale e gli ascensori sono mantenuti e sostituiti dai proprietari delle unita' immobiliari a cui servono. La spesa relativa e' ripartita tra essi, per meta' in ragione del valore delle singole unita' immobiliari e per l'altra meta' esclusivamente in misura proporzionale all'altezza di ciascun piano dal suolo»; b) la rubrica e' sostituita dalla seguente: «Manutenzione e sostituzione delle scale e degli ascensori».
Note all'art. 8: Si riporta il testo dell'articolo 1124 del codice civile, come modificato dalla legge qui pubblicata: "Art. 1124. Manutenzione e sostituzione delle scale e degli ascensori. Le scale e gli ascensori sono mantenuti e sostituiti dai proprietari delle unita' immobiliari a cui servono. La spesa relativa e' ripartita tra essi, per meta' in ragione del valore delle singole unita' immobiliari e per l'altra meta' esclusivamente in misura proporzionale all'altezza di ciascun piano dal suolo. Al fine del concorso nella meta' della spesa, che e' ripartita in ragione del valore, si considerano come piani le cantine, i palchi morti, le soffitte o camere a tetto e i lastrici solari, qualora non siano di proprieta' comune.".
Art. 9 1. L'articolo 1129 del codice civile e' sostituito dal seguente: «Art. 1129. - (Nomina, revoca ed obblighi dell'amministratore). - Quando i condomini sono piu' di otto, se l'assemblea non vi provvede, la nomina di un amministratore e' fatta dall'autorita' giudiziaria su ricorso di uno o piu' condomini o dell'amministratore dimissionario. Contestualmente all'accettazione della nomina e ad ogni rinnovo dell'incarico, l'amministratore comunica i propri dati anagrafici e professionali, il codice fiscale, o, se si tratta di societa', anche la sede legale e la denominazione, il locale ove si trovano i registri di cui ai numeri 6) e 7) dell'articolo 1130, nonche' i giorni e le ore in cui ogni interessato, previa richiesta all'amministratore, puo' prenderne gratuitamente visione e ottenere, previo rimborso della spesa, copia da lui firmata. L'assemblea puo' subordinare la nomina dell'amministratore alla presentazione ai condomini di una polizza individuale di assicurazione per la responsabilita' civile per gli atti compiuti nell'esercizio del mandato. L'amministratore e' tenuto altresi' ad adeguare i massimali della polizza se nel periodo del suo incarico l'assemblea deliberi lavori straordinari. Tale adeguamento non deve essere inferiore all'importo di spesa deliberato e deve essere effettuato contestualmente all'inizio dei lavori. Nel caso in cui l'amministratore sia coperto da una polizza di assicurazione per la responsabilita' civile professionale generale per l'intera attivita' da lui svolta, tale polizza deve essere integrata con una dichiarazione dell'impresa di assicurazione che garantisca le condizioni previste dal periodo precedente per lo specifico condominio. Sul luogo di accesso al condominio o di maggior uso comune, accessibile anche ai terzi, e' affissa l'indicazione delle generalita', del domicilio e dei recapiti, anche telefonici, dell'amministratore. In mancanza dell'amministratore, sul luogo di accesso al condominio o di maggior uso comune, accessibile anche ai terzi, e' affissa l'indicazione delle generalita' e dei recapiti, anche telefonici, della persona che svolge funzioni analoghe a quelle dell'amministratore. L'amministratore e' obbligato a far transitare le somme ricevute a qualunque titolo dai condomini o da terzi, nonche' quelle a qualsiasi titolo erogate per conto del condominio, su uno specifico conto corrente, postale o bancario, intestato al condominio; ciascun condomino, per il tramite dell'amministratore, puo' chiedere di prendere visione ed estrarre copia, a proprie spese, della rendicontazione periodica. Alla cessazione dell'incarico l'amministratore e' tenuto alla consegna di tutta la documentazione in suo possesso afferente al condominio e ai singoli condomini e ad eseguire le attivita' urgenti al fine di evitare pregiudizi agli interessi comuni senza diritto ad ulteriori compensi. Salvo che sia stato espressamente dispensato dall'assemblea, l'amministratore e' tenuto ad agire per la riscossione forzosa delle somme dovute dagli obbligati entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio nel quale il credito esigibile e' compreso, anche ai sensi dell'articolo 63, primo comma, delle disposizioni per l'attuazione del presente codice. L'incarico di amministratore ha durata di un anno e si intende rinnovato per eguale durata. L'assemblea convocata per la revoca o le dimissioni delibera in ordine alla nomina del nuovo amministratore. La revoca dell'amministratore puo' essere deliberata in ogni tempo dall'assemblea, con la maggioranza prevista per la sua nomina oppure con le modalita' previste dal regolamento di condominio. Puo' altresi' essere disposta dall'autorita' giudiziaria, su ricorso di ciascun condomino, nel caso previsto dal quarto comma dell'articolo 1131, se non rende il conto della gestione, ovvero in caso di gravi irregolarita'. Nei casi in cui siano emerse gravi irregolarita' fiscali o di non ottemperanza a quanto disposto dal numero 3) del dodicesimo comma del presente articolo, i condomini, anche singolarmente, possono chiedere la convocazione dell'assemblea per far cessare la violazione e revocare il mandato all'amministratore. In caso di mancata revoca da parte dell'assemblea, ciascun condomino puo' rivolgersi all'autorita' giudiziaria; in caso di accoglimento della domanda, il ricorrente, per le spese legali, ha titolo alla rivalsa nei confronti del condominio, che a sua volta puo' rivalersi nei confronti dell'amministratore revocato. Costituiscono, tra le altre, gravi irregolarita': 1) l'omessa convocazione dell'assemblea per l'approvazione del rendiconto condominiale, il ripetuto rifiuto di convocare l'assemblea per la revoca e per la nomina del nuovo amministratore o negli altri casi previsti dalla legge; 2) la mancata esecuzione di provvedimenti giudiziari e amministrativi, nonche' di deliberazioni dell'assemblea; 3) la mancata apertura ed utilizzazione del conto di cui al settimo comma; 4) la gestione secondo modalita' che possono generare possibilita' di confusione tra il patrimonio del condominio e il patrimonio personale dell'amministratore o di altri condomini; 5) l'aver acconsentito, per un credito insoddisfatto, alla cancellazione delle formalita' eseguite nei registri immobiliari a tutela dei diritti del condominio; 6) qualora sia stata promossa azione giudiziaria per la riscossione delle somme dovute al condominio, l'aver omesso di curare diligentemente l'azione e la conseguente esecuzione coattiva; 7) l'inottemperanza agli obblighi di cui all'articolo 1130, numeri 6), 7) e 9); 8) l'omessa, incompleta o inesatta comunicazione dei dati di cui al secondo comma del presente articolo. In caso di revoca da parte dell'autorita' giudiziaria, l'assemblea non puo' nominare nuovamente l'amministratore revocato. L'amministratore, all'atto dell'accettazione della nomina e del suo rinnovo, deve specificare analiticamente, a pena di nullita' della nomina stessa, l'importo dovuto a titolo di compenso per l'attivita' svolta. Per quanto non disciplinato dal presente articolo si applicano le disposizioni di cui alla sezione I del capo IX del titolo III del libro IV. Il presente articolo si applica anche agli edifici di alloggi di edilizia popolare ed economica, realizzati o recuperati da enti pubblici a totale partecipazione pubblica o con il concorso dello Stato, delle regioni, delle province o dei comuni, nonche' a quelli realizzati da enti pubblici non economici o societa' private senza scopo di lucro con finalita' sociali proprie dell'edilizia residenziale pubblica».
Art. 10 1. L'articolo 1130 del codice civile e' sostituito dal seguente: «Art. 1130. - (Attribuzioni dell'amministratore). - L'amministratore, oltre a quanto previsto dall'articolo 1129 e dalle vigenti disposizioni di legge, deve: 1) eseguire le deliberazioni dell'assemblea, convocarla annualmente per l'approvazione del rendiconto condominiale di cui all'articolo 1130-bis e curare l'osservanza del regolamento di condominio; 2) disciplinare l'uso delle cose comuni e la fruizione dei servizi nell'interesse comune, in modo che ne sia assicurato il miglior godimento a ciascuno dei condomini; 3) riscuotere i contributi ed erogare le spese occorrenti per la manutenzione ordinaria delle parti comuni dell'edificio e per l'esercizio dei servizi comuni; 4) compiere gli atti conservativi relativi alle parti comuni dell'edificio; 5) eseguire gli adempimenti fiscali; 6) curare la tenuta del registro di anagrafe condominiale contenente le generalita' dei singoli proprietari e dei titolari di diritti reali e di diritti personali di godimento, comprensive del codice fiscale e della residenza o domicilio, i dati catastali di ciascuna unita' immobiliare, nonche' ogni dato relativo alle condizioni di sicurezza. Ogni variazione dei dati deve essere comunicata all'amministratore in forma scritta entro sessanta giorni. L'amministratore, in caso di inerzia, mancanza o incompletezza delle comunicazioni, richiede con lettera raccomandata le informazioni necessarie alla tenuta del registro di anagrafe. Decorsi trenta giorni, in caso di omessa o incompleta risposta, l'amministratore acquisisce le informazioni necessarie, addebitandone il costo ai responsabili; 7) curare la tenuta del registro dei verbali delle assemblee, del registro di nomina e revoca dell'amministratore e del registro di contabilita'. Nel registro dei verbali delle assemblee sono altresi' annotate: le eventuali mancate costituzioni dell'assemblea, le deliberazioni nonche' le brevi dichiarazioni rese dai condomini che ne hanno fatto richiesta; allo stesso registro e' allegato il regolamento di condominio, ove adottato. Nel registro di nomina e revoca dell'amministratore sono annotate, in ordine cronologico, le date della nomina e della revoca di ciascun amministratore del condominio, nonche' gli estremi del decreto in caso di provvedimento giudiziale. Nel registro di contabilita' sono annotati in ordine cronologico, entro trenta giorni da quello dell'effettuazione, i singoli movimenti in entrata ed in uscita. Tale registro puo' tenersi anche con modalita' informatizzate; 8) conservare tutta la documentazione inerente alla propria gestione riferibile sia al rapporto con i condomini sia allo stato tecnico-amministrativo dell'edificio e del condominio; 9) fornire al condomino che ne faccia richiesta attestazione relativa allo stato dei pagamenti degli oneri condominiali e delle eventuali liti in corso; 10) redigere il rendiconto condominiale annuale della gestione e convocare l'assemblea per la relativa approvazione entro centottanta giorni».
Art. 11 1. Dopo l'articolo 1130 del codice civile e' inserito il seguente: «Art. 1130-bis. - (Rendiconto condominiale). - Il rendiconto condominiale contiene le voci di entrata e di uscita ed ogni altro dato inerente alla situazione patrimoniale del condominio, ai fondi disponibili ed alle eventuali riserve, che devono essere espressi in modo da consentire l'immediata verifica. Si compone di un registro di contabilita', di un riepilogo finanziario, nonche' di una nota sintetica esplicativa della gestione con l'indicazione anche dei rapporti in corso e delle questioni pendenti. L'assemblea condominiale puo', in qualsiasi momento o per piu' annualita' specificamente identificate, nominare un revisore che verifichi la contabilita' del condominio. La deliberazione e' assunta con la maggioranza prevista per la nomina dell'amministratore e la relativa spesa e' ripartita fra tutti i condomini sulla base dei millesimi di proprieta'. I condomini e i titolari di diritti reali o di godimento sulle unita' immobiliari possono prendere visione dei documenti giustificativi di spesa in ogni tempo ed estrarne copia a proprie spese. Le scritture e i documenti giustificativi devono essere conservati per dieci anni dalla data della relativa registrazione. L'assemblea puo' anche nominare, oltre all'amministratore, un consiglio di condominio composto da almeno tre condomini negli edifici di almeno dodici unita' immobiliari. Il consiglio ha funzioni consultive e di controllo».
Art. 12 1. Al primo comma dell'articolo 1131 del codice civile, le parole: «dall'articolo precedente» sono sostituite dalle seguenti: «dall'articolo 1130».
Note all'art. 12: Si riporta il testo del primo comma dell'articolo 1131 del codice civile, come modificato dalla legge qui pubblicata: "Art. 1131. Rappresentanza. Nei limiti delle attribuzioni stabilite dall'articolo 1130 o dei maggiori poteri conferitigli dal regolamento di condominio o dall'assemblea, l'amministratore ha la rappresentanza dei partecipanti e puo' agire in giudizio sia contro i condomini sia contro i terzi. (Omissis).".
Art. 13 1. L'articolo 1134 del codice civile e' sostituito dal seguente: «Art. 1134. - (Gestione di iniziativa individuale). - Il condomino che ha assunto la gestione delle parti comuni senza autorizzazione dell'amministratore o dell'assemblea non ha diritto al rimborso, salvo che si tratti di spesa urgente». 2. All'articolo 1135 del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni: a) al primo comma, il numero 4) e' sostituito dal seguente: «4) alle opere di manutenzione straordinaria e alle innovazioni, costituendo obbligatoriamente un fondo speciale di importo pari all'ammontare dei lavori»; b) e' aggiunto, in fine, il seguente comma: «L'assemblea puo' autorizzare l'amministratore a partecipare e collaborare a progetti, programmi e iniziative territoriali promossi dalle istituzioni locali o da soggetti privati qualificati, anche mediante opere di risanamento di parti comuni degli immobili nonche' di demolizione, ricostruzione e messa in sicurezza statica, al fine di favorire il recupero del patrimonio edilizio esistente, la vivibilita' urbana, la sicurezza e la sostenibilita' ambientale della zona in cui il condominio e' ubicato».
Art. 14 1. L'articolo 1136 del codice civile e' sostituito dal seguente: «Art. 1136. - (Costituzione dell'assemblea e validita' delle deliberazioni). - L'assemblea in prima convocazione e' regolarmente costituita con l'intervento di tanti condomini che rappresentino i due terzi del valore dell'intero edificio e la maggioranza dei partecipanti al condominio. Sono valide le deliberazioni approvate con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti e almeno la meta' del valore dell'edificio. Se l'assemblea in prima convocazione non puo' deliberare per mancanza di numero legale, l'assemblea in seconda convocazione delibera in un giorno successivo a quello della prima e, in ogni caso, non oltre dieci giorni dalla medesima. L'assemblea in seconda convocazione e' regolarmente costituita con l'intervento di tanti condomini che rappresentino almeno un terzo del valore dell'intero edificio e un terzo dei partecipanti al condominio. La deliberazione e' valida se approvata dalla maggioranza degli intervenuti con un numero di voti che rappresenti almeno un terzo del valore dell'edificio. Le deliberazioni che concernono la nomina e la revoca dell'amministratore o le liti attive e passive relative a materie che esorbitano dalle attribuzioni dell'amministratore medesimo, le deliberazioni che concernono la ricostruzione dell'edificio o riparazioni straordinarie di notevole entita' e le deliberazioni di cui agli articoli 1117-quater, 1120, secondo comma, 1122-ter nonche' 1135, terzo comma, devono essere sempre approvate con la maggioranza stabilita dal secondo comma del presente articolo. Le deliberazioni di cui all'articolo 1120, primo comma, e all'articolo 1122-bis, terzo comma, devono essere approvate dall'assemblea con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti ed almeno i due terzi del valore dell'edificio. L'assemblea non puo' deliberare, se non consta che tutti gli aventi diritto sono stati regolarmente convocati. Delle riunioni dell'assemblea si redige processo verbale da trascrivere nel registro tenuto dall'amministratore».
Art. 15 1. L'articolo 1137 del codice civile e' sostituito dal seguente: «Art. 1137. - (Impugnazione delle deliberazioni dell'assemblea). - Le deliberazioni prese dall'assemblea a norma degli articoli precedenti sono obbligatorie per tutti i condomini. Contro le deliberazioni contrarie alla legge o al regolamento di condominio ogni condomino assente, dissenziente o astenuto puo' adire l'autorita' giudiziaria chiedendone l'annullamento nel termine perentorio di trenta giorni, che decorre dalla data della deliberazione per i dissenzienti o astenuti e dalla data di comunicazione della deliberazione per gli assenti. L'azione di annullamento non sospende l'esecuzione della deliberazione, salvo che la sospensione sia ordinata dall'autorita' giudiziaria. L'istanza per ottenere la sospensione proposta prima dell'inizio della causa di merito non sospende ne' interrompe il termine per la proposizione dell'impugnazione della deliberazione. Per quanto non espressamente previsto, la sospensione e' disciplinata dalle norme di cui al libro IV, titolo I, capo III, sezione I, con l'esclusione dell'articolo 669-octies, sesto comma, del codice di procedura civile».
Art. 16 1. All'articolo 1138 del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni: a) il terzo comma e' sostituito dal seguente: «Il regolamento deve essere approvato dall'assemblea con la maggioranza stabilita dal secondo comma dell'articolo 1136 ed allegato al registro indicato dal numero 7) dell'articolo 1130. Esso puo' essere impugnato a norma dell'articolo 1107»; b) e' aggiunto, in fine, il seguente comma: «Le norme del regolamento non possono vietare di possedere o detenere animali domestici».
Note all'art. 16: Si riporta il testo dell'articolo 1138 del codice civile, come modificato dalla legge qui pubblicata: "Art. 1138. Regolamento di condominio. Quando in un edificio il numero dei condomini e' superiore a dieci, deve essere formato un regolamento, il quale contenga le norme circa l'uso delle cose comuni e la ripartizione delle spese, secondo i diritti e gli obblighi spettanti a ciascun condomino, nonche' le norme per la tutela del decoro dell'edificio e quelle relative all'amministrazione. Ciascun condomino puo' prendere l'iniziativa per la formazione del regolamento di condominio o per la revisione di quello esistente. Il regolamento deve essere approvato dall'assemblea con la maggioranza stabilita dal secondo comma dell'articolo 1136 ed allegato al registro indicato dal numero 7) dell'articolo 1130. Esso puo' essere impugnato a norma dell'articolo 1107. Le norme del regolamento non possono in alcun modo menomare i diritti di ciascun condomino, quali risultano dagli atti di acquisto e dalle convenzioni, e in nessun caso possono derogare alle disposizioni degli articoli 1118, secondo comma, 1119, 1120, 1129, 1131, 1132, 1136 e 1137. Le norme del regolamento non possono vietare di possedere o detenere animali domestici.".
Art. 17 1. Al numero 1) del primo comma dell'articolo 2659 del codice civile sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «. Per i condominii devono essere indicati l'eventuale denominazione, l'ubicazione e il codice fiscale».
Note all'art. 17: Si riporta il testo del numero 1) del primo comma dell'articolo 2659 del codice civile, come modificato dalla legge qui pubblicata: "Art. 2659. Nota di trascrizione. Chi domanda la trascrizione di un atto tra vivi deve presentare al conservatore dei registri immobiliari, insieme con la copia del titolo, una nota in doppio originale, nella quale devono essere indicati: 1) il cognome ed il nome, il luogo e data di nascita e il numero di codice fiscale delle parti, nonche' il regime patrimoniale delle stesse, se coniugate, secondo quanto risulta da loro dichiarazione resa nel titolo o da certificato dell'ufficiale di stato civile; la denominazione o la ragione sociale, la sede e il numero di codice fiscale delle persone giuridiche, delle societa' previste dai capi II, III e IV del titolo V del libro quinto e delle associazioni non riconosciute, con l'indicazione, per queste ultime e per le societa' semplici, anche delle generalita' delle persone che le rappresentano secondo l'atto costitutivo. Per i condominii devono essere indicati l'eventuale denominazione, l'ubicazione e il codice fiscale. (Omissis).".
Art. 18 1. L'articolo 63 delle disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 30 marzo 1942, n. 318, e' sostituito dal seguente: «Art. 63. - Per la riscossione dei contributi in base allo stato di ripartizione approvato dall'assemblea, l'amministratore, senza bisogno di autorizzazione di questa, puo' ottenere un decreto di ingiunzione immediatamente esecutivo, nonostante opposizione, ed e' tenuto a comunicare ai creditori non ancora soddisfatti che lo interpellino i dati dei condomini morosi. I creditori non possono agire nei confronti degli obbligati in regola con i pagamenti, se non dopo l'escussione degli altri condomini. In caso di mora nel pagamento dei contributi che si sia protratta per un semestre, l'amministratore puo' sospendere il condomino moroso dalla fruizione dei servizi comuni suscettibili di godimento separato. Chi subentra nei diritti di un condomino e' obbligato solidalmente con questo al pagamento dei contributi relativi all'anno in corso e a quello precedente. Chi cede diritti su unita' immobiliari resta obbligato solidalmente con l'avente causa per i contributi maturati fino al momento in cui e' trasmessa all'amministratore copia autentica del titolo che determina il trasferimento del diritto».
Art. 19 1. L'articolo 64 delle disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie e' sostituito dal seguente: «Art. 64. - Sulla revoca dell'amministratore, nei casi indicati dall'undicesimo comma dell'articolo 1129 e dal quarto comma dell'articolo 1131 del codice, il tribunale provvede in camera di consiglio, con decreto motivato, sentito l'amministratore in contraddittorio con il ricorrente. Contro il provvedimento del tribunale puo' essere proposto reclamo alla corte d'appello nel termine di dieci giorni dalla notificazione o dalla comunicazione».
Art. 20 1. All'articolo 66 delle disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie, il terzo comma e' sostituito dai seguenti: «L'avviso di convocazione, contenente specifica indicazione dell'ordine del giorno, deve essere comunicato almeno cinque giorni prima della data fissata per l'adunanza in prima convocazione, a mezzo di posta raccomandata, posta elettronica certificata, fax o tramite consegna a mano, e deve contenere l'indicazione del luogo e dell'ora della riunione. In caso di omessa, tardiva o incompleta convocazione degli aventi diritto, la deliberazione assembleare e' annullabile ai sensi dell'articolo 1137 del codice su istanza dei dissenzienti o assenti perche' non ritualmente convocati. L'assemblea in seconda convocazione non puo' tenersi nel medesimo giorno solare della prima. L'amministratore ha facolta' di fissare piu' riunioni consecutive in modo da assicurare lo svolgimento dell'assemblea in termini brevi, convocando gli aventi diritto con un unico avviso nel quale sono indicate le ulteriori date ed ore di eventuale prosecuzione dell'assemblea validamente costituitasi».
Note all'art. 20: Si riporta il testo del terzo comma, dell'articolo 66 delle disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie, come modificato dalla legge qui pubblicata: "Art. 66. (Omissis). L'avviso di convocazione, contenente specifica indicazione dell'ordine del giorno, deve essere comunicato almeno cinque giorni prima della data fissata per l'adunanza in prima convocazione, a mezzo di posta raccomandata, posta elettronica certificata, fax o tramite consegna a mano, e deve contenere l'indicazione del luogo e dell'ora della riunione. In caso di omessa, tardiva o incompleta convocazione degli aventi diritto, la deliberazione assembleare e' annullabile ai sensi dell'articolo 1137 del codice su istanza dei dissenzienti o assenti perche' non ritualmente convocati. L'assemblea in seconda convocazione non puo' tenersi nel medesimo giorno solare della prima. L'amministratore ha facolta' di fissare piu' riunioni consecutive in modo da assicurare lo volgimento dell'assemblea in termini brevi, convocando gli aventi diritto con un unico avviso nel quale sono indicate le ulteriori date ed ore di eventuale prosecuzione dell'assemblea validamente costituitasi.".
Art. 21 1. L'articolo 67 delle disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie e' sostituito dal seguente: «Art. 67. - Ogni condomino puo' intervenire all'assemblea anche a mezzo di rappresentante, munito di delega scritta. Se i condomini sono piu' di venti, il delegato non puo' rappresentare piu' di un quinto dei condomini e del valore proporzionale. Qualora un'unita' immobiliare appartenga in proprieta' indivisa a piu' persone, queste hanno diritto a un solo rappresentante nell'assemblea, che e' designato dai comproprietari interessati a norma dell'articolo 1106 del codice. Nei casi di cui all'articolo 1117-bis del codice, quando i partecipanti sono complessivamente piu' di sessanta, ciascun condominio deve designare, con la maggioranza di cui all'articolo 1136, quinto comma, del codice, il proprio rappresentante all'assemblea per la gestione ordinaria delle parti comuni a piu' condominii e per la nomina dell'amministratore. In mancanza, ciascun partecipante puo' chiedere che l'autorita' giudiziaria nomini il rappresentante del proprio condominio. Qualora alcuni dei condominii interessati non abbiano nominato il proprio rappresentante, l'autorita' giudiziaria provvede alla nomina su ricorso anche di uno solo dei rappresentanti gia' nominati, previa diffida a provvedervi entro un congruo termine. La diffida ed il ricorso all'autorita' giudiziaria sono notificati al condominio cui si riferiscono in persona dell'amministratore o, in mancanza, a tutti i condomini. Ogni limite o condizione al potere di rappresentanza si considera non apposto. Il rappresentante risponde con le regole del mandato e comunica tempestivamente all'amministratore di ciascun condominio l'ordine del giorno e le decisioni assunte dall'assemblea dei rappresentanti dei condominii. L'amministratore riferisce in assemblea. All'amministratore non possono essere conferite deleghe per la partecipazione a qualunque assemblea. L'usufruttuario di un piano o porzione di piano dell'edificio esercita il diritto di voto negli affari che attengono all'ordinaria amministrazione e al semplice godimento delle cose e dei servizi comuni. Nelle altre deliberazioni, il diritto di voto spetta ai proprietari, salvi i casi in cui l'usufruttuario intenda avvalersi del diritto di cui all'articolo 1006 del codice ovvero si tratti di lavori od opere ai sensi degli articoli 985 e 986 del codice. In tutti questi casi l'avviso di convocazione deve essere comunicato sia all'usufruttuario sia al nudo proprietario. Il nudo proprietario e l'usufruttuario rispondono solidalmente per il pagamento dei contributi dovuti all'amministrazione condominiale».
Art. 22 1. L'articolo 68 delle disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie e' sostituito dal seguente: «Art. 68. - Ove non precisato dal titolo ai sensi dell'articolo 1118, per gli effetti indicati dagli articoli 1123, 1124, 1126 e 1136 del codice, il valore proporzionale di ciascuna unita' immobiliare e' espresso in millesimi in apposita tabella allegata al regolamento di condominio. Nell'accertamento dei valori di cui al primo comma non si tiene conto del canone locatizio, dei miglioramenti e dello stato di manutenzione di ciascuna unita' immobiliare».
Art. 23 1. L'articolo 69 delle disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie e' sostituito dal seguente: «Art. 69. - I valori proporzionali delle singole unita' immobiliari espressi nella tabella millesimale di cui all'articolo 68 possono essere rettificati o modificati all'unanimita'. Tali valori possono essere rettificati o modificati, anche nell'interesse di un solo condomino, con la maggioranza prevista dall'articolo 1136, secondo comma, del codice, nei seguenti casi: 1) quando risulta che sono conseguenza di un errore; 2) quando, per le mutate condizioni di una parte dell'edificio, in conseguenza di sopraelevazione, di incremento di superfici o di incremento o diminuzione delle unita' immobiliari, e' alterato per piu' di un quinto il valore proporzionale dell'unita' immobiliare anche di un solo condomino. In tal caso il relativo costo e' sostenuto da chi ha dato luogo alla variazione. Ai soli fini della revisione dei valori proporzionali espressi nella tabella millesimale allegata al regolamento di condominio ai sensi dell'articolo 68, puo' essere convenuto in giudizio unicamente il condominio in persona dell'amministratore. Questi e' tenuto a darne senza indugio notizia all'assemblea dei condomini. L'amministratore che non adempie a quest'obbligo puo' essere revocato ed e' tenuto al risarcimento degli eventuali danni. Le norme di cui al presente articolo si applicano per la rettifica o la revisione delle tabelle per la ripartizione delle spese redatte in applicazione dei criteri legali o convenzionali».
Art. 24 1. L'articolo 70 delle disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie e' sostituito dal seguente: «Art. 70. - Per le infrazioni al regolamento di condominio puo' essere stabilito, a titolo di sanzione, il pagamento di una somma fino ad euro 200 e, in caso di recidiva, fino ad euro 800. La somma e' devoluta al fondo di cui l'amministratore dispone per le spese ordinarie».
Art. 25 1. Dopo l'articolo 71 delle disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie sono inseriti i seguenti: «Art. 71-bis. - Possono svolgere l'incarico di amministratore di condominio coloro: a) che hanno il godimento dei diritti civili; b) che non sono stati condannati per delitti contro la pubblica amministrazione, l'amministrazione della giustizia, la fede pubblica, il patrimonio o per ogni altro delitto non colposo per il quale la legge commina la pena della reclusione non inferiore, nel minimo, a due anni e, nel massimo, a cinque anni; c) che non sono stati sottoposti a misure di prevenzione divenute definitive, salvo che non sia intervenuta la riabilitazione; d) che non sono interdetti o inabilitati; e) il cui nome non risulta annotato nell'elenco dei protesti cambiari; f) che hanno conseguito il diploma di scuola secondaria di secondo grado; g) che hanno frequentato un corso di formazione iniziale e svolgono attivita' di formazione periodica in materia di amministrazione condominiale. I requisiti di cui alle lettere f) e g) del primo comma non sono necessari qualora l'amministratore sia nominato tra i condomini dello stabile. Possono svolgere l'incarico di amministratore di condominio anche societa' di cui al titolo V del libro V del codice. In tal caso, i requisiti devono essere posseduti dai soci illimitatamente responsabili, dagli amministratori e dai dipendenti incaricati di svolgere le funzioni di amministrazione dei condominii a favore dei quali la societa' presta i servizi. La perdita dei requisiti di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) del primo comma comporta la cessazione dall'incarico. In tale evenienza ciascun condomino puo' convocare senza formalita' l'assemblea per la nomina del nuovo amministratore. A quanti hanno svolto attivita' di amministrazione di condominio per almeno un anno, nell'arco dei tre anni precedenti alla data di entrata in vigore della presente disposizione, e' consentito lo svolgimento dell'attivita' di amministratore anche in mancanza dei requisiti di cui alle lettere f) e g) del primo comma. Resta salvo l'obbligo di formazione periodica. Art. 71-ter. - Su richiesta dell'assemblea, che delibera con la maggioranza di cui al secondo comma dell'articolo 1136 del codice, l'amministratore e' tenuto ad attivare un sito internet del condominio che consenta agli aventi diritto di consultare ed estrarre copia in formato digitale dei documenti previsti dalla delibera assembleare. Le spese per l'attivazione e la gestione del sito internet sono poste a carico dei condomini. Art. 71-quater - Per controversie in materia di condominio, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, si intendono quelle derivanti dalla violazione o dall'errata applicazione delle disposizioni del libro III, titolo VII, capo II, del codice e degli articoli da 61 a 72 delle presenti disposizioni per l'attuazione del codice. La domanda di mediazione deve essere presentata, a pena di inammissibilita', presso un organismo di mediazione ubicato nella circoscrizione del tribunale nella quale il condominio e' situato. Al procedimento e' legittimato a partecipare l'amministratore, previa delibera assembleare da assumere con la maggioranza di cui all'articolo 1136, secondo comma, del codice. Se i termini di comparizione davanti al mediatore non consentono di assumere la delibera di cui al terzo comma, il mediatore dispone, su istanza del condominio, idonea proroga della prima comparizione. La proposta di mediazione deve essere approvata dall'assemblea con la maggioranza di cui all'articolo 1136, secondo comma, del codice. Se non si raggiunge la predetta maggioranza, la proposta si deve intendere non accettata. Il mediatore fissa il termine per la proposta di conciliazione di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, tenendo conto della necessita' per l'amministratore di munirsi della delibera assembleare».
Art. 26 1. Dopo l'articolo 155 delle disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie e' inserito il seguente: «Art. 155-bis. - L'assemblea, ai fini dell'adeguamento degli impianti non centralizzati di cui all'articolo 1122-bis, primo comma, del codice, gia' esistenti alla data di entrata in vigore del predetto articolo, adotta le necessarie prescrizioni con le maggioranze di cui all'articolo 1136, commi primo, secondo e terzo, del codice».
Art. 27 1. All'articolo 2, comma 1, della legge 9 gennaio 1989, n. 13, le parole: «con le maggioranze previste dall'articolo 1136, secondo e terzo comma, del codice civile» sono sostituite dalle seguenti: «con le maggioranze previste dal secondo comma dell'articolo 1120 del codice civile».
Note all'art. 27: Si riporta il testo dell'articolo 2, comma 1, della legge 9 gennaio 1989, n. 13 (Disposizioni per favorire il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati.), come modificato dalla legge qui pubblicata: "Art. 2. 1. Le deliberazioni che hanno per oggetto le innovazioni da attuare negli edifici privati dirette ad eliminare le barriere architettoniche di cui all'articolo 27, primo comma, della legge 30 marzo 1971, n. 118, ed all'articolo 1, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1978, n. 384, nonche' la realizzazione di percorsi attrezzati e la installazione di dispositivi di segnalazione atti a favorire la mobilita' dei ciechi all'interno degli edifici privati, sono approvate dall'assemblea del condominio, in prima o in seconda convocazione, con le maggioranze previste dal secondo comma dell'articolo 1120 del codice civile. (Omissis).".
Art. 28 1. All'articolo 26, comma 2, della legge 9 gennaio 1991, n. 10, le parole: «semplice delle quote millesimali rappresentate dagli intervenuti in assemblea» sono sostituite dalle seguenti: «degli intervenuti, con un numero di voti che rappresenti almeno un terzo del valore dell'edificio». 2. All'articolo 26, comma 5, della legge 9 gennaio 1991, n. 10, le parole: «l'assemblea di condominio decide a maggioranza, in deroga agli articoli 1120 e 1136 del codice civile» sono sostituite dalle seguenti: «l'assemblea di condominio delibera con le maggioranze previste dal secondo comma dell'articolo 1120 del codice civile».
Note all'art. 28: Si riporta il testo dell'articolo 26, commi 2 e 5, della legge 9 gennaio 1991, n. 10 (Norme per l'attuazione del Piano energetico nazionale in materia di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia.), come modificato dalla legge qui pubblicata: "Art. 26. Progettazione, messa in opera ed esercizio di edifici e di impianti. (Omissis). 2. Per gli interventi sugli edifici e sugli impianti volti al contenimento del consumo energetico ed all'utilizzazione delle fonti di energia di cui all'articolo 1, individuati attraverso un attestato di certificazione energetica o una diagnosi energetica realizzata da un tecnico abilitato, le pertinenti decisioni condominiali sono valide se adottate con la maggioranza degli intervenuti, con un numero di voti che rappresenti almeno un terzo del valore dell'edificio. (Omissis). 5. Per le innovazioni relative all'adozione di sistemi di termoregolazione e di contabilizzazione del calore e per il conseguente riparto degli oneri di riscaldamento in base al consumo effettivamente registrato, l'assemblea di condominio delibera con le maggioranze previste dal secondo comma dell'articolo 1120 del codice civile. (Omissis).".
Art. 29 1. All'articolo 2-bis, comma 13, del decreto-legge 23 gennaio 2001, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 2001, n. 66, le parole: «l'articolo 1136, terzo comma, dello stesso codice» sono sostituite dalle seguenti: «l'articolo 1120, secondo comma, dello stesso codice».
Note all'art. 29: Si riporta il testo dell'articolo 2-bis, comma 13, del decreto legge 23 gennaio 2001, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 2001, n. 66 (Disposizioni urgenti per il differimento di termini in materia di trasmissioni radiotelevisive analogiche e digitali, nonche' per il risanamento di impianti radiotelevisivi.), come modificato dalla legge qui pubblicata: "Art. 2-bis. Trasmissioni radiotelevisive digitali su frequenze terrestri. Sistemi audiovisivi terrestri. (Omissis). 13. Al fine di favorire lo sviluppo e la diffusione delle nuove tecnologie di radiodiffusione da satellite, le opere di installazione di nuovi impianti sono innovazioni necessarie ai sensi dell'articolo 1120, primo comma, del codice civile. Per l'approvazione delle relative deliberazioni si applica l'articolo 1120, secondo comma, dello stesso codice. Le disposizioni di cui ai precedenti periodi non costituiscono titolo per il riconoscimento di benefici fiscali. (Omissis).".
Art. 30 1. I contributi per le spese di manutenzione ordinaria e straordinaria nonche' per le innovazioni sono prededucibili ai sensi dell'articolo 111 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni, se divenute esigibili ai sensi dell'articolo 63, primo comma, delle disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie, come sostituito dall'articolo 18 della presente legge, durante le procedure concorsuali.
Note all'art. 30: Si riporta il testo dell'articolo 111, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa.): "Art. 111. Ordine di distribuzione delle somme. Le somme ricavate dalla liquidazione dell'attivo sono erogate nel seguente ordine: 1) per il pagamento dei crediti prededucibili; 2) per il pagamento dei crediti ammessi con prelazione sulle cose vendute secondo l'ordine assegnato dalla legge; 3) per il pagamento dei creditori chirografari, in proporzione dell'ammontare del credito per cui ciascuno di essi fu ammesso, compresi i creditori indicati al n. 2, qualora non sia stata ancora realizzata la garanzia, ovvero per la parte per cui rimasero non soddisfatti da questa. Sono considerati crediti prededucibili quelli cosi' qualificati da una specifica disposizione di legge, e quelli sorti in occasione o in funzione delle procedure concorsuali di cui alla presente legge; tali crediti sono soddisfatti con preferenza ai sensi del primo comma n. 1).".
Art. 31 1. All'articolo 23, primo comma, del codice di procedura civile, dopo le parole: «per le cause tra condomini» sono inserite le seguenti: «, ovvero tra condomini e condominio,».
Note all'art. 31: Si riporta il testo dell'articolo 23, primo comma, del codice di procedura civile, come modificato dalla legge qui pubblicata: "Art. 23. Foro per le cause tra soci e tra condomini. Per le cause tra soci e' competente il giudice del luogo dove ha sede la societa'; per le cause tra condomini, ovvero tra condomini e condominio, il giudice del luogo dove si trovano i beni comuni o la maggior parte di essi. (Omissis).".
Art. 32 1. Le disposizioni di cui alla presente legge entrano in vigore dopo sei mesi dalla data di pubblicazione della medesima nella Gazzetta Ufficiale. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addi' 11 dicembre 2012 NAPOLITANO Monti, Presidente del Consiglio dei Ministri Visto, il Guardasigilli: Severino agenzia immobiliare Pesaro Real Office ha elencato la nuova legge del condominio tratta dalla gazzetta ufficiale alcuni approfondimenti e leggi sul condominio https://www.condominioelocazioni.it/index_file/news4.htm https://www.lastampa.it/2013/06/27/italia/i-tuoi-diritti/casa-e-condominio/focus/tutto-sulla-riforma-del-condominio-LDs5OgmKHNJoYkVeh003YO/pagina.html https://www.altalex.com/index.php?idnot=13128 https://www.lavorincasa.it/articoli/in/normative/riforma-del-condominio/
La locazione, in diritto, costituisce il contratto con il quale una parte (detta locatore) si obbliga a permettere a un altro soggetto (conduttore o locatario) l’utilizzo di una cosa per un dato tempo in cambio di un determinato corrispettivo.
Contratti di locazione
Esistono per legge i seguenti contratti di locazione:
Contratti di locazione a canone libero ( 4+4 )
Contratti di locazione a canone concordato o calmierato
Contratti di locazione di natura transitoria
Contratti di locazione per finalità turistiche
Contratti di locazione per studenti universitari
Contratti di locazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica
Contratti di locazione di immobile di interesse storico od artistico
Contratti di locazione ad uso diverso da quello di abitazione
Contratti di locazione stipulati dagli enti locali in qualità di conduttori per soddisfare esigenze abitative di carattere transitorio
Contratti di sublocazione
Contratti di Comodato
Contratti di affitto d’azienda
Esamineremo solo alcuni dei contratti di locazioni, quelli più comuni, ad esempio:
Affitto a canone libero
I contratti di locazione di immobili adibiti ad uso abitativo, di seguito denominati “contratti di locazione”, sono stipulati o rinnovati, successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dei commi 1 e 3 dell’articolo 2.
A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, per la stipula di validi contratti di locazione è richiesta la forma scritta.
Le parti possono stipulare contratti di locazione di durata non inferiore a quattro anni, decorsi i quali i contratti sono rinnovati per un periodo di quattro anni, fatti salvi i casi in cui il locatore intenda adibire l’immobile agli usi o effettuare sullo stesso le opere di cui all’articolo 3, ovvero vendere l’immobile alle condizioni e con le modalità di cui al medesimo articolo 3. Alla seconda scadenza del contratto, ciascuna delle parti ha diritto di attivare la procedura per il rinnovo a nuove condizioni o per la rinuncia al rinnovo del contratto, comunicando la propria intenzione con lettera raccomandata da inviare all’altra parte almeno sei mesi prima della scadenza. La parte interpellata deve rispondere a mezzo lettera raccomandata entro sessanta giorni dalla data di ricezione della raccomandata di cui al secondo periodo. In mancanza di risposta o di accordo il contratto si intenderà scaduto alla data di cessazione della locazione. In mancanza della comunicazione di cui al secondo periodo il contratto è rinnovato tacitamente alle medesime condizioni.
Contratti di locazione a canone concordato o calmierato
Grazie alla legge nr. 431 del 9 dicembre 1998, vengono definiti i nuovo contratti di locazione
cosidetti ” a canone concordato”. Tale contratto non supera il famoso contratto tradizionale 4+4,
ma lo affianca. Rispetto a quest’ ultimo il “canone concordato” prevede che le parti siano più
libere, pur rispettando quanto stabilito da appositi accordi definiti in sede locale fra le
organizzazione dei proprietari e degli inquilini, nella pattuizione del valore del canone, della durata
e di altre condizioni contrattuali minori. La legge stessa comunque pone già un limite in merito alla
durata minima di questi nuovi contratti ( 3 anni più 2 anni di rinnovo automatico eccetto la facoltà
del proprietario di disdettare in alcune casistiche ben previste dalla legge).
Inoltre la stessa legge prevede agevolazioni fiscali: solo per i comuni ad alta densità abitativa
(Pesaro è fra questi), riduzione di un ulteriore 30% del reddito imponibile derivante al proprietario
da tali contratti; per tutti i comuni, una riduzione della base imponibile su cui calcolare l’ imposta di
registro che porta tale base imponibile al 70 %.
Con la definizione dell’ accordo locale fra le organizzazioni proprietari/conduttori , si sono definiti i
canoni ( divisi in diverse fasce), i parametri oggettivi e quelli soggettivi legati alla formazione dei
suddetti canoni.
Inoltre i comuni decidono per tale tipologia di contratto una riduzione dell’ imu ( vedi per es. delibera
del comune di Pesaro con la quale si determina un imu agevolata su tali
contratti fra privati, a patto che il conduttore risulti dalla residenza anagrafica soggetto che utilizza
la relativa unità immobiliare come abitazione principale.
Ricapitolando un proprietario che cede in locazione nel Comune di Pesaro ad un altro
privato un appartamento con contratto a canone concordato usufruisce dei seguenti
“benefici/agevolazioni/vantaggi”:
1) reddito imponibile irpef ridotto di un ulteriore 30 %
2) imu agevolata sempre che, e dal momento in
cui il conduttore prenda la residenza ( abitazione principale) nel relativo alloggio.
3) riduzione dell’ imposta di registro del 30 %.
4) durata minore del contratto ( 3+2 rispetto al tradizionale 4+4)
——————————————————————————————-
Per i Conduttori che stipulano contratti a canone concordato vi sono le seguenti agevolazioni fiscali:
Agevolazione irpef di € 495,80 se il redditto lordo non superi € 15.493,71
Agevolazione irpef di € 247,90 se il redditto lordo è compreso tra € 15.493,71 e € 30.987,41
Contratti di locazione di natura transitoria
Concepito per rapporti di breve durata come può capitare sempre più spesso per i lavoratori fuori sede, sono di durata minima di un mese e massima di 18 mesi. Il canone è determinato dall’accordo territoriale. Non vi sono agevolazioni per questo tipo di contratto.
Contratti di locazione per finalità turistiche
Le locazioni di alloggi effettuate per soddisfare finalità turistiche sono regolate dalle sole norme del codice civile, che lascia ampia discrezionalità alla volontà delle parti. Il legislatore ha evidenziato che la locazione per finalità turistiche non risponde a un’esigenza abitativa primaria (una locazione con finalità turistiche presuppone, infatti, che il conduttore abbia a sua disposizione un altro immobile da adibire a propria abitazione principale), e, pertanto, è rimessa alla libera volontà delle parti contraenti la ricerca dell’accordo più conveniente.
I redditi percepiti vanno dichiarati nel quadro del modello Unico, se sono relativi a contratti di locazione stipulati per una durata non superiore ai trenta giorni . Per questo tipo di contratti non sussiste alcun obbligo di registrazione.
Pertanto, redditi relativi a più contratti di locazione, inferiori ai trenta giorni con locatari diversi, andranno sommati . Le spese inerenti la produzione del reddito (ad esempio l’intermediazione pagata all’agenzia immobiliare che ha procurato il cliente) potranno essere portate in deduzione.
Per i contratti superiori ai trenta giorni, per i quali, invece, sussiste l’obbligo di registrazione, oltre al 2 per cento dell’imposta di registro sul canone pattuito, il relativo reddito andrà dichiarato tra i redditi di fabbricati.
Contratti per studenti universitari
Possono essere stipulati nei Comuni sede di Università o di corsi universitari distaccati o nei comuni limitrofi. La durata minima è di 6 mesi e quella massima di 36. ( art. 5 comma 2 L. 9 dicembre 1998, n. 431)
Il contratto può essere stipulato da uno studente iscritto ad un corso universitario o parauniversitario, residente in Comune diverso da quello di iscrizione universitaria oppure da gruppi di studenti oppure da aziende per il diritto allo studio.
Per il proprietario sono previste le stesse agevolazioni stabilite per i contratti convenzionati.
La legge sugli affitti
Legge 9 dicembre 1998, n. 431
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 292 del 15 dicembre 1998 – Supplemento Ordinario n. 203/L
Capo I
LOCAZIONE DI IMMOBILI ADIBITI AD USO ABITATIVO
Art. 1.
(Ambito di applicazione).
1. I contratti di locazione di immobili adibiti ad uso abitativo, di seguito denominati “contratti di locazione”, sono stipulati o rinnovati, successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dei commi 1 e 3 dell’articolo 2.
2. Le disposizioni di cui agli articoli 2, 3, 4, 7, 8 e 13 della presente legge non si applicano:
a) ai contratti di locazione relativi agli immobili vincolati ai sensi della legge 1° giugno 1939, n. 1089, o inclusi nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, che sono sottoposti esclusivamente alla disciplina di cui agli articoli 1571 e seguenti del codice civile qualora non siano stipulati secondo le modalità di cui al comma 3 dell’articolo 2 della presente legge;
b) agli alloggi di edilizia residenziale pubblica, ai quali si applica la relativa normativa vigente, statale e regionale;
c) agli alloggi locati esclusivamente per finalità turistiche.
3. Le disposizioni di cui agli articoli 2, 3, 4, 7 e 13 della presente legge non si applicano ai contratti di locazione stipulati dagli enti locali in qualità di conduttori per soddisfare esigenze abitative di carattere transitorio, ai quali si applicano le disposizioni di cui agli articoli 1571 e seguenti del codice civile. A tali contratti non si applica l’articolo 56 della legge 27 luglio 1978, n. 392.
4. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, per la stipula di validi contratti di locazione è richiesta la forma scritta.
Art. 2.
(Modalità di stipula e di rinnovo dei contratti di locazione).
1. Le parti possono stipulare contratti di locazione di durata non inferiore a quattro anni, decorsi i quali i contratti sono rinnovati per un periodo di quattro anni, fatti salvi i casi in cui il locatore intenda adibire l’immobile agli usi o effettuare sullo stesso le opere di cui all’articolo 3, ovvero vendere l’immobile alle condizioni e con le modalità di cui al medesimo articolo 3. Alla seconda scadenza del contratto, ciascuna delle parti ha diritto di attivare la procedura per il rinnovo a nuove condizioni o per la rinuncia al rinnovo del contratto, comunicando la propria intenzione con lettera raccomandata da inviare all’altra parte almeno sei mesi prima della scadenza. La parte interpellata deve rispondere a mezzo lettera raccomandata entro sessanta giorni dalla data di ricezione della raccomandata di cui al secondo periodo. In mancanza di risposta o di accordo il contratto si intenderà scaduto alla data di cessazione della locazione. In mancanza della comunicazione di cui al secondo periodo il contratto è rinnovato tacitamente alle medesime condizioni.
2. Per i contratti stipulati o rinnovati ai sensi del comma 1, i contraenti possono avvalersi dell’assistenza delle organizzazioni della proprietà edilizia e dei conduttori.
3. In alternativa a quanto previsto dal comma 1, le parti possono stipulare contratti di locazione, definendo il valore del canone, la durata del contratto, anche in relazione a quanto previsto dall’articolo 5, comma 1, nel rispetto comunque di quanto previsto dal comma 5 del presente articolo, ed altre condizioni contrattuali sulla base di quanto stabilito in appositi accordi definiti in sede locale fra le organizzazioni della proprietà edilizia e le organizzazioni dei conduttori maggiormente rappresentative, che provvedono alla definizione di contratti-tipo. Al fine di promuovere i predetti accordi, i comuni, anche in forma associata, provvedono a convocare le predette organizzazioni entro sessanta giorni dalla emanazione del decreto di cui al comma 2 dell’articolo 4. I medesimi accordi sono depositati, a cura delle organizzazioni firmatarie, presso ogni comune dell’area territoriale interessata.
4. Per favorire la realizzazione degli accordi di cui al comma 3, i comuni possono deliberare, nel rispetto dell’equilibrio di bilancio, aliquote dell’imposta comunale sugli immobili (ICI) più favorevoli per i proprietari che concedono in locazione a titolo di abitazione principale immobili alle condizioni definite dagli accordi stessi. I comuni che adottano tali delibere possono derogare al limite minimo stabilito, ai fini della determinazione delle aliquote, dalla normativa vigente al momento in cui le delibere stesse sono assunte. I comuni di cui all’articolo 1 del decreto-legge 30 dicembre 1988, n. 551, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 1989, n. 61, e successive modificazioni, per la stessa finalità di cui al primo periodo possono derogare al limite massimo stabilito dalla normativa vigente in misura non superiore al 2 per mille, limitatamente agli immobili non locati per i quali non risultino essere stati registrati contratti di locazione da almeno due anni.
5. I contratti di locazione stipulati ai sensi del comma 3 non possono avere durata inferiore ai tre anni, ad eccezione di quelli di cui all’articolo 5. Alla prima scadenza del contratto, ove le parti non concordino sul rinnovo del medesimo, il contratto è prorogato di diritto per due anni fatta salva la facoltà di disdetta da parte del locatore che intenda adibire l’immobile agli usi o effettuare sullo stesso le opere di cui all’articolo 3, ovvero vendere l’immobile alle condizioni e con le modalità di cui al medesimo articolo 3. Alla scadenza del periodo di proroga biennale ciascuna delle parti ha diritto di attivare la procedura per il rinnovo a nuove condizioni o per la rinuncia al rinnovo del contratto comunicando la propria intenzione con lettera raccomandata da inviare all’altra parte almeno sei mesi prima della scadenza. In mancanza della comunicazione il contratto è rinnovato tacitamente alle medesime condizioni.
6. I contratti di locazione stipulati prima della data di entrata in vigore della presente legge che si rinnovino tacitamente sono disciplinati dal comma 1 del presente articolo.
Art. 3.
(Disdetta del contratto da parte del locatore).
1. Alla prima scadenza dei contratti stipulati ai sensi del comma 1 dell’articolo 2 e alla prima scadenza dei contratti stipulati ai sensi del comma 3 del medesimo articolo, il locatore può avvalersi della facoltà di diniego del rinnovo del contratto, dandone comunicazione al conduttore con preavviso di almeno sei mesi, per i seguenti motivi:
a) quando il locatore intenda destinare l’immobile ad uso abitativo, commerciale, artigianale o professionale proprio, del coniuge, dei genitori, dei figli o dei parenti entro il secondo grado;
b) quando il locatore, persona giuridica, società o ente pubblico o comunque con finalità pubbliche, sociali, mutualistiche, cooperative, assistenziali, culturali o di culto intenda destinare l’immobile all’esercizio delle attività dirette a perseguire le predette finalità ed offra al conduttore altro immobile idoneo e di cui il locatore abbia la piena disponibilità;
c) quando il conduttore abbia la piena disponibilità di un alloggio libero ed idoneo nello stesso comune;
d) quando l’immobile sia compreso in un edificio gravemente danneggiato che debba essere ricostruito o del quale debba essere assicurata la stabilità e la permanenza del conduttore sia di ostacolo al compimento di indispensabili lavori;
e) quando l’immobile si trovi in uno stabile del quale è prevista l’integrale ristrutturazione, ovvero si intenda operare la demolizione o la radicale trasformazione per realizzare nuove costruzioni, ovvero, trattandosi di immobile sito all’ultimo piano, il proprietario intenda eseguire sopraelevazioni a norma di legge e per eseguirle sia indispensabile per ragioni tecniche lo sgombero dell’immobile stesso;
f) quando, senza che si sia verificata alcuna legittima successione nel contratto, il conduttore non occupi continuativamente l’immobile senza giustificato motivo;
g) quando il locatore intenda vendere l’immobile a terzi e non abbia la proprietà di altri immobili ad uso abitativo oltre a quello eventualmente adibito a propria abitazione. In tal caso al conduttore è riconosciuto il diritto di prelazione, da esercitare con le modalità di cui agli articoli 38 e 39 della legge 27 luglio 1978, n. 392.
2. Nei casi di disdetta del contratto da parte del locatore per i motivi di cui al comma 1, lettere d) ed e), il possesso, per l’esecuzione dei lavori ivi indicati, della concessione o dell’autorizzazione edilizia è condizione di procedibilità dell’azione di rilascio. I termini di validità della concessione o dell’autorizzazione decorrono dall’effettiva disponibilità a seguito del rilascio dell’immobile. Il conduttore ha diritto di prelazione, da esercitare con le modalità di cui all’articolo 40 della legge 27 luglio 1978, n. 392, se il proprietario, terminati i lavori, concede nuovamente in locazione l’immobile. Nella comunicazione del locatore deve essere specificato, a pena di nullità, il motivo, fra quelli tassativamente indicati al comma 1, sul quale la disdetta è fondata.
3. Qualora il locatore abbia riacquistato la disponibilità dell’alloggio a seguito di illegittimo esercizio della facoltà di disdetta ai sensi del presente articolo, il locatore stesso è tenuto a corrispondere un risarcimento al conduttore da determinare in misura non inferiore a trentasei mensilità dell’ultimo canone di locazione percepito.
4. Per la procedura di diniego di rinnovo si applica l’articolo 30 della legge 27 luglio 1978, n. 392, e successive modificazioni.
5. Nel caso in cui il locatore abbia riacquistato, anche con procedura giudiziaria, la disponibilità dell’alloggio e non lo adibisca, nel termine di dodici mesi dalla data in cui ha riacquistato la disponibilità, agli usi per i quali ha esercitato facoltà di disdetta ai sensi del presente articolo, il conduttore ha diritto al ripristino del rapporto di locazione alle medesime condizioni di cui al contratto disdettato o, in alternativa, al risarcimento di cui al comma 3.
6. Il conduttore, qualora ricorrano gravi motivi, può recedere in qualsiasi momento dal contratto, dando comunicazione al locatore con preavviso di sei mesi.
Capo II
CONTRATTI DI LOCAZIONE STIPULATI IN BASE AD ACCORDI DEFINITI IN SEDE LOCALE
Art. 4.
(Convenzione nazionale).
1. Al fine di favorire la realizzazione degli accordi di cui al comma 3 dell’articolo 2, il Ministro dei lavori pubblici convoca le organizzazioni della proprietà edilizia e dei conduttori maggiormente rappresentative a livello nazionale entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e, successivamente, ogni tre anni a decorrere dalla medesima data, al fine di promuovere una convenzione, di seguito denominata “convenzione nazionale”, che individui i criteri generali per la definizione dei canoni, anche in relazione alla durata dei contratti, alla rendita catastale dell’immobile e ad altri parametri oggettivi, nonché delle modalità per garantire particolari esigenze delle parti. In caso di mancanza di accordo delle parti, i predetti criteri generali sono stabiliti dal Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro delle finanze, con il decreto di cui al comma 2 del presente articolo, sulla base degli orientamenti prevalenti espressi dalle predette organizzazioni. I criteri generali definiti ai sensi del presente comma costituiscono la base per la realizzazione degli accordi locali di cui al comma 3 dell’articolo 2 e il loro rispetto costituisce condizione per l’applicazione dei benefici di cui all’articolo 8.
2. I criteri generali di cui al comma 1 sono indicati in apposito decreto del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla conclusione della convenzione nazionale ovvero dalla constatazione, da parte del Ministro dei lavori pubblici, della mancanza di accordo delle parti, trascorsi novanta giorni dalla loro convocazione. Con il medesimo decreto sono stabilite le modalità di applicazione dei benefici di cui all’articolo 8 per i contratti di locazione stipulati ai sensi del comma 3 dell’articolo 2 in conformità ai criteri generali di cui al comma 1 del presente articolo.
3. Entro quattro mesi dalla data di emanazione del decreto di cui al comma 2, il Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro delle finanze, fissa con apposito decreto le condizioni alle quali possono essere stipulati i contratti di cui al comma 3 dell’articolo 2, nel caso in cui non vengano convocate da parte dei comuni le organizzazioni della proprietà edilizia e dei conduttori ovvero non siano definiti gli accordi di cui al medesimo comma 3 dell’articolo 2.
4. Fermo restando quanto stabilito dall’articolo 60, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, con apposito atto di indirizzo e coordinamento, da adottare con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, ai sensi dell’articolo 8 della legge 15 marzo 1997, n. 59, sono definiti, in sostituzione di quelli facenti riferimento alla legge 27 luglio 1978, n. 392, e successive modificazioni, criteri in materia di determinazione da parte delle regioni dei canoni di locazione per gli alloggi di edilizia residenziale pubblica. Gli attuali criteri di determinazione dei canoni restano validi fino all’adeguamento da parte delle regioni ai criteri stabiliti ai sensi del presente comma.
Art. 5.
(Contratti di locazione di natura transitoria).
1. Il decreto di cui al comma 2 dell’articolo 4 definisce le condizioni e le modalità per la stipula di contratti di locazione di natura transitoria anche di durata inferiore ai limiti previsti dalla presente legge per soddisfare particolari esigenze delle parti.
2. In alternativa a quanto previsto dal comma 1, possono essere stipulati contratti di locazione per soddisfare le esigenze abitative di studenti universitari sulla base di contratti-tipo definiti dagli accordi di cui al comma 3.
3. È facoltà dei comuni sede di università o di corsi universitari distaccati, eventualmente d’intesa con comuni limitrofi, promuovere specifici accordi locali per la definizione, sulla base dei criteri stabiliti ai sensi del comma 2 dell’articolo 4, di contratti-tipo relativi alla locazione di immobili ad uso abitativo per studenti universitari. Agli accordi partecipano, oltre alle organizzazioni di cui al comma 3 dell’articolo 2, le aziende per il diritto allo studio e le associazioni degli studenti, nonché cooperative ed enti non lucrativi operanti nel settore.
Capo III
ESECUZIONE DEI PROVVEDIMENTI DI RILASCIO DEGLI IMMOBILI ADIBITI AD USO ABITATIVO
Art. 6.
(Rilascio degli immobili).
1. Nei comuni indicati all’articolo 1 del decreto-legge 30 dicembre 1988, n. 551, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 1989, n. 61, e successive modificazioni, le esecuzioni dei provvedimenti di rilascio di immobili adibiti ad uso abitativo per finita locazione sono sospese per un periodo di centottanta giorni a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.
2. Il locatore ed il conduttore di immobili adibiti ad uso abitativo, per i quali penda provvedimento esecutivo di rilascio per finita locazione, avviano entro il termine di sospensione di cui al comma 1, a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, anche tramite le rispettive organizzazioni sindacali, trattative per la stipula di un nuovo contratto di locazione in base alle procedure definite all’articolo 2 della presente legge.
3. Trascorso il termine di cui al comma 1 ed in mancanza di accordo fra le parti per il rinnovo della locazione, i conduttori interessati possono chiedere, entro e non oltre i trenta giorni dalla scadenza del termine fissato dal comma 1, con istanza rivolta al pretore competente ai sensi dell’articolo 26, primo comma, del codice di procedura civile, che sia nuovamente fissato il giorno dell’esecuzione. Si applicano i commi dal secondo al settimo dell’articolo 11 del decreto-legge 23 gennaio 1982, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1982, n. 94. Avverso il decreto del pretore è ammessa opposizione al tribunale che giudica con le modalità di cui all’articolo 618 del codice di procedura civile. Il decreto con cui il pretore fissa nuovamente la data dell’esecuzione vale anche come autorizzazione all’ufficiale giudiziario a servirsi dell’assistenza della forza pubblica.
4. Per i provvedimenti esecutivi di rilascio per finita locazione emessi dopo la data di entrata in vigore della presente legge, il conduttore può chiedere una sola volta, con istanza rivolta al pretore competente ai sensi dell’articolo 26, primo comma, del codice di procedura civile, che sia nuovamente fissato il giorno dell’esecuzione entro un termine di sei mesi salvi i casi di cui al comma 5. Si applicano i commi dal secondo al settimo dell’articolo 11 del citato decreto-legge n. 9 del 1982, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 94 del 1982. Avverso il decreto del pretore il locatore ed il conduttore possono proporre opposizione per qualsiasi motivo al tribunale che giudica con le modalità di cui all’articolo 618 del codice di procedura civile.
5. Il differimento del termine delle esecuzioni di cui ai commi 3 e 4 può essere fissato fino a diciotto mesi nei casi in cui il conduttore abbia compiuto i 65 anni di età, abbia cinque o più figli a carico, sia iscritto nelle liste di mobilità, percepisca un trattamento di disoccupazione o di integrazione salariale, sia formalmente assegnatario di alloggio di edilizia residenziale pubblica ovvero di ente previdenziale o assicurativo, sia prenotatario di alloggio cooperativo in corso di costruzione, sia acquirente di un alloggio in costruzione, sia proprietario di alloggio per il quale abbia iniziato azione di rilascio. Il medesimo differimento del termine delle esecuzioni può essere fissato nei casi in cui il conduttore o uno dei componenti il nucleo familiare, convivente con il conduttore da almeno sei mesi, sia portatore di handicap o malato terminale.
6. Durante i periodi di sospensione delle esecuzioni di cui al comma 1 del presente articolo e al comma quarto dell’articolo 11 del citato decreto-legge n. 9 del 1982, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 94 del 1982, nonché per i periodi di cui all’articolo 3 del citato decreto-legge n. 551 del 1988, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 61 del 1989, come successivamente prorogati, e comunque fino all’effettivo rilascio, i conduttori sono tenuti a corrispondere, ai sensi dell’articolo 1591 del codice civile, una somma mensile pari all’ammontare del canone dovuto alla cessazione del contratto, al quale si applicano automaticamente ogni anno aggiornamenti in misura pari al settantacinque per cento della variazione, accertata dall’Istituto nazionale di statistica (ISTAT), dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati verificatasi nell’anno precedente; l’importo cosí determinato è maggiorato del venti per cento. La corresponsione di tale maggiorazione esime il conduttore dall’obbligo di risarcire il maggior danno ai sensi dell’articolo 1591 del codice civile. Durante i predetti periodi di sospensione sono dovuti gli oneri accessori di cui all’articolo 9 della legge 27 luglio 1978, n. 392, e successive modificazioni. In caso di inadempimento, il conduttore decade dal beneficio, comunque concesso, della sospensione dell’esecuzione del provvedimento di rilascio, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 55 della citata legge n. 392 del 1978.
7. Fatto salvo quanto previsto dai commi 2-bis e 2-ter dell’articolo 1 del citato decreto-legge n. 551 del 1988, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 61 del 1989, nonché quanto previsto dai commi primo, secondo e terzo dell’articolo 17 del citato decreto-legge n. 9 del 1982, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 94 del 1982, è data priorità ai destinatari di provvedimenti di rilascio con data di esecuzione fissata entro il termine di tre mesi.
Art. 7.
(Condizione per la messa in esecuzione del provvedimento di rilascio dell’immobile).
1. Condizione per la messa in esecuzione del provvedimento di rilascio dell’immobile locato è la dimostrazione che il contratto di locazione è stato registrato, che l’immobile è stato denunciato ai fini dell’applicazione dell’ICI e che il reddito derivante dall’immobile medesimo è stato dichiarato ai fini dell’applicazione delle imposte sui redditi. Ai fini della predetta dimostrazione, nel precetto di cui all’articolo 480 del codice di procedura civile devono essere indicati gli estremi di registrazione del contratto di locazione, gli estremi dell’ultima denuncia dell’unità immobiliare alla quale il contratto si riferisce ai fini dell’applicazione dell’ICI, gli estremi dell’ultima dichiarazione dei redditi nella quale il reddito derivante dal contratto è stato dichiarato nonché gli estremi delle ricevute di versamento dell’ICI relative all’anno precedente a quello di competenza.
Capo IV
MISURE DI SOSTEGNO AL MERCATO DELLE LOCAZIONI
Art. 8.
(Agevolazioni fiscali).
1. Nei comuni di cui all’articolo 1 del decreto-legge 30 dicembre 1988, n. 551, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 1989, n. 61, e successive modificazioni, il reddito imponibile derivante al proprietario dai contratti stipulati o rinnovati ai sensi del comma 3 dell’articolo 2 a seguito di accordo definito in sede locale e nel rispetto dei criteri indicati dal decreto di cui al comma 2 dell’articolo 4, ovvero nel rispetto delle condizioni fissate dal decreto di cui al comma 3 del medesimo articolo 4, determinato ai sensi dell’articolo 34 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, è ulteriormente ridotto del 30 per cento. Per i suddetti contratti il corrispettivo annuo ai fini della determinazione della base imponibile per l’applicazione dell’imposta proporzionale di registro è assunto nella misura minima del 70 per cento.
2. Il locatore, per usufruire dei benefici di cui al comma 1, deve indicare nella dichiarazione dei redditi gli estremi di registrazione del contratto di locazione nonché quelli della denuncia dell’immobile ai fini dell’applicazione dell’ICI.
3. Le agevolazioni di cui al presente articolo non si applicano ai contratti di locazione volti a soddisfare esigenze abitative di natura transitoria, fatta eccezione per i contratti di cui al comma 2 dell’articolo 5 e per i contratti di cui al comma 3 dell’articolo 1.
4. Il Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), su proposta del Ministro dei lavori pubblici, di intesa con i Ministri dell’interno e di grazia e giustizia, provvede, ogni ventiquattro mesi, all’aggiornamento dell’elenco dei comuni di cui al comma 1, anche articolando ed ampliando i criteri previsti dall’articolo 1 del decreto-legge 29 ottobre 1986, n. 708, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1986, n. 899. La proposta del Ministro dei lavori pubblici è formulata avuto riguardo alle risultanze dell’attività dell’Osservatorio della condizione abitativa di cui all’articolo 12. Qualora le determinazioni del CIPE comportino un aumento del numero dei beneficiari dell’agevolazione fiscale prevista dal comma 1, è corrispondentemente aumentata, con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, la percentuale di determinazione della base imponibile prevista dal medesimo comma. Tale aumento non si applica ai contratti stipulati prima della data di entrata in vigore del predetto decreto del Ministro delle finanze.
5. Al comma 1 dell’articolo 23 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: “I redditi derivanti da contratti di locazione di immobili ad uso abitativo, se non percepiti, non concorrono a formare il reddito dal momento della conclusione del procedimento giurisdizionale di convalida di sfratto per morosità del conduttore. Per le imposte versate sui canoni venuti a scadenza e non percepiti come da accertamento avvenuto nell’ambito del procedimento giurisdizionale di convalida di sfratto per morosità è riconosciuto un credito di imposta di pari ammontare”.
6. Per l’attuazione dei commi da 1 a 4 è autorizzata la spesa di lire 4 miliardi per l’anno 1999, di lire 157,5 miliardi per l’anno 2000, di lire 247,5 miliardi per l’anno 2001, di lire 337,5 miliardi per l’anno 2002, di lire 427,5 miliardi per l’anno 2003 e di lire 360 miliardi a decorrere dall’anno 2004.
7. Per l’attuazione del comma 5 è autorizzata la spesa di lire 94 miliardi per l’anno 2000 e di lire 60 miliardi a decorrere dall’anno 2001.
Art. 9.
(Disposizioni per i fondi per la previdenza complementare).
1. I fondi per la previdenza complementare regolamentati dal decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, che detengono direttamente beni immobili possono optare per la libera determinazione dei canoni di locazione oppure per l’applicazione dei contratti previsti dall’articolo 2, comma 3, della presente legge. Nel primo caso, tuttavia, i redditi derivanti dalle locazioni dei suddetti immobili sono soggetti all’IRPEG.
Art. 10.
(Ulteriori agevolazioni fiscali).
1. Con provvedimento collegato alla manovra finanziaria per il triennio 2000-2002 è istituito, a decorrere dall’anno 2001, un fondo per la copertura delle minori entrate derivanti dalla concessione, secondo modalità determinate dal medesimo provvedimento collegato, di una detrazione ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche in favore dei conduttori, appartenenti a determinate categorie di reddito, di alloggi locati a titolo di abitazione principale, da stabilire anche nell’ambito di una generale revisione dell’imposizione sugli immobili. Per gli esercizi successivi al triennio 2000-2002, alla dotazione del fondo si provvede con stanziamento determinato dalla legge finanziaria, ai sensi dell’articolo 11, comma 3, lettera d),della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.
2. Le detrazioni di cui al comma 1 non sono cumulabili con i contributi previsti dal comma 3 dell’articolo 11.
Art. 11.
(Fondo nazionale).
1. Presso il Ministero dei lavori pubblici è istituito il Fondo nazionale per il sostegno all’accesso alle abitazioni in locazione, la cui dotazione annua è determinata dalla legge finanziaria, ai sensi dell’articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.
2. Per ottenere i contributi di cui al comma 3 i conduttori devono dichiarare sotto la propria responsabilità che il contratto di locazione è stato registrato.
3. Le somme assegnate al Fondo di cui al comma 1 sono utilizzate per la concessione, ai conduttori aventi i requisiti minimi individuati con le modalità di cui al comma 4, di contributi integrativi per il pagamento dei canoni di locazione dovuti ai proprietari degli immobili, di proprietà sia pubblica sia privata, nonché, qualora le disponibilità del Fondo lo consentano, per sostenere le iniziative intraprese dai comuni anche attraverso la costituzione di agenzie o istituti per la locazione o attraverso attività di promozione in convenzione con cooperative edilizie per la locazione, tese a favorire la mobilità nel settore della locazione attraverso il reperimento di alloggi da concedere in locazione per periodi determinati.
4. Il Ministro dei lavori pubblici, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, definisce, con proprio decreto, i requisiti minimi necessari per beneficiare dei contributi integrativi di cui al comma 3 e i criteri per la determinazione dell’entità dei contributi stessi in relazione al reddito familiare e all’incidenza sul reddito medesimo del canone di locazione.
5. Le risorse assegnate al Fondo di cui al comma 1 sono ripartite tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. La ripartizione è effettuata ogni anno, su proposta del Ministro dei lavori pubblici, dal CIPE, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano anche in rapporto alla quota di risorse messe a disposizione dalle singole regioni e province autonome ai sensi del comma 6.
6. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono concorrere al finanziamento degli interventi di cui al comma 3 con proprie risorse iscritte nei rispettivi bilanci.
7. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono alla ripartizione fra i comuni delle risorse di cui al comma 6 nonché di quelle ad esse attribuite ai sensi del comma 5, sulla base di parametri che premino anche la disponibilità dei comuni a concorrere con proprie risorse alla realizzazione degli interventi di cui al comma 3.
8. I comuni definiscono l’entità e le modalità di erogazione dei contributi di cui al comma 3, individuando con appositi bandi pubblici i requisiti dei conduttori che possono beneficiarne, nel rispetto dei criteri e dei requisiti minimi di cui al comma 4.
9. Per gli anni 1999, 2000 e 2001, ai fini della concessione dei contributi integrativi di cui al comma 3, è assegnata al Fondo una quota, pari a lire 600 miliardi per ciascuno degli anni 1999, 2000 e 2001, delle risorse di cui alla legge 14 febbraio 1963, n. 60, relative alle annualità 1996, 1997 e 1998. Tali disponibilità sono versate all’entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, con decreti del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, ad apposita unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici. Le predette risorse, accantonate dalla deliberazione del CIPE del 6 maggio 1998, non sono trasferite ai sensi dell’articolo 61 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e restano nella disponibilità della Sezione autonoma della Cassa depositi e prestiti per il predetto versamento.
10. Il Ministero dei lavori pubblici provvederà, a valere sulle risorse del Fondo di cui al comma 1, ad effettuare il versamento all’entrata del bilancio dello Stato nell’anno 2003 delle somme occorrenti per la copertura delle ulteriori minori entrate derivanti, in tale esercizio, dall’applicazione dell’articolo 8, commi da 1 a 4, pari a lire 67,5 miliardi, intendendosi ridotta per un importo corrispondente l’autorizzazione di spesa per l’anno medesimo determinata ai sensi del comma 1 del presente articolo.
11. Le disponibilità del Fondo sociale, istituito ai sensi dell’articolo 75 della legge 27 luglio 1978, n. 392, sono versate all’entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica al Fondo di cui al comma 1.
Capo V
DISPOSIZIONI FINALI
Art. 12.
(Osservatorio della condizione abitativa).
1. L’Osservatorio della condizione abitativa, istituito dall’articolo 59 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, è costituito presso il Ministero dei lavori pubblici ed effettua la raccolta dei dati nonché il monitoraggio permanente della situazione abitativa. Il Ministro dei lavori pubblici, con proprio decreto da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, definisce l’organizzazione e le funzioni dell’Osservatorio, anche ai fini del collegamento con gli osservatori istituiti dalle regioni con propri provvedimenti.
Art. 13.
(Patti contrari alla legge).
1. È nulla ogni pattuizione volta a determinare un importo del canone di locazione superiore a quello risultante dal contratto scritto e registrato.
2. Nei casi di nullità di cui al comma 1 il conduttore, con azione proponibile nel termine di sei mesi dalla riconsegna dell’immobile locato, può chiedere la restituzione delle somme corrisposte in misura superiore al canone risultante dal contratto scritto e registrato.
3. È nulla ogni pattuizione volta a derogare ai limiti di durata del contratto stabiliti dalla presente legge.
4. Per i contratti di cui al comma 3 dell’articolo 2 è nulla ogni pattuizione volta ad attribuire al locatore un canone superiore a quello massimo definito, per immobili aventi le medesime caratteristiche e appartenenti alle medesime tipologie, dagli accordi definiti in sede locale. Per i contratti stipulati in base al comma 1 dell’articolo 2, sono nulli, ove in contrasto con le disposizioni della presente legge, qualsiasi obbligo del conduttore nonché qualsiasi clausola o altro vantaggio economico o normativo diretti ad attribuire al locatore un canone superiore a quello contrattualmente stabilito.
5. Nei casi di nullità di cui al comma 4 il conduttore, con azione proponibile nel termine di sei mesi dalla riconsegna dell’immobile locato, può richiedere la restituzione delle somme indebitamente versate. Nei medesimi casi il conduttore può altresí richiedere, con azione proponibile dinanzi al pretore, che la locazione venga ricondotta a condizioni conformi a quanto previsto dal comma 1 dell’articolo 2 ovvero dal comma 3 dell’articolo 2. Tale azione è altresí consentita nei casi in cui il locatore ha preteso l’instaurazione di un rapporto di locazione di fatto, in violazione di quanto previsto dall’articolo 1, comma 4, e nel giudizio che accerta l’esistenza del contratto di locazione il pretore determina il canone dovuto, che non può eccedere quello definito ai sensi del comma 3 dell’articolo 2 ovvero quello definito ai sensi dell’articolo 5, commi 2 e 3, nel caso di conduttore che abiti stabilmente l’alloggio per i motivi ivi regolati; nei casi di cui al presente periodo il pretore stabilisce la restituzione delle somme eventualmente eccedenti.
6. I riferimenti alla registrazione del contratto di cui alla presente legge non producono effetti se non vi è obbligo di registrazione del contratto stesso.
Art. 14.
(Disposizioni transitorie e abrogazione di norme).
1. In sede di prima applicazione dell’articolo 4 della presente legge, non trova applicazione il termine di novanta giorni di cui al comma 2 del medesimo articolo 4.
2. Con l’attuazione del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, nell’articolo 6 e nell’articolo 13, comma 5, della presente legge al pretore si intende sostituito il tribunale in composizione monocratica e al tribunale il tribunale in composizione collegiale.
3. Sono abrogati l’articolo 11 del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, nonché gli articoli 1-bis, 2, 3, 4, 5 e 8 del decreto-legge 30 dicembre 1988, n. 551, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 1989, n. 61.
4. Sono altresí abrogati gli articoli 1, 3, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 54, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 75, 76, 77, 78, 79, limitatamente alle locazioni abitative, e 83 della legge 27 luglio 1978, n. 392, e successive modificazioni.
5. Ai contratti per la loro intera durata ed ai giudizi in corso alla data di entrata in vigore della presente legge continuano ad applicarsi ad ogni effetto le disposizioni normative in materia di locazioni vigenti prima di tale data.
Art. 15.
(Copertura finanziaria).
1. All’onere derivante dall’attuazione dei commi da 1 a 5 dell’articolo 8, valutato in lire 4 miliardi per l’anno 1999 e in lire 420 miliardi a decorrere dall’anno 2000, si provvede mediante utilizzo delle proiezioni per i medesimi anni degli stanziamenti iscritti, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell’ambito dell’unità previsionale di base di parte corrente “Fondo speciale” dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l’anno finanziario 1998, allo scopo parzialmente utilizzando, quanto a lire 4 miliardi per l’anno 1999 e quanto a lire 299 miliardi per l’anno 2000, l’accantonamento relativo al Ministero dei lavori pubblici, nonché, quanto a lire 107 miliardi per l’anno 2000, l’accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei ministri e, quanto a lire 14 miliardi per l’anno 2000, l’accantonamento relativo al Ministero di grazia e giustizia.
2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Guide utili sull’ affitto
i vari tipi di contratto di locazione https://www.tutelati.it/contratti.htm
la locazione : https://it.wikipedia.org/wiki/Locazione
la registrazione del contratto di locazione https://www.dirittierisposte.it/Schede/Locazioni/Adempimenti-fiscali/registrazione_del_contratto_di_locazione_e_relative_imposte_id1118755_art.aspx
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